Identificazione dei contratti di cooperazione e paternariato
A nostro parere, la qualifica di “contratto di cooperazione”, che ora tende a chiamarsi “contratto di partenariato”, dovrebbe essere attribuita a quegli accordi che soddisfano le seguenti caratteristiche.
- Questi accordi devono essere anzitutto giuridicamente considerati come contratti.
- Sono indubbiamente contratti quando contengono impegni su servizi definiti o determinabili. Tuttavia, le parti spesso tendono a non considerarli tali, perché ritengono che il loro oggetto debba essere flessibile e costantemente adattabile ai cambiamenti e che dichiarando che “faranno di tutto per andare d’accordo”, che “faranno del loro meglio”, “secondo necessità”, o anche “ragionevolmente”, hanno fatto solo vaghe promesse.
Questa percezione – a giudicare dal contenuto di detti accordi che è lecito osservare – è generalmente imprecisa, poiché contengono, in realtà, promesse certe di negoziare i necessari adeguamenti. Tuttavia, tali promesse, se lasciano la possibilità di non concludere le modifiche e le integrazioni previste, obbligano in ogni caso a cercare, in buona fede, di giungere alla loro conclusione. - Devono includere gli indizi della volontà delle parti di cooperare, come la promessa di cooperare e le varie modalità di attuazione di questa promessa: in particolare, un preambolo esplicito sui pro e i contro del contratto, un impegno a negoziare tutte le esigenze future di adattamento, una struttura ad hoc per le decisioni concertate o comuni, e un “giuramento di fede” per agire in fiducia e lealtà.
La qualifica di contratto di “cooperazione” è stata applicata a un contratto basato sui termini di una premessa che prevedeva che le parti cooperassero per portare avanti un progetto comune senza, tuttavia, alcun obbligo di realizzarlo (CA Paris 15-2-2006: JCP G 2006.IV.1869).
I contratti di cooperazione nel senso qui utilizzato non devono essere confusi con i cosiddetti accordi di “cooperazione commerciale” tra fornitori e distributori, che sono soggetti a regole speciali molto severe (MCC n. 84500 e seguenti). Possono effettivamente includere servizi di cooperazione ai sensi di queste regole, ma il loro scopo non si identifica esclusivamente con essi.
Le regole applicabili
Il riconoscimento del contratto di cooperazione come sopra definito deve comportare l’assoggettamento di tali contratti a tre norme:
1. norme speciali in grado di tradurre in fatti lo specifico impegno alla cooperazione, quali:
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- estensione della libertà contrattuale tra soci paritari; obbligo di prestazione dei servizi inerenti l’impegno a collaborare;
- valutazione rigorosa della due diligence;
- diritto del mediatore di concludere il contratto in assenza di accordo tra le parti
Tali regole derivano dall’obbligo di eseguire i contratti in buona fede (C. civ. art. 1104 nuovo; ex art. 1134) e dall’impegno a cooperare comportando rafforzati requisiti di buona fede.
2. Regole dei contratti cui corrispondono i servizi scambiati tra le parti, in generale quelli di vendita e/o del contratto aziendale (di “servizi” dal 1° ottobre 2016, a tale data) e ai quali si sovrappone l’intenzione specifica di cooperazione;
Tuttavia, il titolo formalmente conferito risultante, ove applicabile, da espresso accordo deve essere rispettato dal giudice, salvo il caso di frode rispetto una norma di ordine pubblico.
3. Regole del diritto comune, fatta salva, se del caso, l’applicazione delle regole commerciali e/o quelle dei contratti internazionali.