Il 20 aprile 2018 si è concluso l’iter legislativo, così come delineato all’art. 38 della Costituzione, relativo alla réforme du droit des contrats: il Parlamento francese ha ratificato l’ordonnance governativa n° 2016-131 del 10 febbraio 2016 entrata in vigore il 1° ottobre 2016. Precedentemente autorizzato dalla loi d’habilitation n°2015-177, questo provvedimento apporta numerose modifiche in tema di diritto dei contratti così come disciplinato nell’attuale Codice Napoleonico.
Novità di primaria importanza è la codificazione, all’art. 1195, della c.d. “théorie de l’imprévision”, corrispondente nell’ordinamento italiano alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1497 del codice civile.
La Francia si è in tal modo uniformata alla maggior parte delle legislazioni europee.
Prima della riforma del Codice civile la giurisprudenza di legittimità seguiva un orientamento molto risalente nel tempo, addirittura al 1876, elaborato in occasione di un arrêt sulla nota affaire du canal de Craponne. In tale occasione la Corte di Cassazione sancì il principio di intangibilità del contratto nel diritto privato, già previsto dall’allora art. 1134. Valorizzando la volontà originaria dei contraenti si impediva al giudice di intervenire per modificare il contenuto dei contratti allorché una delle obbligazioni diventasse sensibilmente più costosa per uno di essi.
La riforma, invece, regola l’ipotesi di un “cambiamento imprevedibile di circostanze”, naturalmente successive alla conclusione del contratto, che rendano eccessivamente onerosa l’esecuzione del contratto a carico di un contraente. La parte che risulti svantaggiata, in virtù di questa nuova disciplina, può domandare di rinegoziare termini contrattuali al co-contractant; se la negoziazione fallisce o qualora controparte rifiuti di negoziare, di comune accordo, possono rivolgersi al giudice affinché decida sulla sorte del contratto. In via sussidiaria, l’autorità giudiziaria può essere adita su istanza della sola parte onerata nel caso le trattative si siano protratte oltre una durata ragionevole.
In attesa che la giurisprudenza venga chiamata ad esprimersi sul tema permangono alcuni interrogativi suscitati dalla mancanza di indicazioni circa i parametri che il giudice deve seguire per decidere lo scioglimento o l’adeguamento contrattuale. L’art. 1195, infatti, si limita a stabilire che sia il giudice a fissarne la data e le condizioni.
Per concludere, il nuovo meccanismo di cui all’art. 1195 del codice civile non ha carattere imperativo bensì dispositivo in quanto le parti possono scegliere, nella fase di gestazione del contratto, di escludere l’operatività della norma. A ciò si ricollega il terzo presupposto applicativo della disciplina dell’imprévision che comporta, appunto, che la parte non abbia accettato di assumersi eventuali e futuri rischi contrattuali.