Non applicabilità del regolamento europeo sull’insolvenza transfrontaliera all’azione tesa ad ottenere il pagamento di merci fornite conformemente ad un contratto concluso prima dell’apertura di una procedura di insolvenza.
La sentenza CGUE del 21 novembre 2019 (causa c-198/18), ha stabilito, su rinvio pregiudiziale esperito dalla Corte suprema svedese, come l’art.4 del regolamento (CE) n.1346/2000 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, non si applichi all’azione proposta dal liquidatore di una società stabilita in uno stato membro e soggetta ad una procedura di insolvenza, quando questa azione sia tesa ad ottenere il pagamento di merci fornite in esecuzione di un contratto concluso, con una controparte stabilita in un altro Stato membro, prima dell’apertura della procedura di insolvenza.
In tale contesto si evince come la giurisdizione europea escluda, in senso esplicito, l’applicazione della lex concursus all’azione ricordata, poiché il credito edotto in giudizio non deriva direttamente dalla procedura concorsuale in sé.