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Il quadro normativo dei termini di pagamento per attività in Francia

Le regole generali

  • Termine massimo concordato tra le parti per il pagamento delle somme dovute: 60 giorni netti dalla data di emissione della fattura o in deroga 45 giorni fine mese, purché tale periodo derogatorio sia scritto nel contratto e non costituisca abuso manifesto del creditore.
  • Termine per il pagamento delle fatture periodiche: 45 giorni massimo dalla data di emissione della fattura (CGI, art. 289).
  • Termine non concordato tra le parti: applicazione di un termine aggiuntivo di 30 giorni dal ricevimento dei beni o della prestazione del servizio richiesto.
  • Inosservanza del presente regolamento da parte di professionisti: sanzione amministrativa di importo massimo 75.000 euro per persona fisica e 2.000.000 euro per persona giuridica con pubblicazione della sanzione.
  • Cumulo di eventuali sanzioni in caso di violazioni multiple (legge n° 2016-1691 del 9 dicembre 2016).
  • Obbligo per le società il cui bilancio annuale è certificato da un revisore legale di comunicare informazioni sui termini di pagamento dei propri fornitori e dei propri clienti a seguito dei termini definiti dal decreto 2015-1553 del 27 novembre 2015 (applicabile ai conti relativi a esercizi che iniziano il 1° luglio 2016).

I casi particolari

  • Possibilità per i professionisti del settore di concordare: una riduzione del periodo massimo di 45 giorni fine mese o 60 giorni in un tempo più breve + conservare la data di ricevimento della merce o di esecuzione della prestazione del servizio come punto di inizio di questo periodo, se è precedente o concomitante con la data di emissione della fattura.
  • Trasporto di merci su strada, noleggio di veicoli: termini di pagamento concordati di 30 giorni massimo dalla data di emissione della fattura.
  • Termini di pagamento rigidamente regolamentati per i prodotti alimentari deperibili.

I settori beneficiari di periodi eccezionali

  • 5 accordi derogatori approvati con decreto per un periodo di tre anni (decreto n.2015-1484 del 16 novembre 2015 + C. com., art. L. 441-6-1):
  • Settori delle attrezzature agricole, del commercio di articoli sportivi, del settore della pelle, dell’orologeria e della gioielleria- oro e gioielli e giocattoli.
  • Limite previsto per il periodo di pagamento concordato tra le parti.
  • Possibilità per le aziende di esportare al di fuori dell’Unione Europea in termini di beni rivenduti in condizione di concordare le scadenze derogatorie per i propri acquisti effettuati in Francia e soggetti a rivendita (Legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016):
  • Il ritardo non potrà superare i 90 giorni dalla data di emissione della fattura, dovrà essere espressamente stipulato contrattualmente e non dovrà costituire un abuso manifesto del creditore.
  • Esenzioni non applicabili alle grandi società esportatrici.

I tempi di pagamento per le imprese pubbliche

Enti pubblici locali non interessati (Codice della Sanità Pubblica, art. R. 2192-11).

  • Agenti della DGCCRF competenti a controllare e sanzionare le imprese pubbliche che non rispettano il periodo massimo di pagamento (decreto n° 2013-269 del 29 marzo 2013, art. 1e e legge n° 2015-990 del 6 agosto 2015): 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte dell’ente pubblico o della data di esecuzione dei servizi, se successiva.
  • Massima sanzione inflitta: 2 milioni di euro.
  • Regolamentazione applicabile a qualsiasi attività commerciale:

Risponde alla definizione di impresa pubblica: qualsiasi ente che svolga attività di produzione o commercializzazione di beni o servizi di mercato e sui quali uno o più persone pubbliche esercitano, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante a causa della proprietà, partecipazione finanziaria o le regole che la disciplinano.

Sia una amministrazione aggiudicatrice: persone giuridiche di diritto pubblico e persone giuridiche di diritto privato che sono stati creati per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, ossia di carattere industriale o commerciale e che sono controllate da un’amministrazione aggiudicatrice.

Avvocato Luca Membretti

Autore Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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