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Le modifiche al contratto in Francia – Parte 2

Le modifiche al contratto in Francia

1. Modifiche al contratto ammissibili:

Il nuovo articolo 1195 del Codice Civile francese prevede la possibilità di richiedere alla parte in disaccordo di adattare il contratto in caso di un cambiamento imprevedibile delle circostanze. Esso rompe così il silenzio del Codice dal 1804 sull’impatto di un tale cambiamento e, ancor più, dirime i contrasti giurisprudenziali sull’argomento; infatti la giurisprudenza, in assenza di una clausola che prevedesse un accordo tra le parti, rifiutava di ammettere la modifica del contratto  al verificarsi di circostanze imprevedibili  (giurisprudenza nota sotto il nome di Canal de Craponne (Cass. civ. 6-3-1876: DP 1876.1.195) e il rifiuto della “imprevedibilità”)

Il nuovo articolo 1195 del codice civile è applicabile ai contratti conclusi a partire dal 1° ottobre 2016. D’altra parte, non è applicabile ai contratti conclusi prima di tale data (CA Aix 21-6-2016 n° 15/10056: GP 2016.som. n° 40 p. 76; CA Paris 9-5-2019 n° 17/04789: GP 2019 n° 31 p. 21 nota Houtcieff) perché l’ex articolo 1134, paragrafo 2, ha dato alla forza vincolante del contratto una portata generale e assoluta.

Dal momento che non si dice nulla sul fatto che l’articolo 1195 sia di ordine pubblico o meno, è improbabile, che questo testo venga dichiarato di ordine pubblico internazionale francese e applicato ai contratti internazionali, anche se viene riconosciuto come di ordine pubblico nei contratti interni.

Oltre alla tendenza dei giudici francesi a interpretare l’ordine pubblico internazionale in modo restrittivo, i giudici dovranno prendere in considerazione, se necessario, la riluttanza degli arbitri ad ammettere la revisione dei contratti internazionali quando le parti non l’hanno chiaramente prevista (Lodo n° 1512 del 1971: Clunet 1974. 905; Premio n. 1990 nel 1972: Clunet 1974.897; Premio n. 2216 nel 1974: Clunet 1975.917; Premio n. 2404 nel 1975: Clunet 1976.995; Premio n. 2508 nel 1976: Clunet 1977.939; Premio n. 2708 nel 1976: Clunet 1977.943; Premio ICC n. 8873 nel 1997: Clunet 1998.1017 obs. Derains). Gli arbitri basano le loro soluzioni o sulla presunzione di competenza dei professionisti del commercio internazionale che, data la loro esperienza, si suppone abbiano rinunciato alla revisione del contratto appena non l’hanno previsto, o sul carattere naturalmente speculativo di certe transazioni internazionali. Una sentenza ha persino osservato che i principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali che permettono la revisione non erano in linea con gli interessi e le aspettative delle imprese su questo punto (ICC Award No. 10422 nel 2001: JDI 2003.1142 obs. E. Jolivet).

Dal 1° ottobre 2018, l’articolo 1195 non è applicabile alle obbligazioni derivanti da operazioni in titoli e contratti finanziari menzionati da I a III dell’articolo L 211-1 del Codice monetario e finanziario (C. mon. fin. art. L 211-40-1; Loi2018-287 du 20-4-2018 art. 16, I-al. 1).

A mio parere, tale disposizione non è applicabile nemmeno alle locazioni commerciali, qualunque sia la data della loro conclusione. In effetti, questi contratti sono sottoposti a un regime di revisione che contrasta essa stessa l’imprevedibilità attraverso disposizioni di ordine pubblico sia per la protezione dell’inquilino che per la gestione del mercato della locazione commerciale ( ; nello stesso senso, CA Versailles 12-12-2019 n° 18/07183). Lo stesso vale per l’articolo 1793 del codice civile, che stabilisce regole speciali per la fissazione del prezzo di un contratto forfettario (CA Douai 23-1-2020 n. 19/01718).

2. Diritto di chiedere la revisione del contratto

Il diritto di chiedere la revisione del contratto è, a parere di chi scrive, un diritto di ordine pubblico, per lo meno un diritto di protezione, di cui nessuna parte del contratto può spogliarsi nel contratto come se fosse un diritto suppletivo. In effetti, il diritto suppletivo è un diritto che deve riflettere la volontà delle parti, e non quella della legge (F. Terré, Introduction générale au droit: Dalloz 2e éd. n° 425); è dunque a disposizione delle parti che possono rinunciarvi in anticipo a loro discrezione (cfr. Cass. 1e civ. 25-2-1964 GP 1964.1.391, che ritiene possibile la rinuncia di un contraente). Tuttavia, la formulazione dell’articolo 1195 del Codice Civile non dà alcuna indicazione sulla possibilità che le parti possano rifiutarlo a piacimento.

Il primo elemento che potrebbe essere invocato in questo senso è il verbo ‘può’, che indica che una parte ha la possibilità di chiedere una rinegoziazione del contratto. Tuttavia, dalla possibilità di invocare un diritto non deriva la possibilità di disporne a piacimento, poiché la libera disposizione di un diritto dipende dallo scopo assegnatogli dalla legge. Ora, dal contesto in cui è stato redatto l’articolo 1195, è chiaro che la legge ha voluto interrompere la giurisprudenza che per 140 anni aveva negato tale diritto. Allo stesso modo, significava che questo rifiuto era ingiustificato e quindi che la parte che lo subisce meritava di essere protetta.

Lo stesso vale per il secondo elemento che porterebbe a concludere che la rinuncia è possibile. Il testo prevede espressamente che un cambiamento imprevedibile di circostanze che rende l’esecuzione del contratto eccessivamente oneroso per una parte può essere invocato solo dalla parte “che non aveva accettato di assumere il rischio”. In termini positivi, una parte può effettivamente rinunciare alla rinegoziazione del contratto se si impegna a sostenere il costo supplementare di esecuzione dei suoi obblighi causato dal cambiamento imprevedibile. Ma per quanto riguarda l’assunzione di un’obbligazione, essa deve, come ogni obbligazione, essere assunta con certezza e per uno scopo specifico o determinabile, come spiegato.

3. Cambiamento dovuto a circostanze imprevedibili al momento della conclusione del contratto

Una parte può chiedere una rinegoziazione del contratto se un cambiamento di circostanze imprevedibile al momento della conclusione del contratto rende la sua esecuzione eccessivamente onerosa e se non ha accettato in contratto di sopportarne il rischio (C. civ. art. 1195, comma 1).

