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Clausola di scelta del giudice competente in caso di contratti internazionali in UE

Contratti internazionali UE: chi è il giudice competente?

Accade spesso che nei contratti commerciali internazionali, quando le parti non provvedono per iscritto alla scelta del giudice competente, che si creino problemi e disaccordi in caso di scelta del giudice competente a risolvere un’eventuale lite insorta tra le stesse.

Il Tribunale di Torino

A tal proposito, è interessante analizzare la pronuncia del Tribunale di Torino che recentemente ha affrontato la questione concernente la competenza giurisdizionale relativa ad un  contratto di compravendita internazionale avente ad oggetto delle prestazione di servizi fra soggetti aventi sede nell’ Unione Europea.

Il Tribunale, nello specifico, affronta la seguente questione:

  • una società italiana riceveva un ordine di acquisto da parte di una società slovena, avente ad oggetto una macchina per la miscelazione di resine. La società slovena incaricava l’italiana anche di “personalizzare” alcune componenti della macchina, commissionando tale modifica e dando anche alcune indicazioni  al riguardo. Così, la società italiana, produceva la macchina e la vendeva alla società slovena che, però, lamentava dei difetti e interrompeva il pagamento del prezzo che ancora era dovuto.
  • La macchina veniva prodotta in Italia e così, in mancanza di specifica indicazione circa il foro da adire in caso di controversie, la società italiana decideva di rivolgersi al Tribunale di Torino (vicino alla sede di produzione della macchina) per far condannare la società slovena al pagamento del prezzo ancora dovuto.
  • E’ opportuno ricordare come, in caso di causa di natura commerciale tra parti che hanno sede nell’UE, in mancanza di scelta operata dalle parti, si applica il Regolamento (UE) n. 1215/2012, che si pronuncia anche per l’ipotesi sottoposta alla nostra attenzione, ossia a cosa accada qualora le parti non scelgano il giudice competente a cui rivolgersi in caso di controversia tra soggetti aventi sedi in stati diversi dell’UE.

Gli articoli cui fare riferimento sono, in tale caso, il 4 ed il 7.

L’art. 4 prevede che:

“le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”.

L’art 7, invece, dispone come:

“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

— nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

— nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; [….]

  • La società italiana, ha adito il Tribunale di Torino; così facendo, cioè evitando l’applicazione dell’art 4 – che inevitabilmente l’avrebbe costretta ad adire il giudice sloveno – si è, invece, rivolta al giudice italiano, scegliendo di non utilizzare l’art. 4 (che l’avrebbe portata in Slovenia), provando invece a sfruttare l’art. 7 sopra riportato.
  • Infatti, la società italiana, portava a fondamento della propria scelta che si trattasse di un contratto di servizi, e che la produzione del macchinario fosse avvenuta proprio in Italia – vicino a Torino; ne conseguiva come il giudice torinese fosse competente per la risoluzione del caso.
  • Dal canto suo, la società slovena, che si costituiva anch’essa, eccepiva come si trattasse non di un contratto di prestazione di servizi, ma di un contratto di compravendita: la consegna era avvenuta in Slovenia e, quindi, ad essere competenti erano i giudici di tale Stato.

Il Tribunale di Torino si pronuncia eccependo difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello sloveno ma non entra nel merito, cioè, non si  pronuncia sulla circostanza che la società italiana avesse ragione, con conseguente diritto al pagamento del saldo residuo. Il Tribunale si pronuncia solo sulla competenza, ritenuta errata e condanna la società italiana al pagamento delle spese legali per essersi rivolta ad un giudice incompetente a decidere.

Conclusioni: il Foro competente

Ne consegue come sia sempre opportuno procedere, nei contratti che consentono l’applicazione di norme internazionali, con la redazione di una clausola di scelta del foro competente, al fine di evitare dubbi ed incertezze in merito.

Rilievi di inapplicabilità del regolamento europeo sull’insolvenza transfrontaliera

Non applicabilità del regolamento europeo sull’insolvenza transfrontaliera all’azione tesa ad ottenere il pagamento di merci fornite conformemente ad un contratto concluso prima dell’apertura di una procedura di insolvenza.

La sentenza CGUE del 21 novembre 2019 (causa c-198/18), ha stabilito, su rinvio pregiudiziale esperito dalla Corte suprema svedese, come l’art.4 del regolamento (CE) n.1346/2000 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, non si applichi all’azione proposta dal liquidatore di una società stabilita in uno stato membro e soggetta ad una procedura di insolvenza, quando questa azione sia tesa ad ottenere il pagamento di merci fornite in esecuzione di un contratto concluso, con una controparte  stabilita in un altro Stato membro, prima dell’apertura della procedura di insolvenza.

