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Le sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 11346/2023, mutando il proprio precedente orientamento, hanno attribuito valenza probatoria alle clausole “Ex Works” (“EXW”), elaborate dalla Camera di commercio internazionale, per individuare il luogo di consegna e, quindi, per stabilire la competenza giurisdizionale nelle controversie intra-europee relative alla compravendita internazionale di beni mobili, a norma del regolamento n. 1215/2012, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”).

Quindi, in caso di compravendita internazionale di merci, gli Incoterms richiamati dalle parti possono essere sufficienti per individuare il luogo di consegna della merce anche ai fini della determinazione del Giudice competente ex Reg. Bruxelles I-bis.

Il caso è, per sintetizzare, il seguente:

Da una parte un venditore italiano e dall’altro un compratore straniero, senza contratto di compravendita ad hoc (come neppure condizioni generali di vendita o acquisto). Il contratto si perfeziona mediante lo scambio di ordine e conferma d’ordine; la merce viene consegnata, viene emessa la fattura ma non viene pagato il prezzo.

Ci si chiede, quindi, quale sia il Giudice competente, in mancanza di sua individuazione.

Ai sensi dell’art. l’art. 7, par. 1, lett. a) e lett. b), primo trattino, del Bruxelles I bis:

una persona domiciliata in uno Stato membro dell’UE può essere convenuta

Quindi, la Suprema corte si è trovata a dover rispondere alla seguente domanda: È possibile desumere dalla semplice pattuizione di un termine di resa il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”?

Prendendo spunto dalla pronuncia Electrosteel della Corte di giustizia europea – la Suprema Corte è giunta alla conclusione che, per determinare se vi è stata una pattuizione contrattuale sul luogo di consegna della merce, il Giudice del merito deve prendere in esame anche il semplice richiamo agli Incoterms.

Nel caso sottoposto al vaglio, infatti, sia nelle fatture emesse dalla società venditrice, sia negli ordini provenienti dalla società acquirente compariva la dicitura “EXW Italy”.

Pertanto, la Corte Suprema attribuisce efficacia vincolante al richiamo agli Incoterms.

Avvocato Luca Membretti

Autore Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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