In mancanza di una definizione precisa del carattere imprevedibile del cambiamento di circostanze, le parti possono farsi un’idea di questo attraverso le decisioni che hanno definito il carattere imprevedibile della forza maggiore. Queste decisioni sono trasponibili perché l’imprevedibilità, come la forza maggiore, è una violazione del principio imperativo della forza vincolante del contratto. Può quindi, come la forza maggiore, essere accettata solo rigorosamente.

Se il cambiamento imprevedibile è avvenuto o è invocato dopo il rinnovo tacito del contratto, la valutazione del cambiamento sarà fatta in relazione al contenuto del contratto originale; infatti, se il contratto risultante dal rinnovo tacito è un nuovo contratto, il rinnovo avviene alle stesse condizioni, essendo l’esecuzione del nuovo contratto negli stessi termini.

Le parti possono tentare di identificare l’imprevedibilità delle circostanze introducendo nel loro contratto una definizione concreta dell’imprevedibilità secondo il costo addizionale che il cambiamento può comportare.

Le modifiche al contratto in Francia

Divieto di modifica del contratto in Francia

1. Divieto di modifica unilaterale di una parte

Tranne le deroghe permesse dalla legge una parte non può imporre all’altra parte una modifica del contratto che ritiene essere nel suo interesse.
La regola stabilita fin dal 1804 dall’ex articolo 1134, paragrafo 2, del codice civile è stata riprodotta nella sua forma attuale dal 1° ottobre 2016 dal  nuovo articolo 1193.

Il divieto di modifica unilaterale di un contratto è una questione di ordine pubblico internazionale francese (CA Paris 8-2-2002: JCP E 2002.pan.1808).

Ne consegue che in giurisprudenza :

il semplice rifiuto di una parte di rinegoziare un contratto non può costituire una colpa per la parte che si rifiuta (Cass. com. 18-9 2012 n° 11-21.790: RJDA 1/13 n° 64); lo stesso vale per il tentativo di rinegoziare i termini del contratto (Cass. com. 18-12-2012 n° 11-27.296: RJDA 3/12 n° 192);

Tuttavia, tale rifiuto potrebbe essere considerato illecito se violasse l’obbligo di lealtà e di esecuzione in buona fede del contratto (cfr. Cass. 1e civ. 16-3-2004 n° 01-15.804: RJDA 7/04 n° 788).

Qualsiasi modifica posta in essere da una parte è illecita se incide sugli obblighi del contratto.

Salvo l’eventuale risarcimento per il rifiuto in malafede della parte di prendere in considerazione la richiesta di modifica fatta dall’altra parte, le seguenti applicazioni del divieto rimangono valide:

  • un contraente, vincolato anche da un contratto a tempo indeterminato, non può validamente, cioè senza incorrere in abuso risolvere unilateralmente il contratto per il solo fatto che l’altra parte ha rifiutato di continuare la sua prestazione alle condizioni meno vantaggiose per la stessa, avendo il diritto di rifiutare di modificare i termini del contratto (Cass. com. 20-12-1976 n° 75-13.732: Bull. civ. IV n° 328; Cass. com. 14-12-1977: JCP G 1978.IV.49 CA Paris 13-4-1995: BTL 1995.619);
  • l’appaltatore che ha affidato dei lavori ad un altro appaltatore non può, di sua iniziativa, modificare i termini di pagamento e, di fronte al rifiuto di quest’ultimo, risolvere il contratto (CA Aix 8-1-1981: Boll. Cour d’Aix 1981/2 p. 23);
  • una parte che si è impegnata ad un determinato prezzo per una determinata transazione non può pretendere un supplemento di prezzo con la motivazione che le condizioni di esecuzione fossero più onerose di quelle pattuite, per mancanza di informazioni (CA Aix 23-9-1993: BL 1994.512; rappr. Cass. com. 30-10-2000: BTL 2000.784);
  • il nuovo franchisor che prende il posto del precedente franchisor non può modificare gli impegni di quest’ultimo senza l’accordo del franchisee (Cass. com. 3-1-1996: RJDA 4/96 n° 490);
  • un assicuratore modifica unilateralmente la polizza quando decide unilateralmente di aumentare il premio

Tuttavia, la modifica decisa unilateralmente può essere considerata valida a condizione che il co-contraente sia avvertito in tempo utile e con riserva del suo diritto di risolvere il contratto;

2. Divieto di modifica giudiziaria

Anche la stessa autorità giudiziaria non può modificare il contratto.

Il giudice non può, per esempio:

  • in presenza di una clausola che prevede il rimborso delle spese di installazione nel caso in cui l’attrezzatura prestata sia stata restituita o ripresa prima di dieci anni, ridurre la somma da rimborsare in ragione del fatto che al termine dei dieci anni il prestatore non avrebbe avuto diritto ad alcun rimborso e che l’attrezzatura era stata utilizzata per quattro anni (Cass. com. 2-12-1947: GP 1948.1.36; nello stesso senso, Cass. com. 24-9-1981: GP 1982.pan.63);
  • imporre al fornitore di un software di adattarlo nel corso del contratto ai cambiamenti legislativi, in assenza di una clausola che crea tale obbligo (CA Rouen 21-6-2018 n° 16/05587: RJDA 11/18 n° 821).

Tuttavia, il giudice potrebbe procedere a una revisione del contratto se fosse investito di un potere di mediazione e di arbitrato secondo le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 4 del codice di procedura civile (TGI Parigi 6-6-1979: Bull. inf. C. cass. 1980 n. 32) o invitare le parti a presentare proposte volte a ristabilire l’equilibrio contrattuale, a condizione che il contratto preveda un obbligo di cooperazione leale e di solidarietà che non vieta di prendere in considerazione gli sforzi di ciascuna parte (CA Nancy 26-9-2007: D. 2008.1120 nota Boutonnet).

Contratti di Distribuzione Commerciale Internazionale

Inizio col ricordare come in Francia, l’accordo di distribuzione selettiva (“DISTRIBUTION SÉLECTIVE”) è un accordo con il quale un fornitore/produttore, volendo preservare la reputazione dei propri prodotti, si impegna a vendere i beni o servizi contrattuali, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri definiti, e con il quale tali distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a distributori non autorizzati nel territorio loro riservato (Esenzione Reg. 330/2010 CE del 20-4-2010 art. 1, 1-e).

