Skip to main content

Le modifiche al contratto in Francia

1. Modifiche al contratto ammissibili:

Il nuovo articolo 1195 del Codice Civile francese prevede la possibilità di richiedere alla parte in disaccordo di adattare il contratto in caso di un cambiamento imprevedibile delle circostanze. Esso rompe così il silenzio del Codice dal 1804 sull’impatto di un tale cambiamento e, ancor più, dirime i contrasti giurisprudenziali sull’argomento; infatti la giurisprudenza, in assenza di una clausola che prevedesse un accordo tra le parti, rifiutava di ammettere la modifica del contratto  al verificarsi di circostanze imprevedibili  (giurisprudenza nota sotto il nome di Canal de Craponne (Cass. civ. 6-3-1876: DP 1876.1.195) e il rifiuto della “imprevedibilità”)

Il nuovo articolo 1195 del codice civile è applicabile ai contratti conclusi a partire dal 1° ottobre 2016. D’altra parte, non è applicabile ai contratti conclusi prima di tale data (CA Aix 21-6-2016 n° 15/10056: GP 2016.som. n° 40 p. 76; CA Paris 9-5-2019 n° 17/04789: GP 2019 n° 31 p. 21 nota Houtcieff) perché l’ex articolo 1134, paragrafo 2, ha dato alla forza vincolante del contratto una portata generale e assoluta.

Dal momento che non si dice nulla sul fatto che l’articolo 1195 sia di ordine pubblico o meno, è improbabile, che questo testo venga dichiarato di ordine pubblico internazionale francese e applicato ai contratti internazionali, anche se viene riconosciuto come di ordine pubblico nei contratti interni.

Oltre alla tendenza dei giudici francesi a interpretare l’ordine pubblico internazionale in modo restrittivo, i giudici dovranno prendere in considerazione, se necessario, la riluttanza degli arbitri ad ammettere la revisione dei contratti internazionali quando le parti non l’hanno chiaramente prevista (Lodo n° 1512 del 1971: Clunet 1974. 905; Premio n. 1990 nel 1972: Clunet 1974.897; Premio n. 2216 nel 1974: Clunet 1975.917; Premio n. 2404 nel 1975: Clunet 1976.995; Premio n. 2508 nel 1976: Clunet 1977.939; Premio n. 2708 nel 1976: Clunet 1977.943; Premio ICC n. 8873 nel 1997: Clunet 1998.1017 obs. Derains). Gli arbitri basano le loro soluzioni o sulla presunzione di competenza dei professionisti del commercio internazionale che, data la loro esperienza, si suppone abbiano rinunciato alla revisione del contratto appena non l’hanno previsto, o sul carattere naturalmente speculativo di certe transazioni internazionali. Una sentenza ha persino osservato che i principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali che permettono la revisione non erano in linea con gli interessi e le aspettative delle imprese su questo punto (ICC Award No. 10422 nel 2001: JDI 2003.1142 obs. E. Jolivet).

Dal 1° ottobre 2018, l’articolo 1195 non è applicabile alle obbligazioni derivanti da operazioni in titoli e contratti finanziari menzionati da I a III dell’articolo L 211-1 del Codice monetario e finanziario (C. mon. fin. art. L 211-40-1; Loi2018-287 du 20-4-2018 art. 16, I-al. 1).

A mio parere, tale disposizione non è applicabile nemmeno alle locazioni commerciali, qualunque sia la data della loro conclusione. In effetti, questi contratti sono sottoposti a un regime di revisione che contrasta essa stessa l’imprevedibilità attraverso disposizioni di ordine pubblico sia per la protezione dell’inquilino che per la gestione del mercato della locazione commerciale ( ; nello stesso senso, CA Versailles 12-12-2019 n° 18/07183). Lo stesso vale per l’articolo 1793 del codice civile, che stabilisce regole speciali per la fissazione del prezzo di un contratto forfettario (CA Douai 23-1-2020 n. 19/01718).

2. Diritto di chiedere la revisione del contratto

Il diritto di chiedere la revisione del contratto è, a parere di chi scrive, un diritto di ordine pubblico, per lo meno un diritto di protezione, di cui nessuna parte del contratto può spogliarsi nel contratto come se fosse un diritto suppletivo. In effetti, il diritto suppletivo è un diritto che deve riflettere la volontà delle parti, e non quella della legge (F. Terré, Introduction générale au droit: Dalloz 2e éd. n° 425); è dunque a disposizione delle parti che possono rinunciarvi in anticipo a loro discrezione (cfr. Cass. 1e civ. 25-2-1964 GP 1964.1.391, che ritiene possibile la rinuncia di un contraente). Tuttavia, la formulazione dell’articolo 1195 del Codice Civile non dà alcuna indicazione sulla possibilità che le parti possano rifiutarlo a piacimento.

Il primo elemento che potrebbe essere invocato in questo senso è il verbo ‘può’, che indica che una parte ha la possibilità di chiedere una rinegoziazione del contratto. Tuttavia, dalla possibilità di invocare un diritto non deriva la possibilità di disporne a piacimento, poiché la libera disposizione di un diritto dipende dallo scopo assegnatogli dalla legge. Ora, dal contesto in cui è stato redatto l’articolo 1195, è chiaro che la legge ha voluto interrompere la giurisprudenza che per 140 anni aveva negato tale diritto. Allo stesso modo, significava che questo rifiuto era ingiustificato e quindi che la parte che lo subisce meritava di essere protetta.

Lo stesso vale per il secondo elemento che porterebbe a concludere che la rinuncia è possibile. Il testo prevede espressamente che un cambiamento imprevedibile di circostanze che rende l’esecuzione del contratto eccessivamente oneroso per una parte può essere invocato solo dalla parte “che non aveva accettato di assumere il rischio”. In termini positivi, una parte può effettivamente rinunciare alla rinegoziazione del contratto se si impegna a sostenere il costo supplementare di esecuzione dei suoi obblighi causato dal cambiamento imprevedibile. Ma per quanto riguarda l’assunzione di un’obbligazione, essa deve, come ogni obbligazione, essere assunta con certezza e per uno scopo specifico o determinabile, come spiegato.

2. Cambiamento dovuto a circostanze imprevedibili al momento della conclusione del contratto

Una parte può chiedere una rinegoziazione del contratto se un cambiamento di circostanze imprevedibile al momento della conclusione del contratto rende la sua esecuzione eccessivamente onerosa e se non ha accettato in contratto di sopportarne il rischio (C. civ. art. 1195, comma 1).

In mancanza di una definizione precisa del carattere imprevedibile del cambiamento di circostanze, le parti possono farsi un’idea di questo attraverso le decisioni che hanno definito il carattere imprevedibile della forza maggiore. Queste decisioni sono trasponibili perché l’imprevedibilità, come la forza maggiore, è una violazione del principio imperativo della forza vincolante del contratto. Può quindi, come la forza maggiore, essere accettata solo rigorosamente.

Se il cambiamento imprevedibile è avvenuto o è invocato dopo il rinnovo tacito del contratto, la valutazione del cambiamento sarà fatta in relazione al contenuto del contratto originale; infatti, se il contratto risultante dal rinnovo tacito è un nuovo contratto, il rinnovo avviene alle stesse condizioni, essendo l’esecuzione del nuovo contratto negli stessi termini.

Le parti possono tentare di identificare l’imprevedibilità delle circostanze introducendo nel loro contratto una definizione concreta dell’imprevedibilità secondo il costo addizionale che il cambiamento può comportare.

Avvocato Luca Membretti

Autore Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

Tutti gli articoli di Avvocato Luca Membretti
× Whatsapp