La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il 19 aprile 2018, ha riconosciuto il diritto all’indennità di risoluzione del contratto in capo all’agente qualora la cessione del contratto abbia avuto luogo durante il periodo di prova. La decisione pregiudiziale, pronunciata nella causa C-645/16, a seguito di un rinvio della Corte di Cassazione francese ex art. 267 TFUE, concerneva l’art. 17 della direttiva 86/653/CEE relativa alla protezione degli agenti commerciali.
Attraverso la sua domanda, la giurisdizione di rinvio ha chiesto un chiarimento sull’interpretazione dell’art. 17, ovvero se le indennità e i risarcimenti previsti da questa norma, in caso di cessazione del contratto di agenzia, siano applicabili anche quando la cessazione intervenga durante il periodo di prova.
Tale indennità è disciplinata dall’art. L. 134-12 del Codice del Commercio francese che, tuttavia, non contiene disposizioni particolari sul periodo di prova.
Il giudice a quo, nel caso di specie, ha sottolineato come la camera commerciale, finanziaria ed economica della Corte di Cassazione avesse in precedenza negato il diritto all’indennità quando la rottura fosse intervenuta nel corso del periodo di prova poiché durante tale periodo il contratto di agenzia commerciale non poteva essere considerato ancora come definitivamente concluso. In secondo luogo, ha evidenziato che la direttiva non fa alcun riferimento a un eventuale periodo di prova. Infine, ha sottolineato che la ratio della medesima è la protezione dell’agente commerciale.
Poiché il pagamento dell’indennità o il risarcimento del pregiudizio, di cui all’art. 17, sono subordinati alla rottura del contratto tra il committente e l’agente per ragioni non imputabili a quest’ultimo, la CGUE spiega, che l’indennità di risoluzione del contratto deve essere riconosciuta in capo all’agente giacché il contratto in questione esiste indipendentemente dal periodo di prova.
Tenuto conto della natura imperativa della direttiva, l’indennità non può dipendere dalla stipulazione di un periodo di prova nel contratto. Inoltre, l’art. 18, che enumera i casi nei quali l’indennità o il risarcimento non sono dovuti, non include l’ipotesi di un periodo di prova; sempre allo scopo di argomentare la sua decisione, la Corte ricorda che la direttiva deve essere interpretata nel senso di proteggere l’agente nel suo rapporto con il committente.
Si tratta, pertanto, di una sentenza che rinforza la protezione dell’agente nelle sue relazioni commerciali all’interno dell’Unione europea.