Quando si parla di DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA si fa riferimento a quella clausola con cui il produttore riconosce al distributore che quest’ultimo sarà l’unico ad avere il diritto di vendere i prodotti in questione su un territorio definito. Si raccomanda di stipulare espressamente questa clausola di esclusiva perché i tribunali ne valutano rigorosamente l’esistenza (Cass. com. 19-11-2002 n° 1878: RJDA 5/03 n° 482; CA Parigi 8-9-1995: GP 1996.som.421; CA Lione 20-2-2003 n° 01/03835: RJDA 11/03 n° 1055; per un esempio di riconoscimento dell’esistenza di un’esclusiva tacitamente concordata, Cass. com. 3-7-2001: RJDA 1/02 n° 35).

Regime di distribuzione esclusiva

Informazioni precontrattuali per il distributore

Il fornitore che, con un contratto concluso nel comune interesse, mette a disposizione del distributore, al quale richiede un impegno esclusivo, il proprio nome commerciale, il proprio marchio o la propria insegna deve, almeno venti giorni prima della conclusione del contratto, fornire a quest’ultimo informazioni veritiere che gli permettano di impegnarsi con piena cognizione di causa (C. com. art. L 330-3, R 330-1 e R 330-2, che definisce il contenuto del documento e che punisce la mancata comunicazione con una multa di 1.500 euro).

Tale obbligo, qualificato come legge di polizia (CA Parigi 25-10-2011 n° 10/24023: RDC 2012.563 obs. Racine; contra, CA Parigi 30-11-2001: Lettre distrib. février 2002 p. 2), importa che che:

  1. le parti sono vincolate da clausole che prevedano, da un lato, la messa a disposizione dell’insegna, del nome o del marchio e, dall’altro, un impegno di esclusività per l’esercizio dell’attività in questione (Cass. com. 10-2-1998: RJDA 6/98 n° 705: applicazione ad un contratto di locazione di gestione; CA Toulouse 3-12-2002 n° 01/05142: D. 2003.som.2432 obs. Ferrier: applicazione a un contratto che faceva riferimento a un’appendice contenente i due obblighi reciproci; CA Paris 2-10-2013 No. 10/19115: RJDA 4/14 No. 322: applicazione a un contratto di gestione della locazione accoppiato a un contratto di franchising anche se l’obbligo di informazione era rispettato per questo contratto);
  2. l’impegno, anche di quasi-esclusività, si riferisce ai prodotti oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che il distributore abbia la possibilità di esercitare attività non concorrenziali (Cass. com. 19-1-2010 n. 09-10.980: RJDA 5/10 n. 495; CA Paris 2-10-2013;)
  3. un contratto corrispondente alle suddette caratteristiche viene concluso con un distributore, sia esso un franchisee o un rivenditore (Cass. com. 21-2-2012 No. 11-13.653: RJDA 8-9/12 No. 762) e non appena un nuovo distributore sostituisce il distributore iniziale (Cass. com. 21-2- 2012).
  4. L’obbligo si considera soddisfatto se le informazioni richieste dalla legge sono state comunicate prima della conclusione definitiva dell’accordo, indipendentemente dal fatto che il contratto prevedesse l’entrata in vigore in una data anteriore

Quando tale non viene rispettato, il distributore può richiedere:

  1. Che venga dichiarata la nullità del contratto se prova che il suo consenso è stato viziato ed estorto a causa di mancanza dell’informazione preventiva (sull’esistenza del vizio: Cass. com. 13-6-2018 n° 17-10.618 FD: RJDA 8-9/18 n° 635 som. CA Versailles 16-1-2018 n° 16/01300 : RJDA 8-9/18 n° 636 ; CA Paris 15-2-2018 n° 15/10648 : RJDA 6/18 n° 494 ; sull’assenza di un difetto : Cass. com. 16-5-2000 : RJDA 11/00 n° 974 ; Cass. com. 7-7-2004 n° 1164 : RJDA 1/05 n° 25 ; Cass. com. 21-6-2016 n° 15-10.029 : RJDA 10/16 n° 679) o dell’insufficienza o inesattezza delle informazioni (Cass. com. 12-6-2012 n° 11-19.047 : D. 2012. 2079 nota Disseaux; CA Paris 22-5-2008 n° 06/17959: RJDA 11/08 n° 1112; CA Montpellier 21-10-2014 n° 13/03206 e 13/03207).
  2. I danni, se subisce un danno, indipendentemente dal fatto che il fornitore non vizi il suo consenso (Cass. com. 7-3-1995: RJDA 7/95 n° 836; CA Paris 3-2- 1994: RJDA 7/94 n° 796 , concedendo 20 milioni di franchi e, in appello, Cass. Com. 30-1-1996: RJDA 6/96 n° 776), ma in caso di frode da parte del fornitore, solo se il danno subito non è imputabile esclusivamente al distributore (Cass. com. 27-1-2009 n° 07-21.616: RJDA 5/09 n° 419).

Il danno risarcibile è quello derivante dalla perdita della possibilità di non contrarre o di contrarre a condizioni più vantaggiose e non da quello di ottenere i guadagni attesi (Cass. Com. 25-11-2014 n° 13- 24.658: RJDA 10/15 n° 646: annullamento della sentenza che aveva riparato la perdita della possibilità di riscuotere la somma figurante nelle previsioni).

 

Contratti di Distribuzione in Francia: Le tipologie

Contratto di Approvvigionamento Esclusivo

  • Un contratto di fornitura esclusiva è un contratto con il quale un rivenditore si impegna nei confronti di un fornitore ad acquistare alcuni prodotti specifici solo da quest’ultimo, a volte anche per una determinata quantità, in cambio di vantaggi di prezzo e assistenza alla rivendita in varie forme.
  • Tuttavia, il fornitore rimane libero di rifornire altri rivenditori nella stessa area di vendita e allo stesso livello di distribuzione.
  • Questo permette al fornitore di garantire canali di distribuzione affidabili e sostenibili, soprattutto nel settore della vendita al dettaglio.
Nota: In generale, un contratto di fornitura esclusiva è allegato ad altre forme di contratto di distribuzione.

Contratto di Concessione (distribuzione) Esclusiva

  1. Parti: il contratto è concluso tra un fornitore chiamato concedente e un rivenditore chiamato concessionario.
  2. Oggetto: In base a questo contratto di distribuzione a tempo limitato, il concedente si impegna a fornire i propri prodotti esclusivamente, in un territorio delimitato e per un determinato periodo, al proprio concessionario. Viceversa, il concessionario si impegna ad approvvigionarsi esclusivamente dal fornitore.

