Incoterms e il problema della competenza giurisdizionale: efficacia vincolante al richiamo agli Incoterms

Le sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 11346/2023, mutando il proprio precedente orientamento, hanno attribuito valenza probatoria alle clausole “Ex Works” (“EXW”), elaborate dalla Camera di commercio internazionale, per individuare il luogo di consegna e, quindi, per stabilire la competenza giurisdizionale nelle controversie intra-europee relative alla compravendita internazionale di beni mobili, a norma del regolamento n. 1215/2012, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”).

Quindi, in caso di compravendita internazionale di merci, gli Incoterms richiamati dalle parti possono essere sufficienti per individuare il luogo di consegna della merce anche ai fini della determinazione del Giudice competente ex Reg. Bruxelles I-bis.

Il caso è, per sintetizzare, il seguente:

Da una parte un venditore italiano e dall’altro un compratore straniero, senza contratto di compravendita ad hoc (come neppure condizioni generali di vendita o acquisto). Il contratto si perfeziona mediante lo scambio di ordine e conferma d’ordine; la merce viene consegnata, viene emessa la fattura ma non viene pagato il prezzo.

Ci si chiede, quindi, quale sia il Giudice competente, in mancanza di sua individuazione.

Ai sensi dell’art. l’art. 7, par. 1, lett. a) e lett. b), primo trattino, del Bruxelles I bis:

una persona domiciliata in uno Stato membro dell’UE può essere convenuta

Quindi, la Suprema corte si è trovata a dover rispondere alla seguente domanda: È possibile desumere dalla semplice pattuizione di un termine di resa il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”?

Prendendo spunto dalla pronuncia Electrosteel della Corte di giustizia europea – la Suprema Corte è giunta alla conclusione che, per determinare se vi è stata una pattuizione contrattuale sul luogo di consegna della merce, il Giudice del merito deve prendere in esame anche il semplice richiamo agli Incoterms.

Nel caso sottoposto al vaglio, infatti, sia nelle fatture emesse dalla società venditrice, sia negli ordini provenienti dalla società acquirente compariva la dicitura “EXW Italy”.

Pertanto, la Corte Suprema attribuisce efficacia vincolante al richiamo agli Incoterms.

Riforma delle garanzie: Le principali innovazioni introdotte in Francia

Ord. 2021-1192 du 15-9-2021 : JO 16 texte n° 19 ; Rapport au Président de la République : JO 16 texte n° 18.

Nel 2019, il governo francese è stato autorizzato dal Parlamento a modificare, tramite ordinanza, la legge sui titoli al fine di semplificarla e renderla più efficace, garantendo al contempo un equilibrio tra gli interessi dei creditori, che detengano o meno titoli, e quelli dei debitori e dei garanti (Loi Pacte 2019-486 del 22-5-2019 art. 60).

In questa prospettiva, il governo è stato incaricato in particolare di riformare la legge sulle garanzie, assicurando la protezione dei fideiussori persone fisiche (art. citato). La durata di questa autorizzazione, inizialmente prevista fino al 23 maggio 2021, è stata prorogata di quattro mesi a causa della crisi sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 (Legge 2020-290 del 23-3-2020 art. 14).

L’ordinanza di riforma delle garanzie è stata appena pubblicata. Di seguito i principali cambiamenti che apporta al regime di garanzia personale.

L’ordinanza mira in primo luogo a ristabilire un unico diritto comune sulla fideiussione, inserendolo nel codice civile. Infatti, nel Codice erano riportate alcune disposizioni sparse e ridondanti del Codice del consumo e del Codice monetario e finanziario, ma che non erano in conformità con la legge.

La riforma è caratterizzata da uno sforzo di semplificazione e di migliore leggibilità delle garanzie (in particolare, definizione di fideiussione, sub-garanzia e garante; unificazione dei regimi distinti; codificazione di alcune soluzioni giurisprudenziali; abbandono di formulazioni superate, ecc.) Per tutto questo, non rivoluziona il regime di garanzia.

L’ordinanza modifica anche il regime delle fideiussioni reali, comprese quelle costituite per altri (talvolta chiamate ” cautionnements réels“).

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata al 1° gennaio 2022 (Ord. 2021-1192 art. 37, I-al. 1), ma solo per le fideiussioni stipulate a partire da tale data. Le garanzie prestate prima di tale data resteranno soggette al vecchio diritto, anche “per gli effetti giuridici e per le disposizioni di ordine pubblico”; tuttavia, c’è una deroga a questo principio per le disposizioni relative all’informazione del garante da parte del creditore.

Riforma dei titoli in Francia

LA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ MARGINALMENTE MODIFICATA DALL’ORDINANZA DI RIFORMA DEI TITOLI

ORD. 2021-1192 DEL 15-9-2021 : JO 16 TESTO N° 19

Un sub-acquirente di un bene che è tenuto a pagare il prezzo di vendita al venditore che si è riservato la proprietà del bene potrà sollevare le stesse eccezioni che poteva opporre al proprio venditore.