In tale contesto si evince come la giurisdizione europea escluda, in senso esplicito, l’applicazione della lex concursus all’azione ricordata, poiché il credito edotto in giudizio non deriva direttamente dalla procedura concorsuale in sé.

Avv. Luca Membretti

I ruolo degli INCOTERMS 2010 nella determinazione del giudice competente

È notorio che l’individuazione del giudice competente rappresenta nelle controversie “transfrontaliere” un passaggio imprescindibile e – sovente – assolutamente dirimente per le sorti del giudizio.
Interessante, ai fini della presente disamina è comprendere il rapporto sussistente tra quanto statuito in materia dal Legislatore europeo, il quale, con Regolamento n. 1215/2012 (in riforma del precedente Regolamento n. 44/2001), è intervenuto proprio sul tema della competenza giurisdizionale, e i cd. Incoterms 2010, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).
Tali disposizioni, invero, possono concorrere nella determinazione del giudice competente, ma solo a determinate condizioni, di cui a breve.

Ma procediamo con ordine.
La prima indicazione sul punto, proviene, si diceva, dalla normativa europea, la quale, affianco al consueto criterio del “domicilio del convenuto” (di cui all’art. 4, par. 1, Reg. 1215/2012: “A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”), ammette la possibilità che l’attore – laddove la controparte sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza – incardini la procedura “davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio” che, in ipotesi di compravendita di beni, consiste nel “luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (cfr. art. 7, par. 1, lett. a) e b), Reg. 1215/2012).
Parafrasando, il Legislatore comunitario non ha fatto altro se non concedere ad un soggetto – che sia spinto dalla necessità di difendere i propri diritti – la possibilità di adire, non necessariamente, il Giudice dello Stato membro ove la controparte è domiciliata, ma quello del “luogo di consegna” delle merci oggetto di contratto dedotto (rectius, da dedursi) in giudizio.
Proprio in punto di corretta determinazione del “luogo di consegna”, l’ambito di applicazione della norma europea può parzialmente sovrapporsi a quello degli Incoterms 2010.
Ed invero, questi ultimi rappresentano la codificazione delle regole commerciali comunemente utilizzate nelle compravendite di beni mobili – internazionali e non – al fine di disciplinare in maniera chiara ed inequivocabile la ripartizione di responsabilità, costi e rischi della consegna delle merci, fra venditore e compratore, ripartizione che, appunto, avviene al “momento della consegna”.
Per fare un esempio, l’Incoterms 2010 conosciuto con il nome di “Ex Works” o “EXW” stabilisce che il venditore “consegna” – ossia adempie alla propria obbligazione contrattuale – semplicemente mettendo a disposizione la merce oggetto dell’accordo presso i propri locali, essendo, al contrario, a carico dell’acquirente il trasporto ed i relativi costi. Nel momento in cui, in altri termini, il venditore rende disponibili i beni al compratore presso la propria sede, si libera di ogni responsabilità e onere in relazione alle successive vicende – in primis, di trasporto – e, pertanto, “consegna”.
Ben si comprendere, allora, laddove nell’accordo sia prevista la clausola di cui sopra, il “luogo … in cui i beni sono stati … consegnati in base al contratto”, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a) e b), Reg. 1215/2012, sarà quello dove ha la sede il venditore.
Posto, allora, che, da un lato, la normativa europea indica come criterio (“speciale”) per l’individuazione del giudice competente il luogo “in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (cfr. art. 7, par. 1, lett. a) e b), Reg. 1215/2012), e, dall’altro lato, la regola Incoterms 2010 mirano ad indentificare con precisione il luogo ed il momento della “consegna”, si potrebbe dedurre che, ogni qual volta sia previsto in un contratto di compravendita un Incoterms, la giurisdizione spetterà automaticamente allo Stato membro identificato da quest’ultimo.