La particolarità del contratto di concessione in esclusiva risiede nella reciproca esclusività:

  • Esclusività della fornitura territoriale lato concedente, che consente di concedere un monopolio di rivendita al concessionario nel territorio ad esso riservato, comportando così il riconoscimento di una zona protetta.
  • Esclusività della fornitura da parte del concessionario che rimane comunque un commerciante indipendente.

Obbligo di consegna:

In questo caso si applica la legge generale sulle vendite, per cui è richiesto al concedente di consegnare i prodotti oggetto del contratto nei termini concordati.

Parimenti, il concedente deve garantire il concessionario contro lo sfratto e contro i vizi occulti.

  • Obbligo di rispettare e far rispettare l’area geografica esclusivamente riservata al concessionario.
  • Obbligo di conformità: il concedente è tenuto a rispettare l’esclusività concessa al proprio concessionario che implica l’obbligo di fornire prodotti conformi in quantità e qualità.
  • Obbligo di assistenza tecnica, commerciale ed eventualmente finanziaria.
  • Obbligo di consulenza e assistenza del concedente.
  • Garanzia contrattuale su tutta la rete: permette al cliente di poter rivolgersi a tutta la rete di concessionari per ottenere la riparazione dei prodotti.
  • Obbligo di mettere a disposizione il marchio: il concedente deve conferire al proprio licenziatario, l’uso del proprio marchio (senza assumere la forma di un contratto di licenza).
  • Obbligo di creare uno stile di vendita con la pubblicità – sviluppo di una strategia pubblicitaria comune a tutta la rete.
  • Obbligo di rispettare l’esclusività: divieto di rivendere per proprio conto un prodotto simile a quello oggetto del contratto, di ottenere forniture da terzi e di non rispettare l’area geografica delimitata.
  • Obbligo di costituire uno stock dei prodotti oggetto del contratto.
  • Obbligo di fissare liberamente un prezzo di rivendita per i prodotti.
  • Obbligo di rispettare l’eventuale clausola oggettiva (prestazione) che può assumere la forma di clausole di quota, minimo e coefficiente di penetrazione.
  • Obbligo di non rivelare informazioni relative al concedente o sulla rete di distribuzione
    di cui fa parte.

Contratto di Distribuzione Selettiva

Dal regolamento n° 330/2010 del 20 aprile 2010 risulta che il contratto di distribuzione selettiva è “il contratto con il quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri [qualitativi] definiti, e in cui tali distributori si impegnano a non non vendere questi beni o servizi a distributori non autorizzati”.

Distinzione da altri contratti di distribuzione:

Selezione qualitativa:

  • Il fornitore della rete di distribuzione determina un certo numero di condizioni di selezione qualitativa, che designano astrattamente i distributori in grado di commercializzare i suoi prodotti.
  • A un certo numero di condizioni e secondo una determinata soglia, il diritto dell’Unione europea riconosce la liceità della selezione quantitativa (con un numero chiuso) che limita il numero di rivenditori indipendentemente dal campo della distribuzione.
  • Il contratto non prevede alcuna esclusiva, né territoriale né di fornitura ed il distributore può ottenere forniture dai concorrenti.
    • Rispetto al contratto di franchising: il contratto di distribuzione selettiva non propone di riprodurre il modello di business del fornitore.
  • In generale, il contratto di distribuzione selettiva è usato per prodotti di lusso o di alta tecnologia.
  • Il marchio non viene trasferito.
    • Rispetto al contratto di concessione: il contratto di distribuzione selettiva non include l’esclusività. Tuttavia, il requisito qualitativo comporta necessariamente una selezione quantitativa.

In pratica, si aggiunge un numerus clausus alla lista di criteri qualitativi.

 

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NELLA SCELTA DEL DISTRIBUTORE

Il fornitore è libero di scegliere il distributore senza dover motivare la sua decisione o comunicare i criteri secondo i quali questa scelta è fatta (Cass. com. 7-4-1998 n° 96-13.219 : D. 1998.332 oss. D. Ferrier).Non è tenuto, in virtù del requisito della buona fede fin dalla fase precontrattuale, a selezionare i suoi distributori sulla base di criteri definiti e fissati oggettivamente (Cass. com. 27-3-2019 n° 17-22.083 FS-PB: RJDA 10/19 n° 616). Ma la sua decisione non deve costituire un accordo, un abuso di posizione dominante o un abuso di diritto (CA Paris 19-10-2016 n° 14/07956: JCP E 2016.1007, nota Wilhelm).

Perché vi sia abuso, deve essere dimostrato che il fornitore ha modificato i criteri a danno di un determinato distributore (Cass. Com. 1-3-2011 n° 10-12.144: D. 2012.583 nota Ferrier). La sua scelta non è abusiva se si basa su uno studio che stabilisce che la creazione di nuovi punti vendita in eccedenza potrebbe comportare costi aggiuntivi sia per il fornitore che per i consumatori (CA Parigi 2-10-1995: GP 1997.36 concl. Cizardin) ma lo è se non valuta il sito di marketing con obiettività, mentre il distributore dimostra di mantenere, decorare con cura i locali e di realizzare un fatturato in costante aumento nella vendita dei prodotti del produttore (CA Versailles 5-10- 1995: GP 1996.som.142).

PROTEZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE.

Il produttore può ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto che qualsiasi persona impegnata in attività di produzione, distribuzione o servizio partecipi direttamente o indirettamente alla violazione del divieto di rivendita al di fuori della rete da parte del distributore vincolato da un accordo di distribuzione selettiva o esclusiva esentato in base alle norme applicabili del diritto della concorrenza (C. com. art. L 442-2).

Quando il produttore è rappresentato in diversi paesi da tante filiali quanti sono i paesi, queste diverse filiali formano una rete unica e ciascuna di queste filiali ha il diritto di agire contro coloro che violano la rete (Cass. com. 11-1-2005 n° 63: RDC 2005.768 obs. Behar-Touchais).