La clausola di riserva di proprietà consente al venditore di un bene di conservarne la proprietà fino al completo pagamento del prezzo. Se il bene viene rivenduto o smarrito dall’acquirente, il diritto del venditore riservatario si trasferisce, come ricordiamo, al credito dell’acquirente nei confronti del suo subacquirente (vale a dire sul prezzo di rivendita) o sull’indennità assicurativa surrogata al bene (C. civ. art. 2372, al. 1).

A partire dal 1° gennaio 2022, il subacquirente o l’assicuratore chiamato a pagare i fondi al venditore con riserva di proprietà potrà sollevare contro di esso le eccezioni inerenti al debito nonché le eccezioni derivanti dalla sua relazione con il proprio venditore (a sua volta primo sub-acquirente) (art. 2372, comma 2 nuovo).

Si prega di notare:

L’ordinanza ribalta così la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che attualmente vieta al subacquirente, anche in buona fede, di sollevare contro il venditore con riserva di proprietà le eccezioni che potrebbe sollevare contro il proprio venditore (in particolare, Cass. com. 5-6-2007 n. 05-21.349 FS-PB: RJDA 11/07 n. 1132; Cass. com. 18-1-2011 n. 07-14.181 F-D: RJDA 10/20 n. 536, negando al subacquirente la facoltà di invocare la non conformità dell’immobile).

Si tratta, come sottolinea la relazione al Presidente della Repubblica, di un allineamento con il regime della cessione dei crediti (c. civ. art. 1324, comma 2) e della surroga (art. 1346-5, co. 3). La conoscenza del differimento del diritto del venditore riservante sul prezzo di rivendita o sull’indennizzo assicurativo avverrà non oltre la data in cui il venditore reclama tale somma dal sub-acquirente o dall’assicuratore.

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente a causa della mancata conclusione del contratto definitivo

La Corte di Cassazione, con sentenza n.18498 del 30 giugno 2021, si è pronunciata sul risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, per effetto della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita immobiliare imputabile al promittente alienante.

La quantificazione di tale danno si concretizza nella differenza tra il valore commerciale dell’immobile al momento in cui l’inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall’art. 1225 c.c., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione, sia pure in via subordinata, della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto ed il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio.

In ragione della struttura tipica del contratto preliminare, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha da tempo affermato che ” la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente; infatti, il collegamento della prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c. secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) non tiene conto del periodo di tempo, a volte anche lungo, intercorrente fra tale momento e quello in cui la prestazione deve essere adempiuta (per tutte, Cass. 30/01/2007, n. 1956).

In definitiva, La Corte conferma l’orientamento che ancora il momento della valutazione del valore dell’immobile oggetto del preliminare a quello in cui è stata proposta domanda di risoluzione, seppur in via subordinata.

Il diritto all’indennità dell’agente commerciale

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il 19 aprile 2018, ha riconosciuto il diritto all’indennità di risoluzione del contratto in capo all’agente qualora la cessione del contratto abbia avuto luogo durante il periodo di prova. La decisione pregiudiziale, pronunciata nella causa C-645/16, a seguito di un rinvio della Corte di Cassazione francese ex art. 267 TFUE, concerneva l’art. 17 della direttiva 86/653/CEE relativa alla protezione degli agenti commerciali.

Attraverso la sua domanda, la giurisdizione di rinvio ha chiesto un chiarimento sull’interpretazione dell’art. 17, ovvero se le indennità e i risarcimenti previsti da questa norma, in caso di cessazione del contratto di agenzia, siano applicabili anche quando la cessazione intervenga durante il periodo di prova.

Tale indennità è disciplinata dall’art. L. 134-12 del Codice del Commercio francese che, tuttavia, non contiene disposizioni particolari sul periodo di prova.

Il giudice a quo, nel caso di specie, ha sottolineato come la camera commerciale, finanziaria ed economica della Corte di Cassazione avesse in precedenza negato il diritto all’indennità quando la rottura fosse intervenuta nel corso del periodo di prova poiché durante tale periodo il contratto di agenzia commerciale non poteva essere considerato ancora come definitivamente concluso. In secondo luogo, ha evidenziato che la direttiva non fa alcun riferimento a un eventuale periodo di prova. Infine, ha sottolineato che la ratio della medesima è la protezione dell’agente commerciale.

Poiché il pagamento dell’indennità o il risarcimento del pregiudizio, di cui all’art. 17, sono subordinati alla rottura del contratto tra il committente e l’agente per ragioni non imputabili a quest’ultimo, la CGUE spiega, che l’indennità di risoluzione del contratto deve essere riconosciuta in capo all’agente giacché il contratto in questione esiste indipendentemente dal periodo di prova.

Tenuto conto della natura imperativa della direttiva, l’indennità non può dipendere dalla stipulazione di un periodo di prova nel contratto. Inoltre, l’art. 18, che enumera i casi nei quali l’indennità o il risarcimento non sono dovuti, non include l’ipotesi di un periodo di prova; sempre allo scopo di argomentare la sua decisione, la Corte ricorda che la direttiva deve essere interpretata nel senso di proteggere l’agente nel suo rapporto con il committente.

Si tratta, pertanto, di una sentenza che rinforza la protezione dell’agente nelle sue relazioni commerciali all’interno dell’Unione europea.