Archivio per categoria: Successioni Internazionali e Trasmissione Generale

Il Passaggio Generazionale delle Partecipazioni Societarie tra Italia e Francia

L’internazionalizzazione dei patrimoni imprenditoriali impone oggi una riflessione rigorosa sulle modalità di trasmissione mortis causa delle quote di società a responsabilità limitata. Per l’investitore francese che detiene partecipazioni in Italia, o per l’imprenditore italiano con interessi oltralpe, l’evento successorio non rappresenta soltanto un passaggio di proprietà, ma un potenziale fattore di instabilità per la governance aziendale. La sfida risiede nel coordinare due sistemi giuridici che, pur originati da una comune radice di civil law, presentano divergenze significative in merito alla tutela dei legittimari e alla libertà di disposizione statutaria.

Il Conflitto tra Legge Successoria e Legge Societaria

Il quadro normativo di riferimento è stabilito dal Regolamento (UE) n. 650/2012. Ai sensi dell’Articolo 21, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento del decesso. Tuttavia, l’Articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del medesimo Regolamento introduce una distinzione fondamentale: esso esclude dalla propria competenza il diritto delle società. Ciò determina una scissione operativa: se la legge francese (per residenza del de cuius a Parigi) stabilisce chi siano gli eredi, è la legge italiana (quale lex societatis) a disciplinare le modalità con cui tali eredi subentrano nella titolarità delle quote di una S.r.l. italiana.

In Italia, il principio cardine è dettato dall’Articolo 2469 del Codice Civile, il quale sancisce la libera trasferibilità delle quote a causa di morte. Tuttavia, tale libertà non è assoluta, essendo subordinata alle eventuali limitazioni previste dall’atto costitutivo. È frequente l’inserimento di clausole di gradimento o di consolidamento che mirano a impedire l’ingresso di soggetti estranei nella compagine sociale. In tali ipotesi, la norma di salvaguardia è rappresentata dall’Articolo 2473 c.c., che garantisce all’erede il diritto alla liquidazione della quota in base al suo valore di mercato.

La Riserva Ereditaria e il Rischio di Contenzioso Transfrontaliero

Il punto di maggiore attrito per l’investitore riguarda la natura della “legittima”. Mentre nell’ordinamento italiano la tutela dei legittimari può risolversi in una soddisfazione per equivalente monetario, il diritto francese è storicamente ancorato alla réserve en nature. Gli Articoli 912 e seguenti del Code Civil francese proteggono la quota di riserva con estremo rigore; ne consegue che una clausola statutaria italiana che imponga la liquidazione forzosa della quota potrebbe essere percepita, in sede di successione regolata dalla legge francese, come una lesione dei diritti degli eredi, qualora il valore liquidato non rifletta l’effettiva consistenza patrimoniale e prospettica dell’azienda.

Per ovviare a tali incertezze, l’imprenditore può ricorrere al Patto di Famiglia (Art. 768-bis c.c.), strumento che permette di assegnare le quote a un discendente escludendole dal futuro asse ereditario. Tuttavia, l’efficacia di tale istituto in un contesto internazionale dipende dalla corretta applicazione della professio iuris: l’investitore deve valutare se optare, ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento 650/2012, per la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza, al fine di blindare la pianificazione successoria contro eventuali azioni di riduzione intraprese in giurisdizioni estere.

Sotto il profilo operativo, la regolarizzazione del trasferimento delle quote beneficia oggi del Certificato Successorio Europeo (Articoli 62 e ss. del Regolamento). Tale documento costituisce titolo idoneo per l’annotazione del subentro degli eredi nel Registro delle Imprese italiano, ai sensi dell’Articolo 2470 c.c., semplificando notevolmente l’iter burocratico e garantendo la continuità dell’esercizio dei diritti sociali, primo fra tutti il diritto di voto nelle assemblee.

In definitiva, la stabilità di un investimento transfrontaliero non può prescindere da una revisione analitica degli statuti societari alla luce delle normative europee. Una pianificazione silente o incompleta rischia di tradursi in una paralisi decisionale della società nel momento del passaggio generazionale.

La successione per legge dei figli (legittimi, legittimati, adottivi e naturali)

Nel caso in cui il defunto muoia senza lasciare testamento, o nel caso in cui il testamento sia invalido, la legge attribuisce l’eredità ad alcune categorie di persone dette successibili, essenzialmente legate al defunto da rapporti familiari: coniuge/persona unita civilmente, figli, genitori, fratelli, altri parenti, per ultimo lo Stato.

L’ammontare della quota di eredità dei figli dipende dalla presenza di altri successibili.

Come detto, se un defunto non lascia alcun testamento, o il testamento è invalido, la successione si dice “successione legittima” perché è la legge stessa a stabilire chi sono le persone a cui viene attribuita l’eredità.

Queste persone sono dette “successibili”: sono il coniuge/persona unita civilmente, i discendenti (ossia i figli), gli ascendenti (ossia i genitori), i collaterali (ossia fratelli e sorelle), gli altri parenti del defunto e infine lo Stato (art. 565 cod. civ.).