Ma così non è, e proprio di qui la rilevanza della presente disamina.
Ed invero, sia la giurisprudenza della corte di Giustizia dell’Unione Europea, in primis, che i giudici nazionali – non da meno le Sezioni Unite italiane – si sono dimostrati particolarmente reticenti nel considerare l’inserimento di una delle regole di cui agli Incoterms 2010 alla stregua una pattuizione sempre e comunque idonea a determinare il giudice compente, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a) e b), Reg. 1215/2012.
Quel che, di fatto, la giurisprudenza di cui si parla ha voluto e vuole evitare è che le imprese produttrici di beni destinati al commercio internazionale, mediante la semplice apposizione di una delle clausole di cui agli Incoterms 2010 – magari anche su documenti meramente commerciali – si assicurino la certezza che le controversie derivanti dal contratto vengano trattate esclusivamente dalle Corti del proprio Paese (nel caso, riprendendo il precedente esempio, della regola “EXW”), aggirando, di fatto, la necessità che la controparte sottoscriva o acconsenta espressamente ad una clausola derogatoria della giurisdizione (come previsto, invece, dall’art. 1341, comma II, c.c.).
Ed invero, la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pur ammettendo la possibilità che una regola Incoterms 2010 possa astrattamente rappresentare un indice rivelatore del “luogo di consegna”, statuisce che quest’ultimo si debba determinare, in primis, sulla base di quanto espressamente ed inequivocabilmente pattuito dalle parti e, laddove ciò non fosse possibile, si dovrà tener conto – ai fini dell’art. 7, par. 1, lett. a), Reg. 1215/12 – del luogo “della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere si disporre effettivamente di tali beni, alla destinazione finale dell’operazione di vendita” (cfr. CGUE, sent. 25 febbraio 2010, Car Trim, C-381/08; CGUE, sent. 9 giugno 2011, Electrosteel, C-87/10).
La CGUE, in altri termini – pur attribuendo notevole valore agli Incoterms 2010 – ha stabilito espressamente che una determinazione contrattuale relativa al “luogo di consegna”, per poter derogare, in punto di giurisdizione, al “principio della definizione pragmatica” ossia quello della destinazione “finale” dei beni, deve essere chiara ed esplicita, con ciò volendo negare qualsivoglia rilevanza alle indicazioni o regole – quali, per esempio, gli Incoterms 2010 – che non siano espressione concorde e congiunta della volontà di entrambe le parti. Tali regole, invero, potranno, sì, avere valore relativamente alla divisione dei costi ed al passaggio della responsabilità dal venditore al compratore, ma non in punto di corretta individuazione del forum contractus.
L’attenzione che la Corte Europea ha rivolto al contenuto effettivo dell’accordo e le implicazioni che una impostazione siffatta comporta sull’individuazione del giudice compente, meglio si comprendono avendo riguardo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana in materia.
Il giudice nostrano, invero, è stato più volte chiamato a pronunciarsi proprio in merito al “peso” che una clausola degli Incoterms 2010 possa avere sul punto e, altrettante volte, si è dimostrato concorde e costante nell’affermare che tali regole possano concorrere nel determinare il forum contractus solo laddove siano il frutto di “una espressa e congiunta volontà delle parti in merito alla modificazione del luogo di consegna materiale dei beni compravenduti” (ossia quello “finale”, che si contrappone a quello “giuridico”), dovendo sempre sussistere, pertanto, “una chiara pattuizione della deroga al c.d. criterio fattuale, cioè una inequivocabile pattuizione” volta ad individuare un luogo di consegna diverso da quello “finale” (cfr. ex plurimis, Cass. SSUU, 26 febbraio 2016, n. 3802; Cass. SSUU, ord. 15 luglio – 14 novembre 2014, n. 24279; Cass. SSUU, ord. 2 maggio 2012, n. 6640; Cass. SSUU, ord. 21 gennaio 2014, n. 1134; Cass. SSUU, 19 giugno 2014, n. 13941).
Un Incoterm 2010, pertanto, potrà avere rilevanza ai fini della corretta individuazione del forum contractus solo laddove si appalesi come il frutto di una espressa e chiara volontà delle parti in tal senso – ossia, laddove sia “pattuito”, oggetto di accordo tra i contraenti – e non, invece, come mera dichiarazione unilaterale (a titolo esemplificativo, si veda Cass. SSUU, 26 febbraio 2016, n. 3802; Cass. SSUU, ord. 15 luglio – 14 novembre 2014, n. 24279, laddove venne ritenuto insufficiente a provare un effettivo accordo contrattuale, anche meramente verbale, delle parti sul “luogo di consegna” il fatto che nelle fatture fosse riportata la dicitura “Ex Works”).
