Per rispondere alla domanda se con un trust testamentario si ricada nell’ambito della violazione dell’art. 458 del c.c. (che regola il divieto di patti successori) dobbiamo prima analizzare gli istituti coinvolti nell’odierna trattazione.
- Partiamo dall’articolo 458 del Codice civile italiano, che dispone: “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.”La norma in parola prevede il divieto di patto cd. successorio, per tale intendendosi ogni accordo o atto mortis causa – che, cioè, trova la sua causa giustificativa nella morte – avente ad oggetto una successione non ancora aperta ovvero diritti successori eventuali e futuri.
In seno a tale categoria è possibile distinguere tre tipologie di patti: i patti istitutivi, mediante i quali un soggetto dispone anticipatamente della propria successione e, in particolare, dei beni destinati a confluire nella massa ereditaria; i patti dispositivi, mediante i quali un soggetto dispone dei diritti che potranno eventualmente spettargli dall’apertura di una futura ed altrui successione; i patti rinunciativi, mediante i quali un soggetto rinuncia preventivamente ai diritti che potranno eventualmente spettargli dall’apertura di una futura ed altrui successione.
Trattasi di patti mortis causa, in quanto finalizzati – pur nel loro differente modo di atteggiarsi – a definire anticipatamente l’assetto di interessi conseguente alla morte del disponente e, più in generale, a predeterminare o regolare gli effetti patrimoniali derivanti dalla apertura della propria o altrui successione.
- Quanto, invece, altrust, questo è un istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, definito disponente o “settlor”, per atto tra vivi o a causa di morte, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, e trasferisce la titolarità e la gestione di questi beni a un altro soggetto, definito gestore o “trustee”. Il trust rientra a pieno titolo, pertanto, nella categoria degli strumenti di tutela e protezione del patrimonio.
- Si parla, invece di trust testamentario quando il disponente (testatore) istituisce un trust per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere, individuandone il trustee. Capita spesso che questa tipologia di trust sia chiamata anche trust successorio.
La domanda che si pone è se con il trust testamentario, si violi la disposizione sopra citata circa il divieto dei patti successori.
Seppure non ci sia unanimità di vedute, è interessante segnalare un recente orientamento (ordinanza n. 18831 del 12 luglio 2019 le Sezioni unite della Cassazione), secondo il quale il trust non comporta una «devoluzione mortis causa di sostanze» del disponente poiché il trust è «costituito con atto inter vivos» (il testamento) e realizza un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee, il quale ha il compito fiduciario di gestire i beni ricevuti dal disponente e di devolverli ai beneficiari al termine del trust. Costoro acquistano il patrimonio del trust «direttamente dal trustee e non già per successione mortis causa dal de cuius».
Il decesso del disponente non è la “causa” della trasmissione patrimoniale ai beneficiari del trust ma è il momento nel quale detta trasmissione avviene: la “causa” della trasmissione patrimoniale è l’istituzione e la dotazione del trust e l’incremento patrimoniale che i beneficiari ottengono trova la sua fonte nell’istituzione del trust.
Con l’istituzione del trust (affidamento al trustee della gestione di un dato patrimonio in vista del perseguimento di un dato scopo), il trustee avrà il dovere di trasmettere ai beneficiari il patrimonio esistente nel momento in cui il trust cessa, ed è inquadrabile come un evento meramente attuativo di una costruzione già consolidata nel momento in cui il trust è stato istituito: «La morte del settlor non ha alcuna rilevanza causale, potendo al più individuare il momento di esecuzione dell’attribuzione finale».
L’atto mortis causa è diretto a regolare i rapporti patrimoniali di un dato soggetto «per il tempo e in dipendenza della sua morte: nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, esso è perciò destinato a produrre, e produce, prima di tale evento».
A parere della Cassazione, se il disponente istituisce un trust per finalità di trasmissione di un dato patrimonio ai suoi figli a far tempo dalla sua morte, questa strumentazione è da qualificare «in termini di donazione indiretta», facendo insorgere un’attività negoziale che realizza il risultato economico di una donazione (il decremento del patrimonio del donante e l’incremento del patrimonio del donatario, il tutto per spirito di liberalità) con uno strumento giuridico diverso dalla donazione formale che si attua con atto notarile stipulato in presenza di due testimoni.