LA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ MARGINALMENTE MODIFICATA DALL’ORDINANZA DI RIFORMA DEI TITOLI
ORD. 2021-1192 DEL 15-9-2021 : JO 16 TESTO N° 19
Un sub-acquirente di un bene che è tenuto a pagare il prezzo di vendita al venditore che si è riservato la proprietà del bene potrà sollevare le stesse eccezioni che poteva opporre al proprio venditore.
La clausola di riserva di proprietà consente al venditore di un bene di conservarne la proprietà fino al completo pagamento del prezzo. Se il bene viene rivenduto o smarrito dall’acquirente, il diritto del venditore riservatario si trasferisce, come ricordiamo, al credito dell’acquirente nei confronti del suo subacquirente (vale a dire sul prezzo di rivendita) o sull’indennità assicurativa surrogata al bene (C. civ. art. 2372, al. 1).
A partire dal 1° gennaio 2022, il subacquirente o l’assicuratore chiamato a pagare i fondi al venditore con riserva di proprietà potrà sollevare contro di esso le eccezioni inerenti al debito nonché le eccezioni derivanti dalla sua relazione con il proprio venditore (a sua volta primo sub-acquirente) (art. 2372, comma 2 nuovo).
Si prega di notare:
L’ordinanza ribalta così la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che attualmente vieta al subacquirente, anche in buona fede, di sollevare contro il venditore con riserva di proprietà le eccezioni che potrebbe sollevare contro il proprio venditore (in particolare, Cass. com. 5-6-2007 n. 05-21.349 FS-PB: RJDA 11/07 n. 1132; Cass. com. 18-1-2011 n. 07-14.181 F-D: RJDA 10/20 n. 536, negando al subacquirente la facoltà di invocare la non conformità dell’immobile).
Si tratta, come sottolinea la relazione al Presidente della Repubblica, di un allineamento con il regime della cessione dei crediti (c. civ. art. 1324, comma 2) e della surroga (art. 1346-5, co. 3). La conoscenza del differimento del diritto del venditore riservante sul prezzo di rivendita o sull’indennizzo assicurativo avverrà non oltre la data in cui il venditore reclama tale somma dal sub-acquirente o dall’assicuratore.