Dopo il coniuge/persona unita civilmente, del defunto, la prima categoria presa in considerazione dalla legge è quella dei discendenti, ossia dei figli (ed eventualmente dei nipoti che succedono per rappresentazione).

Come si calcola la quota a favore dei figli

Nella successione legittima, la quota a favore del figlio del defunto dipende dal numero di altri figli e dalla presenza o meno del coniuge/persona unita civilmente.

  1. Se non c’è il coniuge/persona unita civilmente e c’è un solo figlio, al figlio spetta l’intera eredità.
  2. Se non c’è il coniuge/persona unita civilmente e ci sono più figli, l’intera eredità deve essere ripartita in parti uguali fra i figli.
  3. Se il defunto lascia un coniuge/persona unita civilmente e un solo figlio, al coniuge spetta 1/2 dell’eredità: l’altro 1/2 spetta al figlio.
  4. Se il defunto lascia due o più figli, al coniuge spetta 1/3 dell’eredità: i restanti 2/3 vengono divisi equamente tra i figli.

Eliminazione della distinzione fra figli legittimi, naturali, legittimati e adottati

Fino a poco tempo fa, le norme del codice civile che disciplinavano la successione dei figli del defunto specificavano la distinzione fra “figli legittimi”, ossia nati in costanza di matrimonio, e “figli naturali”, ossia nati fuori dal matrimonio.

In materia di filiazione, il Legislatore ha tuttavia progressivamente abolito ogni distinzione fra figli nati in costanza di matrimonio e non.

Inizialmente, a seguito dell’emanazione della Legge 10 dicembre 2012 n. 219, il Legislatore ha introdotto il principio della piena uguaglianza fra figli legittimi e figli naturali: ai figli legittimi erano già equiparati (ai sensi dell’art. 567 cod. civ.) i figli adottati e i figli legittimati, ossia nati fuori dal matrimonio da due persone unitesi poi in matrimonio.

La Legge 219/2012 aveva quindi abrogato lo strumento della legittimazione dei figli naturali.

Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 154/2013 in materia di filiazione, sono state apportate numerose modifiche al codice civile ed è venuto definitivamente meno ogni genere di distinzione tra figlio legittimo, legittimato o naturale, per cui ora la legge parla semplicemente di “figlio” tout court.

Divieto di patti successori e trust testamentario

Con un trust testamentario ricadiamo nel divieto dei patti successori?

Per rispondere alla domanda se con un trust testamentario si ricada nell’ambito della violazione dell’art. 458 del c.c. (che regola il divieto di patti successori) dobbiamo prima analizzare gli istituti coinvolti nell’odierna trattazione.

Partiamo dall’articolo 458 del Codice civile italiano, che dispone:

“è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.”La norma in parola prevede il divieto di patto cd. successorio, per tale intendendosi ogni accordo o atto mortis causa – che, cioè, trova la sua causa giustificativa nella morte – avente ad oggetto una successione non ancora aperta ovvero diritti successori eventuali e futuri.

In seno a tale categoria è possibile distinguere tre tipologie di patti: i patti istitutivi, mediante i quali un soggetto dispone anticipatamente della propria successione e, in particolare, dei beni destinati a confluire nella massa ereditaria; i patti dispositivi, mediante i quali un soggetto dispone dei diritti che potranno eventualmente spettargli dall’apertura di una futura ed altrui successione; i patti rinunciativi, mediante i quali un soggetto rinuncia preventivamente ai diritti che potranno eventualmente spettargli dall’apertura di una futura ed altrui successione.

Trattasi di patti mortis causa, in quanto finalizzati – pur nel loro differente modo di atteggiarsi – a definire anticipatamente l’assetto di interessi conseguente alla morte del disponente e, più in generale, a predeterminare o regolare gli effetti patrimoniali derivanti dalla apertura della propria o altrui successione.

  1. Quanto, invece, al trust, questo è un istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, definito disponente o “settlor”, per atto tra vivi o a causa di morte, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, e trasferisce la titolarità e la gestione di questi beni a un altro soggetto, definito gestore o “trustee”. Il trust rientra a pieno titolo, pertanto, nella categoria degli strumenti di tutela e protezione del patrimonio.
  2. Si parla, invece di trust testamentario quando il disponente (testatore) istituisce un trust per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere, individuandone il trustee. Capita spesso che questa tipologia di trust sia chiamata anche trust successorio.

Divieto dei patti successori

La domanda che si pone è se con il trust testamentario, si violi la disposizione sopra citata circa il divieto dei patti successori.

Seppure non ci sia unanimità di vedute, è interessante segnalare un recente orientamento (ordinanza n. 18831 del 12 luglio 2019 le Sezioni unite della Cassazione), secondo il quale il trust non comporta una «devoluzione mortis causa di sostanze» del disponente poiché il trust è «costituito con atto inter vivos» (il testamento) e realizza un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee, il quale ha il compito fiduciario di gestire i beni ricevuti dal disponente e di devolverli ai beneficiari al termine del trust. Costoro acquistano il patrimonio del trust «direttamente dal trustee e non già per successione mortis causa dal de cuius».