Il produttore che cita in giudizio il distributore non autorizzato deve provare che il suo sistema di distribuzione considerato in tutti gli accordi relativi è legittimo, il che implica essenzialmente stabilire la compatibilità della rete con le regole della libera concorrenza (Cass. com. 27-10-1992, 2a e 3a specie: RJDA 1/93 n° 18). La stessa prova è richiesta nel caso di un’azione cautelare contro un distributore non autorizzato in base all’articolo 873 del codice di procedura civile (Cass. com. 27-10-1992, 1° caso: RJDA 1/93 n. 18; CA Parigi 2-2-2016 n. 15/01542: RJDA 7/16 n. 524).

QUALI SONO LE REGOLE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA NELL’UE?

Per quanto riguarda il diritto della concorrenza dell’UE, la protezione dei beni di lusso è valida con i seguenti chiarimenti (CGUE 6-12-2017 aff. 230/16 : RJDA 2/18 n° 116):

  • la scelta dei rivenditori deve essere fatta sulla base di criteri oggettivi di natura qualitativa, stabiliti in modo uniforme nei confronti di tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e i criteri stabiliti non devono andare oltre il necessario;
  • una clausola volta principalmente a preservare l’immagine dei prodotti di lusso può vietare ai distributori autorizzati di tali prodotti di utilizzare in modo visibile piattaforme terze per la vendita su Internet dei prodotti oggetto del contratto, a condizione che tale clausola sia volta a preservare l’immagine di lusso di tali prodotti, che sia fissata in modo uniforme e applicata in modo non discriminatorio e che sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, il che spetta al giudice del rinvio verificare;
  • il divieto per i membri di un sistema di distribuzione selettiva di beni di lusso, che operano come distributori sul mercato, di utilizzare visibilmente imprese terze per le vendite su Internet non costituisce una restrizione della clientela ai sensi dell’articolo 4, b del regolamento (UE) n. 330/2010 del 20 aprile 2010 o una restrizione delle vendite passive agli utilizzatori finali ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di tale regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.
VIOLAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DA PARTE DEL DISTRIBUTORE NON AUTORIZZATO

Il distributore non autorizzato è responsabile della violazione della rete di distribuzione selettiva:

  • quando si è rifornito da un distributore autorizzato, mentre a quest’ultimo è stato vietato di vendere i prodotti del fornitore a terzi non appartenenti alla rete (Cass. com. 21-3-1989: Bull. civ. IV p. 65 n° 98; CA Dijon 19-9-1989: Bull. inf. C. cass. 1990/302 p. 15; CA Paris 1-10-1997: D. 1998.445 nota Malaurie-Vignal);Il produttore può, al fine di stabilire la prova dell’origine del prodotto, e quindi la colpa del rivenditore non autorizzato nella sua fornitura, chiedere al giudice di ordinare a quest’ultimo di comunicare le fatture corrispondenti alle sue consegne (Cass. com. 7-3-1989: BRDA 7/89 p. 7; Cass. com. 25-4-2001: Boll. civ. IV n° 77).L’esistenza di società intermediarie, al di fuori della rete, al fine di nascondere l’identità del distributore autorizzato, fornitore del rivenditore non autorizzato, non può impedire la condanna di quest’ultimo (Cass. com. 27-10-1992, 1a, 2a e 3a specie: RJDA 1/93 n. 20), sia che queste società abbiano un’attività reale sia che non lo abbiano (società di comodo).
  • se ha venduto prodotti appartenenti ad una rete di distribuzione selettiva la cui confezione recava la dicitura “Può essere venduta solo da distributori autorizzati” perché tale dicitura è idonea a promuovere la vendita di tali prodotti (Cass. com. 27-10-1992, 1ª, 2ª e 3ª specie: RJDA 1/93 n. 20; Cass. com. 23-2-1993: RJDA 6/93 n. 493; nello stesso senso, Cass. com. 21-6-1994, 2ª specie: RJDA 12/94 n. 1276);Il fatto di mantenere questa menzione costituisce una pubblicità ingannevole perché può indurre a credere che il rivenditore sia autorizzato (Cass. com. 27-10-1992, 4° caso: RJDA 1/93 n° 20; Cass. com. 24-11-1992, 5° caso: RJDA 1/93 n° 20; Cass. com. 9-3-1993).
  • anche se non ha agito con colpa, sulla sola base dell’importanza del danno (Cass. com. 18-10-1994: RJDA 2/95 n° 235);
  • quando il venditore ha commercializzato i prodotti del produttore utilizzando la pratica del “marchio di richiamo”, cioè attirando il consumatore con la pubblicità dei prodotti con il marchio del produttore anche se il venditore ne aveva solo una piccola quantità (Cass. com. 19-5-1998: RJDA 10/98 n° 1098).Quanto sopra non si applica se il distributore può giustificare una fonte di approvvigionamento immediato e legittimo per questi prodotti (Cass. com. 23-2-1993: RJDA 6/93 n° 493). Infatti, il distributore non autorizzato può essere esonerato provando che il prodotto è stato regolarmente acquistato attraverso una rete parallela o da un altro distributore autorizzato (Cass. com. 26-1-1999: RJDA 3/99 n° 278; su un acquisto regolare, Cass. com. 31-3-2015 n° 14-12.272 F-D: JCP E 2015.1386 nota Bories) ma non deve provare il regolare acquisto da parte del venditore a cui si è rivolto (Cass. com. 25-4-2001: RJDA 11/01 n° 1094).
GIURISDIZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI VENDITA AL DI FUORI DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA

Un’azione di responsabilità per la violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva derivante dall’offerta, su siti web operanti in diversi Stati membri, di prodotti oggetto di tale rete rientra nella competenza del giudice del luogo in cui si è verificato il danno; tale luogo deve essere considerato il territorio dello Stato membro che tutela tale divieto di vendita mediante l’azione in questione, territorio in cui l’attore sostiene di aver subito una riduzione delle sue vendite (CGUE 21-12-2016 aff. 618/15 : JCP E 2018.1131 n° 7 obs. Mainguy; Cass. com. 5-7-2017 n° 14-16.737 FS-PBI : RJDA 12/17 n° 855).

VIOLAZIONE DEL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE – RISOLUZIONE

Il fornitore può, oltre al risarcimento della sua perdita, risolvere il contratto di distribuzione. Il suo recesso è giustificato in caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del distributore (Cass. com. 10-5-1994: RJDA 8-9/94 n° 920; Cass. com. 18-3-1997: RJDA 7/97 n° 874; CA Paris 23-10-1995: RJDA 2/96 n° 213) o in caso di necessità di ristrutturazione della rete (Cass. com. 21-6-2016 n° 15-10.438 F-D: RJDA 11/16 n° 776; CA Paris 6-2-1997, 1° esp. D. 1998.som.335 obs. Ferrier). Ma il recesso è illecito se la riorganizzazione invocata dal fornitore ha il solo scopo di “sfrattare” un distributore al quale non può essere attribuito alcun inadempimento contrattuale (CA Parigi 22-11-1994, 1a specie: D. 1997.som.62 oss. Ferrier).

