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Ord. 2021-1192 du 15-9-2021 : JO 16 texte n° 19 ; Rapport au Président de la République : JO 16 texte n° 18.

Nel 2019, il governo francese è stato autorizzato dal Parlamento a modificare, tramite ordinanza, la legge sui titoli al fine di semplificarla e renderla più efficace, garantendo al contempo un equilibrio tra gli interessi dei creditori, che detengano o meno titoli, e quelli dei debitori e dei garanti (Loi Pacte 2019-486 del 22-5-2019 art. 60).

In questa prospettiva, il governo è stato incaricato in particolare di riformare la legge sulle garanzie, assicurando la protezione dei fideiussori persone fisiche (art. citato). La durata di questa autorizzazione, inizialmente prevista fino al 23 maggio 2021, è stata prorogata di quattro mesi a causa della crisi sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 (Legge 2020-290 del 23-3-2020 art. 14).

L’ordinanza di riforma delle garanzie è stata appena pubblicata. Di seguito i principali cambiamenti che apporta al regime di garanzia personale.

L’ordinanza mira in primo luogo a ristabilire un unico diritto comune sulla fideiussione, inserendolo nel codice civile. Infatti, nel Codice erano riportate alcune disposizioni sparse e ridondanti del Codice del consumo e del Codice monetario e finanziario, ma che non erano in conformità con la legge.

La riforma è caratterizzata da uno sforzo di semplificazione e di migliore leggibilità delle garanzie (in particolare, definizione di fideiussione, sub-garanzia e garante; unificazione dei regimi distinti; codificazione di alcune soluzioni giurisprudenziali; abbandono di formulazioni superate, ecc.) Per tutto questo, non rivoluziona il regime di garanzia.

L’ordinanza modifica anche il regime delle fideiussioni reali, comprese quelle costituite per altri (talvolta chiamate ” cautionnements réels“).

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata al 1° gennaio 2022 (Ord. 2021-1192 art. 37, I-al. 1), ma solo per le fideiussioni stipulate a partire da tale data. Le garanzie prestate prima di tale data resteranno soggette al vecchio diritto, anche “per gli effetti giuridici e per le disposizioni di ordine pubblico”; tuttavia, c’è una deroga a questo principio per le disposizioni relative all’informazione del garante da parte del creditore.
Avvocato Luca Membretti

Autore Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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