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Inizio col ricordare come in Francia, l’accordo di distribuzione selettiva (“DISTRIBUTION SÉLECTIVE”) è un accordo con il quale un fornitore/produttore, volendo preservare la reputazione dei propri prodotti, si impegna a vendere i beni o servizi contrattuali, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri definiti, e con il quale tali distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a distributori non autorizzati nel territorio loro riservato (Esenzione Reg. 330/2010 CE del 20-4-2010 art. 1, 1-e).

Quando si parla di DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA si fa riferimento a quella clausola con cui il produttore riconosce al distributore che quest’ultimo sarà l’unico ad avere il diritto di vendere i prodotti in questione su un territorio definito. Si raccomanda di stipulare espressamente questa clausola di esclusiva perché i tribunali ne valutano rigorosamente l’esistenza (Cass. com. 19-11-2002 n° 1878: RJDA 5/03 n° 482; CA Parigi 8-9-1995: GP 1996.som.421; CA Lione 20-2-2003 n° 01/03835: RJDA 11/03 n° 1055; per un esempio di riconoscimento dell’esistenza di un’esclusiva tacitamente concordata, Cass. com. 3-7-2001: RJDA 1/02 n° 35).

Regime di distribuzione esclusiva

Informazioni precontrattuali per il distributore

Il fornitore che, con un contratto concluso nel comune interesse, mette a disposizione del distributore, al quale richiede un impegno esclusivo, il proprio nome commerciale, il proprio marchio o la propria insegna deve, almeno venti giorni prima della conclusione del contratto, fornire a quest’ultimo informazioni veritiere che gli permettano di impegnarsi con piena cognizione di causa (C. com. art. L 330-3, R 330-1 e R 330-2, che definisce il contenuto del documento e che punisce la mancata comunicazione con una multa di 1.500 euro).

Tale obbligo, qualificato come legge di polizia (CA Parigi 25-10-2011 n° 10/24023: RDC 2012.563 obs. Racine; contra, CA Parigi 30-11-2001: Lettre distrib. février 2002 p. 2), importa che che:

  1. le parti sono vincolate da clausole che prevedano, da un lato, la messa a disposizione dell’insegna, del nome o del marchio e, dall’altro, un impegno di esclusività per l’esercizio dell’attività in questione (Cass. com. 10-2-1998: RJDA 6/98 n° 705: applicazione ad un contratto di locazione di gestione; CA Toulouse 3-12-2002 n° 01/05142: D. 2003.som.2432 obs. Ferrier: applicazione a un contratto che faceva riferimento a un’appendice contenente i due obblighi reciproci; CA Paris 2-10-2013 No. 10/19115: RJDA 4/14 No. 322: applicazione a un contratto di gestione della locazione accoppiato a un contratto di franchising anche se l’obbligo di informazione era rispettato per questo contratto);
  2. l’impegno, anche di quasi-esclusività, si riferisce ai prodotti oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che il distributore abbia la possibilità di esercitare attività non concorrenziali (Cass. com. 19-1-2010 n. 09-10.980: RJDA 5/10 n. 495; CA Paris 2-10-2013;)
  3. un contratto corrispondente alle suddette caratteristiche viene concluso con un distributore, sia esso un franchisee o un rivenditore (Cass. com. 21-2-2012 No. 11-13.653: RJDA 8-9/12 No. 762) e non appena un nuovo distributore sostituisce il distributore iniziale (Cass. com. 21-2- 2012).
  4. L’obbligo si considera soddisfatto se le informazioni richieste dalla legge sono state comunicate prima della conclusione definitiva dell’accordo, indipendentemente dal fatto che il contratto prevedesse l’entrata in vigore in una data anteriore

Quando tale non viene rispettato, il distributore può richiedere:

  1. Che venga dichiarata la nullità del contratto se prova che il suo consenso è stato viziato ed estorto a causa di mancanza dell’informazione preventiva (sull’esistenza del vizio: Cass. com. 13-6-2018 n° 17-10.618 FD: RJDA 8-9/18 n° 635 som. CA Versailles 16-1-2018 n° 16/01300 : RJDA 8-9/18 n° 636 ; CA Paris 15-2-2018 n° 15/10648 : RJDA 6/18 n° 494 ; sull’assenza di un difetto : Cass. com. 16-5-2000 : RJDA 11/00 n° 974 ; Cass. com. 7-7-2004 n° 1164 : RJDA 1/05 n° 25 ; Cass. com. 21-6-2016 n° 15-10.029 : RJDA 10/16 n° 679) o dell’insufficienza o inesattezza delle informazioni (Cass. com. 12-6-2012 n° 11-19.047 : D. 2012. 2079 nota Disseaux; CA Paris 22-5-2008 n° 06/17959: RJDA 11/08 n° 1112; CA Montpellier 21-10-2014 n° 13/03206 e 13/03207).
  2. I danni, se subisce un danno, indipendentemente dal fatto che il fornitore non vizi il suo consenso (Cass. com. 7-3-1995: RJDA 7/95 n° 836; CA Paris 3-2- 1994: RJDA 7/94 n° 796 , concedendo 20 milioni di franchi e, in appello, Cass. Com. 30-1-1996: RJDA 6/96 n° 776), ma in caso di frode da parte del fornitore, solo se il danno subito non è imputabile esclusivamente al distributore (Cass. com. 27-1-2009 n° 07-21.616: RJDA 5/09 n° 419).

Il danno risarcibile è quello derivante dalla perdita della possibilità di non contrarre o di contrarre a condizioni più vantaggiose e non da quello di ottenere i guadagni attesi (Cass. Com. 25-11-2014 n° 13- 24.658: RJDA 10/15 n° 646: annullamento della sentenza che aveva riparato la perdita della possibilità di riscuotere la somma figurante nelle previsioni).

Avvocato Luca Membretti

Autore Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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