Per approfondire le differenze tra contratto di agenzia e distribuzione nel contesto internazionale Italia-Francia, consulta la nostra guida dedicata.

Contratto di agenzia internazionale Italia-Francia →

Il Contratto di Cooperazione o Paternariato

Identificazione dei contratti di cooperazione e paternariato

A nostro parere, la qualifica di “contratto di cooperazione”, che ora tende a chiamarsi “contratto di partenariato”, dovrebbe essere attribuita a quegli accordi che soddisfano le seguenti caratteristiche.

  1. Questi accordi devono essere anzitutto giuridicamente considerati come contratti.
  2. Sono indubbiamente contratti quando contengono impegni su servizi definiti o determinabili. Tuttavia, le parti spesso tendono a non considerarli tali, perché ritengono che il loro oggetto debba essere flessibile e costantemente adattabile ai cambiamenti e che dichiarando che “faranno di tutto per andare d’accordo”, che “faranno del loro meglio”, “secondo necessità”, o anche “ragionevolmente”, hanno fatto solo vaghe promesse.
    Questa percezione – a giudicare dal contenuto di detti accordi che è lecito osservare – è generalmente imprecisa, poiché contengono, in realtà, promesse certe di negoziare i necessari adeguamenti. Tuttavia, tali promesse, se lasciano la possibilità di non concludere le modifiche e le integrazioni previste, obbligano in ogni caso a cercare, in buona fede, di giungere alla loro conclusione.
  3. Devono includere gli indizi della volontà delle parti di cooperare, come la promessa di cooperare e le varie modalità di attuazione di questa promessa: in particolare, un preambolo esplicito sui pro e i contro del contratto, un impegno a negoziare tutte le esigenze future di adattamento, una struttura ad hoc per le decisioni concertate o comuni, e un “giuramento di fede” per agire in fiducia e lealtà.

La qualifica di contratto di “cooperazione”

è stata applicata a un contratto basato sui termini di una premessa che prevedeva che le parti cooperassero per portare avanti un progetto comune senza, tuttavia, alcun obbligo di realizzarlo (CA Paris 15-2-2006: JCP G 2006.IV.1869).
I contratti di cooperazione nel senso qui utilizzato non devono essere confusi con i cosiddetti accordi di “cooperazione commerciale” tra fornitori e distributori, che sono soggetti a regole speciali molto severe (MCC n. 84500 e seguenti). Possono effettivamente includere servizi di cooperazione ai sensi di queste regole, ma il loro scopo non si identifica esclusivamente con essi.

Le regole applicabili

Il riconoscimento del contratto di cooperazione come sopra definito deve comportare l’assoggettamento di tali contratti a tre norme:

1. norme speciali in grado di tradurre in fatti lo specifico impegno alla cooperazione, quali:

    • estensione della libertà contrattuale tra soci paritari; obbligo di prestazione dei servizi inerenti l’impegno a collaborare;
    • valutazione rigorosa della due diligence;
    • diritto del mediatore di concludere il contratto in assenza di accordo tra le parti

Tali regole derivano dall’obbligo di eseguire i contratti in buona fede (C. civ. art. 1104 nuovo; ex art. 1134) e dall’impegno a cooperare comportando rafforzati requisiti di buona fede.

2. Regole dei contratti cui corrispondono i servizi scambiati tra le parti, in generale quelli di vendita e/o del contratto aziendale (di “servizi” dal 1° ottobre 2016, a tale data) e ai quali si sovrappone l’intenzione specifica di cooperazione;

Tuttavia, il titolo formalmente conferito risultante, ove applicabile, da espresso accordo deve essere rispettato dal giudice, salvo il caso di frode rispetto una norma di ordine pubblico.

3. Regole del diritto comune, fatta salva, se del caso, l’applicazione delle regole commerciali e/o quelle dei contratti internazionali.

I contratti internazionali di spedizione e trasporto

I contratti internazionali

Quando si parla di contratti internazionali si fa riferimento ad un istituto contrattuale transnazionale che si concreta nello scambio di beni o nella prestazione di servizi, a titolo oneroso o a titolo gratuito, fondato su un atto volontario tra soggetti appartenenti ad entità statali differenti.

Poniamo la nostra attenzione sui contratti di spedizione e di trasporto che si collocano all’interno dei servizi di logistica i quali, secondo la definizione data dalla Society Of Logistic Engineers, (SOLE) è “arte e scienza dell’organizzazione, della progettazione e dell’attività tecnica riguardante i requisiti, la definizione, la fornitura e le risorse necessarie a supportare obiettivi, piani ed operazioni”.

Nel caso de quo, tali servizi sono costituiti dal trasporto di merce e prodotti da un luogo all’altro nei/entro i tempi previsti, nel modo più efficiente possibile e al minor costo possibile, dalla gestione dei processi di scambio dei dati e informazioni relative al trasporto. In aggiunta, essi risultano costituiti anche da alcune prestazioni tipiche del trasporto dei beni.

I contratti di trasporto e spedizione

Per contratto di spedizione si intende un particolare tipo di mandato, attraverso il quale colui che spedisce fisicamente l’oggetto (denominato spedizioniere), assume l’obbligo di concludere per conto del mandante, e di spese proprie, un contratto di trasporto con chi svolge il lavoro di corriere.

  • Questo prevede anche il compimento di tutta una serie di operazioni accessorie al fine della spedizione tramite corriere.
  • Col contratto di trasporto, invece,  si formalizza l’obbligo di un vettore ad eseguire il trasporto con i propri mezzi, o in alternativa con mezzi di altri vettori, assumendosi in proprio i rischi dell’esecuzione.
  • In particolare, con tale tipo di contratto, il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro, per via terra, mare o aria. Il contratto, come detto,  rientra nel novero dei contratti di prestazione di servizi e, in particolare, si inserisce nella fattispecie negoziale della locatio operis.
  • Distinguiamo il trasporto di persone (artt. 1681-1682 c.c.), esso può essere a titolo oneroso o gratuito, a seconda che sia richiesta, o meno, la corresponsione di denaro a fronte dell’obbligo di trasporto, ovvero amichevole (o di cortesia), laddove manchi l’obbligazione; dal trasporto di cose (artt. 1683-1702 c.c.) il contratto è concluso tra vettore e mittente. Il primo, ricevuto in consegna il bene materiale, è obbligato ad eseguire il trasporto in ossequio a modalità e termini del contratto ovvero, in assenza, secondo la legge e gli usi, nonché a custodire le cose da trasportare o a riconsegnare le cose presso il luogo di destinazione, rispettando quanto indicato dal mittente.
  • Sebbene possano apparire simili, contratto di spedizione e trasporto hanno una differenza peculiare a livello di legge e legislatura, ovvero nel secondo il vettore si impegna a eseguire il trasporto con mezzi propri, assumendosi gli eventuali rischi.