  1. Il decesso del disponente non è la “causa” della trasmissione patrimoniale ai beneficiari del trust ma è il momento nel quale detta trasmissione avviene: la “causa” della trasmissione patrimoniale è l’istituzione e la dotazione del trust e l’incremento patrimoniale che i beneficiari ottengono trova la sua fonte nell’istituzione del trust.
  2. Con l’istituzione del trust (affidamento al trustee della gestione di un dato patrimonio in vista del perseguimento di un dato scopo), il trustee avrà il dovere di trasmettere ai beneficiari il patrimonio esistente nel momento in cui il trust cessa, ed è inquadrabile come un evento meramente attuativo di una costruzione già consolidata nel momento in cui il trust è stato istituito: «La morte del settlor non ha alcuna rilevanza causale, potendo al più individuare il momento di esecuzione dell’attribuzione finale».

L’atto mortis causa

  • L’atto mortis causa è diretto a regolare i rapporti patrimoniali di un dato soggetto «per il tempo e in dipendenza della sua morte: nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, esso è perciò destinato a produrre, e produce, prima di tale evento».
  • A parere della Cassazione, se il disponente istituisce un trust per finalità di trasmissione di un dato patrimonio ai suoi figli a far tempo dalla sua morte, questa strumentazione è da qualificare «in termini di donazione indiretta», facendo insorgere un’attività negoziale che realizza il risultato economico di una donazione (il decremento del patrimonio del donante e l’incremento del patrimonio del donatario, il tutto per spirito di liberalità) con uno strumento giuridico diverso dalla donazione formale che si attua con atto notarile stipulato in presenza di due testimoni.

FRANCIA: Vendita della propria azienda e trasferimento del ricavato ai propri figli: come procedere al meglio

Se siete in procinto di considerare la vendita delle azioni della vostra azienda e state pensando a come organizzare il trasferimento dei vostri beni ai vostri figli, ecco alcuni consigli utili per effettuare tale operazione in Francia.

Piuttosto che vendere e poi dare tutto o parte del ricavato della vendita ai vostri figli, può essere utile pensare di invertire le operazioni: donare le vostre azioni e poi venderle.

Lo schema classico: vendo, poi dono…

Il contesto.

Spesso, quando si prepara la vendita di una società, in vista della trasmissione dei beni, l’amministratore della società organizza legittimamente l’operazione nel modo seguente: in primo luogo, vendere le azioni della società e poi trasmettere tutto o parte del prezzo di vendita, di solito sotto forma di una donazione ai figli. Analizziamo l’impatto fiscale di questa operazione.

Le tasse: panoramica.

Questo modo di procedere porta spesso a una doppia imposizione: la prima imposizione è l’imposta pagata dal venditore sulla plusvalenza realizzata sulla vendita delle azioni, soggetta all’imposta sul reddito e ai contributi previdenziali. La seconda imposta è, se applicabile, l’imposta sulle donazioni pagata sul trasferimento ai figli, dopo l’applicazione delle indennità applicabili.

Ottimizzazione fiscale.

Lo schema proposto. Eseguendo queste stesse operazioni al contrario, potrete ottimizzare il costo fiscale di questa vendita. Il primo passo è quello di donare le azioni della società ai figli, che poi le venderanno in una seconda fase. Qual è il vantaggio di invertire queste operazioni?

Le tasse: ottimizzazione.

Procedendo attraverso una donazione e poi una vendita, potrete “epurare” la plusvalenza realizzata sulla vendita di queste azioni: facendo questa donazione a un valore identico a quello previsto per la vendita, nessuna plusvalenza imponibile sarà dovuta poiché, da un lato, la donazione non genera alcuna plusvalenza e, dall’altro, la vendita sarà effettuata a un valore identico a quello mantenuto nella donazione. Questa epurazione della plusvalenza sarà totale o parziale a seconda della proporzione dei titoli donati rispetto a quelli venduti.

Consigli.

La tassazione della donazione non è evitata. Ma non dimenticate che nel calcolo dell’imposta di donazione, potete beneficiare di una detrazione, il cui importo varia a seconda della persona del donatario (per esempio, questa detrazione sarà di 100.000 euro per figlio beneficiario e per donatore).

Cassazione: La designazione degli eredi beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita

Assicurazione sulla Vita

La designazione degli eredi beneficiari secondo la Cassazione

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421, affronta la questione relativa all’interpretazione della clausola contenuta in un’assicurazione sulla vita con la quale si preveda la ripartizione dell’indennizzo in favore degli eredi legittimi o testamentari, indicati quindi come beneficiari.

Designazione generica e specifica dei beneficiari

Secondo la Cassazione, la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

Come avviene la designazione

La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

Successioni transfrontaliere: quale legge applicare?

Sempre più cittadini si muovono sul territorio europeo ed è in continua crescita il fenomeno dei matrimoni da soggetti di nazionalità diverse.

Data la prossimità geografica e culturale, non solo si troveranno cittadini francesi residenti in Italia e viceversa, ma pure il numero di matrimoni italo–francesi o franco–italiani è ormai estremamente rilevante.

Quale sarà, quindi, il destino dei beni di questi cittadini “fuori porta” al momento dell’apertura della successione?