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Divieto di modifica del contratto in Francia

1. Divieto di modifica unilaterale di una parte

Tranne le deroghe permesse dalla legge una parte non può imporre all’altra parte una modifica del contratto che ritiene essere nel suo interesse.
La regola stabilita fin dal 1804 dall’ex articolo 1134, paragrafo 2, del codice civile è stata riprodotta nella sua forma attuale dal 1° ottobre 2016 dal  nuovo articolo 1193.

Il divieto di modifica unilaterale di un contratto è una questione di ordine pubblico internazionale francese (CA Paris 8-2-2002: JCP E 2002.pan.1808).

Ne consegue che in giurisprudenza :

il semplice rifiuto di una parte di rinegoziare un contratto non può costituire una colpa per la parte che si rifiuta (Cass. com. 18-9 2012 n° 11-21.790: RJDA 1/13 n° 64); lo stesso vale per il tentativo di rinegoziare i termini del contratto (Cass. com. 18-12-2012 n° 11-27.296: RJDA 3/12 n° 192);

Tuttavia, tale rifiuto potrebbe essere considerato illecito se violasse l’obbligo di lealtà e di esecuzione in buona fede del contratto (cfr. Cass. 1e civ. 16-3-2004 n° 01-15.804: RJDA 7/04 n° 788).

Qualsiasi modifica posta in essere da una parte è illecita se incide sugli obblighi del contratto.

Salvo l’eventuale risarcimento per il rifiuto in malafede della parte di prendere in considerazione la richiesta di modifica fatta dall’altra parte, le seguenti applicazioni del divieto rimangono valide:

  • un contraente, vincolato anche da un contratto a tempo indeterminato, non può validamente, cioè senza incorrere in abuso risolvere unilateralmente il contratto per il solo fatto che l’altra parte ha rifiutato di continuare la sua prestazione alle condizioni meno vantaggiose per la stessa, avendo il diritto di rifiutare di modificare i termini del contratto (Cass. com. 20-12-1976 n° 75-13.732: Bull. civ. IV n° 328; Cass. com. 14-12-1977: JCP G 1978.IV.49 CA Paris 13-4-1995: BTL 1995.619);
  • l’appaltatore che ha affidato dei lavori ad un altro appaltatore non può, di sua iniziativa, modificare i termini di pagamento e, di fronte al rifiuto di quest’ultimo, risolvere il contratto (CA Aix 8-1-1981: Boll. Cour d’Aix 1981/2 p. 23);
  • una parte che si è impegnata ad un determinato prezzo per una determinata transazione non può pretendere un supplemento di prezzo con la motivazione che le condizioni di esecuzione fossero più onerose di quelle pattuite, per mancanza di informazioni (CA Aix 23-9-1993: BL 1994.512; rappr. Cass. com. 30-10-2000: BTL 2000.784);
  • il nuovo franchisor che prende il posto del precedente franchisor non può modificare gli impegni di quest’ultimo senza l’accordo del franchisee (Cass. com. 3-1-1996: RJDA 4/96 n° 490);
  • un assicuratore modifica unilateralmente la polizza quando decide unilateralmente di aumentare il premio

Tuttavia, la modifica decisa unilateralmente può essere considerata valida a condizione che il co-contraente sia avvertito in tempo utile e con riserva del suo diritto di risolvere il contratto;

2. Divieto di modifica giudiziaria

Anche la stessa autorità giudiziaria non può modificare il contratto.

Il giudice non può, per esempio:

  • in presenza di una clausola che prevede il rimborso delle spese di installazione nel caso in cui l’attrezzatura prestata sia stata restituita o ripresa prima di dieci anni, ridurre la somma da rimborsare in ragione del fatto che al termine dei dieci anni il prestatore non avrebbe avuto diritto ad alcun rimborso e che l’attrezzatura era stata utilizzata per quattro anni (Cass. com. 2-12-1947: GP 1948.1.36; nello stesso senso, Cass. com. 24-9-1981: GP 1982.pan.63);
  • imporre al fornitore di un software di adattarlo nel corso del contratto ai cambiamenti legislativi, in assenza di una clausola che crea tale obbligo (CA Rouen 21-6-2018 n° 16/05587: RJDA 11/18 n° 821).

Tuttavia, il giudice potrebbe procedere a una revisione del contratto se fosse investito di un potere di mediazione e di arbitrato secondo le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 4 del codice di procedura civile (TGI Parigi 6-6-1979: Bull. inf. C. cass. 1980 n. 32) o invitare le parti a presentare proposte volte a ristabilire l’equilibrio contrattuale, a condizione che il contratto preveda un obbligo di cooperazione leale e di solidarietà che non vieta di prendere in considerazione gli sforzi di ciascuna parte (CA Nancy 26-9-2007: D. 2008.1120 nota Boutonnet).

Avvocato Luca Membretti

Autore Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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