La procedura di allerta è definita come un meccanismo preventivo che offre informazioni sull’entità delle difficoltà economiche e/o societarie che potrebbero minacciare il futuro dell’azienda.
Il suo obiettivo è quello di non aggravare le difficoltà e di correggere la situazione cercando soluzioni da mettere in atto.
La procedura di allerta deve essere attuata immediatamente dopo l’osservazione di situazioni che mettono in dubbio la corretta conduzione degli affari dell’azienda.
Esempi: violazione dei diritti personali (molestie); pericolo grave e imminente o rischio grave per la salute pubblica o l’ambiente; circostanze che influiscono sulla situazione economica dell’azienda in modo preoccupante; aumenti significativi del personale o uso abusivo di contratti precari.
Chi puo’ richiederla?
Organi interni: soci, comitato sociale ed economico (CSE) o revisori (CAC).
Organi esterni: Presidente del tribunale commerciale o “groupement de prévention agréés”.
Come attivarla?
Attivazione della procedura di allerta da parte dei soci (solo nelle SARL):
– Colloqui con le figure dirigenziali due volte all’anno su “qualsiasi fatto suscettibile di compromettere la continuità dell’impresa“.
– Termine di un mese per la risposta del presidente + trasmissione di una copia al CAC.
Avvio della procedura di allerta da parte del Comitato economico e sociale (CSE):
– Quando quest’ultimo è a conoscenza di “fatti suscettibili di avere un impatto preoccupante sulla situazione economica della società” = diritto di allarme economico
– Quando il CSE constata un aumento significativo o un uso abusivo del lavoro a tempo determinato o temporaneo
nella società = diritto di allarme sociale
Attivazione della procedura di allerta da parte del revisore (solo per SAS, SARL, SNC, SCA, SCS):
– Quando quest’ultimo è a conoscenza di “fatti suscettibili di compromettere la continuità delle operazioni“.
Fase 1:
Richiesta di spiegazioni al direttore da parte del CSE.
– Risposta del direttore alla riunione seguente del CSE.
– Assenza di risposta, risposte insufficienti, conferma delle difficoltà: redazione di un rapporto scritto da parte della CSE.
– Copia di tale rapporto dovrà inviarsi al dirigente ed eventualmente al CAC.
Fase 2:
Trasmissione di un rapporto all’assemblea generale (GM) da parte del CAC.
– 15 giorni dopo la risposta del manager per chiedere al manager di convocare un’assemblea generale.
– Scopo: informare gli azionisti e i partner delle difficoltà + trovare soluzioni per porvi rimedio.
Fase 3:
Informare il Presidente della Corte Commerciale delle conclusioni della CAC in caso di risposte insufficienti all’AGM.
– Possibilità per il presidente del tribunale commerciale di convocare il direttore per un colloquio confidenziale.
– Possibilità per il presidente del tribunale commerciale di richiedere informazioni aggiuntive dopo il colloquio.
Whistleblower
Persona fisica che rivela o denuncia, in modo disinteressato e in buona fede, un crimine o una violazione grave e manifesta di un impegno internazionale debitamente ratificato o approvato dalla Francia, di un atto unilaterale di un atto unilaterale di un’organizzazione internazionale preso sulla base di tale impegno, della legge o dei regolamenti, o una minaccia o un grave pregiudizio all’interesse generale, di cui è personalmente a conoscenza.
Sono esclusi dal regime di allerta: fatti, informazioni o documenti, qualunque sia la loro forma o supporto, coperti dal segreto nazionale, dal segreto medico o dal segreto professionale tra un avvocato e il suo cliente.
Riservatezza dei dati
– Rigorosa riservatezza dell’identità degli autori della segnalazione, delle persone interessate e delle informazioni raccolte da tutti i destinatari della segnalazione, garantite dalle procedure attuate per raccogliere tali avvisi.
– Divieto di divulgazione di informazioni che potrebbero identificare il whistleblower, tranne che all’autorità giudiziaria, con il consenso di tale soggetto a pena di 2 anni di reclusione e 30.000 euro di multa.
– Divieto di sanzioni e discriminazioni per il dipendente che ha segnalato un avvertimento.
– Whistleblower non può essere escluso da una procedura di assunzione, dall’accesso a uno stage o da un periodo di formazione. Non può essere licenziati o sottoposti a una misura discriminatoria: diversamente il dipendente può adire il tribunale di prima istanza.
– 15.000 di multa per chiunque ostacoli la trasmissione di una segnalazione alle persone e agli organismi competenti.