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Quando si parla di contratti internazionali si fa riferimento ad un istituto contrattuale transnazionale che si concreta nello scambio di beni o nella prestazione di servizi, a titolo oneroso o a titolo gratuito, fondato su un atto volontario tra soggetti appartenenti ad entità statali differenti.

Poniamo la nostra attenzione sui contratti di spedizione e di trasporto che si collocano all’interno dei servizi di logistica i quali, secondo la definizione data dalla Society Of Logistic Engineers, (SOLE) è “arte e scienza dell’organizzazione, della progettazione e dell’attività tecnica riguardante i requisiti, la definizione, la fornitura e le risorse necessarie a supportare obiettivi, piani ed operazioni”.

Nel caso de quo, tali servizi sono costituiti dal trasporto di merce e prodotti da un luogo all’altro nei/entro i tempi previsti, nel modo più efficiente possibile e al minor costo possibile, dalla gestione dei processi di scambio dei dati e informazioni relative al trasporto. In aggiunta, essi risultano costituiti anche da alcune prestazioni tipiche del trasporto dei beni.

I contratti di trasporto e spedizione

Per contratto di spedizione si intende un particolare tipo di mandato, attraverso il quale colui che spedisce fisicamente l’oggetto (denominato spedizioniere), assume l’obbligo di concludere per conto del mandante, e di spese proprie, un contratto di trasporto con chi svolge il lavoro di corriere.

Questo prevede anche il compimento di tutta una serie di operazioni accessorie al fine della spedizione tramite corriere.

Col contratto di trasporto, invece,  si formalizza l’obbligo di un vettore ad eseguire il trasporto con i propri mezzi, o in alternativa con mezzi di altri vettori, assumendosi in proprio i rischi dell’esecuzione.

In particolare, con tale tipo di contratto, il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro, per via terra, mare o aria. Il contratto, come detto,  rientra nel novero dei contratti di prestazione di servizi e, in particolare, si inserisce nella fattispecie negoziale della locatio operis.

Distinguiamo il trasporto di persone (artt. 1681-1682 c.c.), esso può essere a titolo oneroso o gratuito, a seconda che sia richiesta, o meno, la corresponsione di denaro a fronte dell’obbligo di trasporto, ovvero amichevole (o di cortesia), laddove manchi l’obbligazione; dal trasporto di cose (artt. 1683-1702 c.c.) il contratto è concluso tra vettore e mittente. Il primo, ricevuto in consegna il bene materiale, è obbligato ad eseguire il trasporto in ossequio a modalità e termini del contratto ovvero, in assenza, secondo la legge e gli usi, nonché a custodire le cose da trasportare o a riconsegnare le cose presso il luogo di destinazione, rispettando quanto indicato dal mittente.

Sebbene possano apparire simili, contratto di spedizione e trasporto hanno una differenza peculiare a livello di legge e legislatura, ovvero nel secondo il vettore si impegna a eseguire il trasporto con mezzi propri, assumendosi gli eventuali rischi.

Nel contratto di spedizione, invece, si obbliga a concludere il trasporto facendo intervenire altri soggetti.

Per trasporto internazionale di beni s’intende l’attività di trasferimento di merci con mezzi di trasporto (nave, aereo, rotaia, gomma, misto in container), il cui punto di partenza e quello di arrivo sono situati in Paesi differenti, anche quando l’esecuzione completa del relativo trasporto richieda di effettuare trasbordi o varie soste delle merci trasportate.

A tal fine l’art. 3 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni ha fornito la seguente definizione: “Per trasporto internazionale si intende il trasporto effettuato, nel traffico internazionale, a mezzo nave od aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente. Gli utili così generati sono tassati esclusivamente nello Stato di ubicazione della sede di direzione effettiva dell’impresa, sì da evitare ogni possibile doppia imposizione in capo alla società operante nel traffico internazionale.

A ciò si aggiunga come l’art. 9 d.P.R. n. 633 del 26.10.72 stabilisce che sono considerati servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, non imponibili IVA:

  •  i trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché i trasporti di beni in importazione definitiva i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile (della bolletta doganale),
  • i servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile (bolletta doganale).

Notiamo, infine come la documentazione che testimonia il rapporto relativo al trasporto internazionale
dei beni è rappresentata da:

  1. contratti sottoscritti dalle parti interessate,
  2. lettera di vettura (art. 1691 c.c.) o ricevuta di carico all’ordine (art. 1684 c.c.) rilasciata dal vettore al
    mittente
Avvocato Luca Membretti

Autore Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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