Non meno esigente si è dimostrata, peraltro, la giurisprudenza delle corti inferiori, le quali, inizialmente, hanno addirittura escluso la possibilità che un Incorterms 2010 possa valere a rappresentare una clausola sulla giurisdizione, essendo, al contrario, idoneo solo a disciplinare la divisione dei costi e la ripartizione delle responsabilità tra il venditore e il compratore (cfr. ex multis, Tribunale di Milano, sentenza 21 gennaio 2013, n. 73: “Quanto tuttavia alla possibilità che la clausola “ex works” possa fondare la giurisdizione italiana, come sostenuto dall’opposta, secondo cui, per l’operatività di tale clausola, il luogo di consegna dovrebbe identificarsi negli stabilimenti del venditore, ritiene il Tribunale che tale interpretazione non possa condividersi, proprio alle luce delle indicazioni ermeneutiche fissate dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra esaminata [trattasi proprio della Cass. SSUU, ord. 2 maggio 2012, n. 66409]. Nella richiamata decisione delle Sezioni Unite, infatti, è stato esaminato anche il preciso profilo in ordine al se il concetto di “luogo di consegna” debba assumere carattere “giuridico” ovvero “economico” e la Suprema Corte si è orientata in quest’ultima direzione… Pertanto, la clausola in esame riempie di significato la accezione giuridica del luogo di consegna, mentre non è idonea ad incidere sulla nozione fattuale, che coincide immutabilmente con il luogo di destinazione finale della merce, a prescindere dal luogo in cui il vettore incaricato la prenda in consegna”; Tribunale di Novara, 6 giugno 2011: “Nell’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. b), primo trattino, Reg. n. 44/2001, deve essere privilegiata l’inequivocità e l’immediata percepibilità del dato fattuale, correlato al luogo in cui la merce entra effettivamente nella disponibilità dell’acquirente, mentre la clausola ex works pone una regola giuridica di disciplina delle obbligazioni delle parti, nel senso che consente di ritenere il venditore liberato dall’obbligo di consegna con la semplice messa a disposizione dei beni presso il proprio stabilimento e magazzino, ponendo a carico dell’acquirente tutti gli oneri e i rischi relativi al trasporto. Come tale, la clausola in esame dà contenuto all’accezione giuridica del luogo di consegna, mentre non è idonea ad incidere sulla nozione fattuale, che coincide immutabilmente con il luogo di destinazione finale della merce, a prescindere dal luogo ove il vettore incaricato la prenda in consegna”).
Al di là di tale iniziale orientamento, le corti di merito italiane si sono col tempo allineate – anzi, hanno a volte anticipato nelle proprie conclusioni – il suesposto orientamento delle Sezioni Unite, affermando, in molteplici occasioni, che, affinché un Incoterms 2010 possa valere a derogare al consueto criterio della “destinazione finale”, “è necessario verificare la sussistenza di una inequivoca volontà di entrambe le parti anche in tema di individuazione della giurisdizione”.
Nello specifico, la giurisprudenza nega espressamente che il semplice inserimento, magari unilaterale, di un Incoterms 2010 in un contratto di compravendita possa incidere sulla individuazione del “luogo di consegna” ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a) e b), Reg. 1215/2012, a meno che non si riesca a dimostrare con certezza che tale previsione sia frutto della univoca e congiunta volontà della parti (cfr. Trib. Piacenza, 14 maggio 2013, proc. n. 3853/2011: “gli Incoterms ai fini dell’individuazione della giurisdizione devono essere espressamente e chiaramente richiamati dalle parti nel contratto di compravendita tra loro concluso, in modo inequivoco ed evidenziato … non v’è dubbio che, qualora, all’esito di una attenta indagine, si possa affermare che una clausola Incoterms è stata concordata tra le parti in modo chiaro, ne conseguirà la rilevanza di essa anche come criterio di eventuale collegamento in ordine alla giurisdizione da applicare, secondo i principio stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea”; Trib. Padova, 3 maggio 2012, il quale, in riferimento all’Incoterm 2010 “CPT” ossia “Carriage Paid to Customer Warehouse”, ha stabilito che detta clausola avrebbe potuto disciplinare esclusivamente il riparto dei costi di trasporto e non, invece, il forum contractus, individuato nel luogo di destinazione finale della merce, avendo, sì, tali regole rilevanza in astratto, ai fini dell’individuazione della giurisdizione, ma dovendo essere, in concreto, fatte oggetto di espresso accordo tra le parti).
Ed allora, delle due l’una.
O gli Incoterms 2010 sono stati oggetto di espresso accordo tra le parti e sono, pertanto, il frutto della congiunta e concorde volontà contrattuale, potendo, così, essere considerati disposizioni idonee a stabilire il “luogo di consegna” ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a) e b), Reg. 1215/2012. Ovvero, laddove così non fosse, le suindicate clausole potranno valere, sì, a ripartire i costi di trasporto e le responsabilità tra venditore ed acquirente, ma non potranno incidere in alcun modo sull’individuazione del forum contractus, il quale dovrà essere determinato alla stregua del “classico” criterio del luogo di consegna “finale” delle merci.