Nel contratto di spedizione, invece, si obbliga a concludere il trasporto facendo intervenire altri soggetti.

Per trasporto internazionale di beni s’intende l’attività di trasferimento di merci con mezzi di trasporto (nave, aereo, rotaia, gomma, misto in container), il cui punto di partenza e quello di arrivo sono situati in Paesi differenti, anche quando l’esecuzione completa del relativo trasporto richieda di effettuare trasbordi o varie soste delle merci trasportate.

A tal fine l’art. 3 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni ha fornito la seguente definizione: “Per trasporto internazionale si intende il trasporto effettuato, nel traffico internazionale, a mezzo nave od aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente. Gli utili così generati sono tassati esclusivamente nello Stato di ubicazione della sede di direzione effettiva dell’impresa, sì da evitare ogni possibile doppia imposizione in capo alla società operante nel traffico internazionale.

A ciò si aggiunga come l’art. 9 d.P.R. n. 633 del 26.10.72 stabilisce che sono considerati servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, non imponibili IVA:

  •  i trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché i trasporti di beni in importazione definitiva i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile (della bolletta doganale),
  • i servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile (bolletta doganale).

Notiamo, infine come la documentazione che testimonia il rapporto relativo al trasporto internazionale
dei beni è rappresentata da:

  1. contratti sottoscritti dalle parti interessate,
  2. lettera di vettura (art. 1691 c.c.) o ricevuta di carico all’ordine (art. 1684 c.c.) rilasciata dal vettore al
    mittente

 

Le crédit-bail o leasing

Il leasing è un contratto di locazione a tempo determinato in cui il locatore, acquista un bene da un fornitore e lo mette a disposizione di un’azienda o di un individuo, l’utilizzatore, in cambio del pagamento periodico di un affitto.

Il fornitore dei beni

È i proprietario del bene che consegna il bene al locatore.

Il locatore / società di leasing

  1. l’Istituto di credito che finanzia l’attività
  2. che Paga al fornitore del bene
  3. che diviene proprietario del bene per la durata del leasing

L’utilizzatore

  • È l’utente che affitta la proprietà del bene dal locatore
  • Paga l’affitto al locatore
  • ha diritto di utilizzare il bene
  • Provvede alla manutenzione del bene durante tutta la durata del contratto di leasing

L’oggetto

  • Beni per uso privato:
    Veicoli, elettrodomestici, beni immobili per uso residenziale etc
  • Beni professionali:
    Beni capitali e strumenti, immobili per uso professionale etc

Contratto di leasing con una promessa unilaterale di vendita

Garanzie contrattuali imposte all’utilizzatore dal locatore:

  • Mandato: il locatore dà mandato all’utilizzatore per la scelta e la ricezione del bene.
  • Clausola penale: in caso di mancato pagamento dei canoni, l’utilizzatore deve pagare i danni al
    locatore per compensare la perdita o il mancato guadagno.
  • Limitazione: rivendita dell’attrezzatura da parte del locatore. L’importo della vendita deve essere
    dedotto dalle somme dovute. Il leasing si ferma immediatamente a causa della scomparsa del
    bene.
  • Garanzia: deposito di una garanzia da parte dell’utilizzatore a garanzia del contratto di leasing.

Al termine del contratto, esistono tre possibilità per l’utilizzatore:

  1. Terminare il contratto, restituendo la proprietà del bene al locatore
  2. Rinnovare il contratto per un nuovo periodo a nuove condizioni
  3. Esercitare l’opzione di acquisto e diventare proprietario acquistando il bene al suo valore residuo come stabilito nel contratto (tenendo conto degli affitti già pagati dall’utilizzatore)

Informazioni per i consumatori nei contratti a distanza in Francia

Il Codice del Consumo francese modificato dalla legge “Hamon” del 2014 definisce i contratti a distanza come:

“qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, nel quadro di un sistema organizzato di
vendita o di prestazione di servizi a distanza, senza la presenza fisica simultanea del professionista e il
consumatore”.

In termini di informazione precontrattuale, i contratti a distanza sono soggetti alle stesse regole dei contratti
fuori sede.
Per tutti i contratti conclusi tra commercianti e consumatori in Francia, esiste un obbligo generale di
informazioni precontrattuali.

Dati relativi al contenuto del contratto

Devono essere fornite informazioni essenziali sull’oggetto del contratto, cioè lo scopo della vendita del bene
o della fornitura del servizio. Queste informazioni riguardano:

  • Le caratteristiche essenziali del bene o servizio, la sua descrizione precisa
  • L’esistenza e la presenza di garanzie e altre condizioni contrattuali
  • Il prezzo del bene o del servizio, specificando i costi di utilizzazione della tecnica di comunicazione a
    distanza
  • La data o il periodo entro il quale il professionista si impegna a consegnare il bene o ad eseguire il
    servizio.In assenza di una previsione, il bene o servizio dovranno essere consegnati o eseguiti entro
    30 giorni dalla conclusione del contratto.

