Cassazione: La designazione degli eredi beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita
Assicurazione sulla Vita
La designazione degli eredi beneficiari secondo la Cassazione
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421, affronta la questione relativa all’interpretazione della clausola contenuta in un’assicurazione sulla vita con la quale si preveda la ripartizione dell’indennizzo in favore degli eredi legittimi o testamentari, indicati quindi come beneficiari.
Designazione generica e specifica dei beneficiari
Secondo la Cassazione, la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
Come avviene la designazione
La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.