]Il professionista deve fornire al consumatore tutte le informazioni relative alla sua identità, che gli permettono
di essere identificato, ossia:

  • Identità del professionista
  • Recapiti postali, telefonici ed elettronici
  • Le sue attività, se non sono evidenti dal contesto
  • La sua interoperabilità

Termini di pagamento per attività in Francia

Il quadro normativo dei termini di pagamento per attività in Francia

Le regole generali

  • Termine massimo concordato tra le parti per il pagamento delle somme dovute: 60 giorni netti dalla data di emissione della fattura o in deroga 45 giorni fine mese, purché tale periodo derogatorio sia scritto nel contratto e non costituisca abuso manifesto del creditore.
  • Termine per il pagamento delle fatture periodiche: 45 giorni massimo dalla data di emissione della fattura (CGI, art. 289).
  • Termine non concordato tra le parti: applicazione di un termine aggiuntivo di 30 giorni dal ricevimento dei beni o della prestazione del servizio richiesto.
  • Inosservanza del presente regolamento da parte di professionisti: sanzione amministrativa di importo massimo 75.000 euro per persona fisica e 2.000.000 euro per persona giuridica con pubblicazione della sanzione.
  • Cumulo di eventuali sanzioni in caso di violazioni multiple (legge n° 2016-1691 del 9 dicembre 2016).
  • Obbligo per le società il cui bilancio annuale è certificato da un revisore legale di comunicare informazioni sui termini di pagamento dei propri fornitori e dei propri clienti a seguito dei termini definiti dal decreto 2015-1553 del 27 novembre 2015 (applicabile ai conti relativi a esercizi che iniziano il 1° luglio 2016).

I casi particolari

  • Possibilità per i professionisti del settore di concordare: una riduzione del periodo massimo di 45 giorni fine mese o 60 giorni in un tempo più breve + conservare la data di ricevimento della merce o di esecuzione della prestazione del servizio come punto di inizio di questo periodo, se è precedente o concomitante con la data di emissione della fattura.
  • Trasporto di merci su strada, noleggio di veicoli: termini di pagamento concordati di 30 giorni massimo dalla data di emissione della fattura.
  • Termini di pagamento rigidamente regolamentati per i prodotti alimentari deperibili.

I settori beneficiari di periodi eccezionali

  • 5 accordi derogatori approvati con decreto per un periodo di tre anni (decreto n.2015-1484 del 16 novembre 2015 + C. com., art. L. 441-6-1):
  • Settori delle attrezzature agricole, del commercio di articoli sportivi, del settore della pelle, dell’orologeria e della gioielleria- oro e gioielli e giocattoli.
  • Limite previsto per il periodo di pagamento concordato tra le parti.
  • Possibilità per le aziende di esportare al di fuori dell’Unione Europea in termini di beni rivenduti in condizione di concordare le scadenze derogatorie per i propri acquisti effettuati in Francia e soggetti a rivendita (Legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016):
  • Il ritardo non potrà superare i 90 giorni dalla data di emissione della fattura, dovrà essere espressamente stipulato contrattualmente e non dovrà costituire un abuso manifesto del creditore.
  • Esenzioni non applicabili alle grandi società esportatrici.

I tempi di pagamento per le imprese pubbliche

Enti pubblici locali non interessati (Codice della Sanità Pubblica, art. R. 2192-11).

  • Agenti della DGCCRF competenti a controllare e sanzionare le imprese pubbliche che non rispettano il periodo massimo di pagamento (decreto n° 2013-269 del 29 marzo 2013, art. 1e e legge n° 2015-990 del 6 agosto 2015): 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte dell’ente pubblico o della data di esecuzione dei servizi, se successiva.
  • Massima sanzione inflitta: 2 milioni di euro.
  • Regolamentazione applicabile a qualsiasi attività commerciale:

Risponde alla definizione di impresa pubblica: qualsiasi ente che svolga attività di produzione o commercializzazione di beni o servizi di mercato e sui quali uno o più persone pubbliche esercitano, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante a causa della proprietà, partecipazione finanziaria o le regole che la disciplinano.

Sia una amministrazione aggiudicatrice: persone giuridiche di diritto pubblico e persone giuridiche di diritto privato che sono stati creati per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, ossia di carattere industriale o commerciale e che sono controllate da un’amministrazione aggiudicatrice.

La risoluzione per eccessiva onerosità nell’ordinamento francese

Il 20 aprile 2018 si è concluso l’iter legislativo, così come delineato all’art. 38 della Costituzione, relativo alla réforme du droit des contrats: il Parlamento francese ha ratificato l’ordonnance governativa n° 2016-131 del 10 febbraio 2016 entrata in vigore il 1° ottobre 2016. Precedentemente autorizzato dalla loi d’habilitation n°2015-177, questo provvedimento apporta numerose modifiche in tema di diritto dei contratti così come disciplinato nell’attuale Codice Napoleonico.
Novità di primaria importanza è la codificazione, all’art. 1195, della c.d. “théorie de l’imprévision”, corrispondente nell’ordinamento italiano alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1497 del codice civile.

La Francia si è in tal modo uniformata alla maggior parte delle legislazioni europee.
Prima della riforma del Codice civile la giurisprudenza di legittimità seguiva un orientamento molto risalente nel tempo, addirittura al 1876, elaborato in occasione di un arrêt sulla nota affaire du canal de Craponne. In tale occasione la Corte di Cassazione sancì il principio di intangibilità del contratto nel diritto privato, già previsto dall’allora art. 1134. Valorizzando la volontà originaria dei contraenti si impediva al giudice di intervenire per modificare il contenuto dei contratti allorché una delle obbligazioni diventasse sensibilmente più costosa per uno di essi.

La riforma, invece, regola l’ipotesi di un “cambiamento imprevedibile di circostanze”, naturalmente successive alla conclusione del contratto, che rendano eccessivamente onerosa l’esecuzione del contratto a carico di un contraente. La parte che risulti svantaggiata, in virtù di questa nuova disciplina, può domandare di rinegoziare termini contrattuali al co-contractant; se la negoziazione fallisce o qualora controparte rifiuti di negoziare, di comune accordo, possono rivolgersi al giudice affinché decida sulla sorte del contratto. In via sussidiaria, l’autorità giudiziaria può essere adita su istanza della sola parte onerata nel caso le trattative si siano protratte oltre una durata ragionevole.

In attesa che la giurisprudenza venga chiamata ad esprimersi sul tema permangono alcuni interrogativi suscitati dalla mancanza di indicazioni circa i parametri che il giudice deve seguire per decidere lo scioglimento o l’adeguamento contrattuale. L’art. 1195, infatti, si limita a stabilire che sia il giudice a fissarne la data e le condizioni.

Per concludere, il nuovo meccanismo di cui all’art. 1195 del codice civile non ha carattere imperativo bensì dispositivo in quanto le parti possono scegliere, nella fase di gestazione del contratto, di escludere l’operatività della norma. A ciò si ricollega il terzo presupposto applicativo della disciplina dell’imprévision che comporta, appunto, che la parte non abbia accettato di assumersi eventuali e futuri rischi contrattuali.