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Dalla SAS alla S.r.l. PMI: strategie di governance per l’investitore francese in Italia.

Per un investitore francese abituato alla flessibilità della SAS (Société par Actions Simplifiée), la S.r.l. italiana è sempre stata percepita come un abito troppo stretto, ingessato da regole rigide sulla proporzionalità tra capitale versato e potere di voto. Tuttavia, una riforma silenziosa ha cambiato le regole del gioco: oggi, quasi tutte le società italiane che rientrano nei parametri di PMI – piccola media impresa– (meno di 250 dipendenti e fatturato sotto i 50 milioni di euro) possono accedere a privilegi statutari un tempo riservati solo alle grandi società quotate.

Questa evoluzione scardina il dogma della proporzionalità tra capitale e controllo: investire non significa più necessariamente comandare. La S.r.l. PMI si trasforma così in un sofisticato strumento di ingegneria societaria, dove la distribuzione del potere decisionale viene blindata da clausole sartoriali anziché essere dettata dal semplice calcolo dei decimali.

Ecco le modifiche principali e i nuovi privilegi che un investitore può inserire nello statuto per blindare il proprio controllo o il proprio rendimento:

  • Voto Plurimo : Non vige più la regola “un euro, un voto”. È possibile emettere quote che attribuiscono fino a 3 voti per ogni partecipazione. Questo significa che un socio può mantenere il controllo assoluto dell’assemblea anche se detiene solo il 20% o il 30% del capitale sociale. È lo strumento perfetto per chi apporta know-how o tecnologia e non vuole farsi esautorare da chi apporta solo capitale.
  • Quote Senza Voto : Specularmente al voto plurimo, si possono creare categorie di quote prive del diritto di voto. Questo permette di far entrare finanziatori o family office che partecipano al rischio d’impresa e agli utili, ma che non hanno alcuna voce in capitolo nelle scelte strategiche e nella gestione ordinaria.
  • Privilegi Patrimoniali: Lo statuto può prevedere che determinati soci abbiano una priorità nel prelievo degli utili o che ne percepiscano una percentuale maggiore rispetto alla loro quota di capitale (es. il socio prende il 70% dei dividendi pur avendo il 40% delle quote), magari fino al recupero integrale dell’investimento iniziale.
  • Categorie di Quote Standardizzate: A differenza della S.r.l. ordinaria, dove i diritti sono legati alla “persona” del socio, nella S.r.l. PMI i diritti sono legati alla “categoria” di quota. Questo rende le partecipazioni simili ad azioni: possono essere vendute o scambiate più facilmente, mantenendo intatti i privilegi ad esse collegati.
  • Clausole di Exit Blindate (Drag-along & Tag-along): Si possono inserire obblighi automatici di vendita (trascinamento). Se la maggioranza decide di vendere l’azienda, i piccoli soci sono obbligati a vendere alle stesse condizioni, evitando che una minoranza ostruzionista blocchi operazioni di M&A milionarie.
  • Accesso al Capital Market (Crowdfunding): Le S.r.l. PMI possono raccogliere capitali attraverso portali online autorizzati. Questo permette di polverizzare il rischio su una platea di piccoli investitori senza appesantire la governance, dato che a questi soggetti vengono solitamente attribuite quote senza diritto di voto.

In definitiva, la S.r.l. PMI non è più una piccola società, ma un veicolo d’investimento sofisticato. Per l’investitore francese, questo significa poter replicare in Italia l’agilità della SAS, proteggendo il proprio capitale con clausole di veto o di rendimento privilegiato che fino a pochi anni fa erano legalmente impossibili.

L’Obbligo degli Adeguati Assetti

L’Obbligo degli Adeguati Assetti ex Art. 2086, comma 2, c.c.

L’intero impianto della moderna gestione d’impresa poggia oggi su un fondamentale pilastro normativo. Il secondo comma dell’articolo 2086 del Codice Civile recita testualmente:

“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

L’introduzione di questa disposizione, operata dal legislatore della riforma della crisi d’impresa, ha segnato il definitivo superamento di una visione puramente statica del diritto commerciale. Non ci troviamo di fronte a una mera integrazione normativa di facciata, ma a una vera e propria rivoluzione nei doveri dell’amministratore di S.r.l. Oggi, chi siede nell’organo gestorio non risponde più soltanto per le singole operazioni compiute, ma risponde primariamente per il modo in cui ha deciso di strutturare e organizzare l’attività d’impresa.

Dall’Imprenditore al Gestore di Sistemi

Il precetto contenuto nell’art. 2086 trasforma l’obbligo di diligenza da un concetto astratto a un parametro estremamente concreto e tecnico. L’assetto richiesto dalla norma non deve essere inteso come una struttura burocratica fine a se stessa, né come un adempimento puramente formale da delegare ai consulenti esterni. Si tratta, al contrario, di un sistema dinamico con una duplice funzione vitale per la sopravvivenza dell’ente.

In una fase fisiologica, esso deve garantire l’efficienza della gestione ordinaria e la piena conformità dell’attività alle norme di legge. In una fase potenzialmente patologica, invece, deve agire come una “sentinella” finanziaria: l’assetto deve essere capace di rilevare tempestivamente i segnali di uno stato di crisi o la perdita della continuità aziendale. La norma impone un monitoraggio costante, obbligando l’amministratore ad attivarsi “senza indugio” non appena il sistema segnali un’anomalia, per adottare gli strumenti di risanamento previsti dall’ordinamento.

I Parametri dell’Adeguatezza

Il concetto di “adeguatezza” espresso dal legislatore non è statico, ma segue un rigoroso criterio di proporzionalità. Un assetto è considerato adeguato solo se è in grado di generare flussi informativi che siano al contempo costanti, attendibili e, soprattutto, predittivi.

Sotto il profilo organizzativo, ciò si traduce nella necessità di un organigramma aziendale chiaro, dove le deleghe siano formalizzate e le responsabilità definite, evitando sovrapposizioni o zone d’ombra decisionali che spesso caratterizzano le realtà a ristretta base sociale. Dal punto di vista contabile, l’amministratore non può più limitarsi alla consultazione del bilancio d’esercizio, che per sua natura è un documento storico e “a specchio”. La nuova sfida risiede nella capacità di dotarsi di strumenti di reporting finanziario capaci di proiettare i flussi di cassa e la solvibilità nel futuro, con un orizzonte non inferiore ai dodici mesi (il cosiddetto Forward Looking). Infine, l’assetto amministrativo funge da collante, assicurando che i dati raccolti non restino inerti ma vengano processati e portati tempestivamente all’attenzione di chi ha il potere di assumere le decisioni strategiche.

La Responsabilità Risarcitoria e la “Colpa d’Organizzazione”

L’implicazione più severa di questa riforma riguarda indubbiamente il regime della responsabilità civile dell’organo amministrativo. In caso di dissesto o insolvenza, il baricentro dell’accertamento giudiziale si è drasticamente spostato: l’attenzione di curatori e creditori non si focalizza più esclusivamente sulla ricerca di singole condotte distrattive o di atti palesemente imprudenti, ma si sposta sull’analisi della tenuta e dell’effettiva esistenza degli assetti.

Se una società giunge al fallimento e si accerta che l’amministratore ha omesso di istituire un sistema di monitoraggio adeguato, la sua posizione processuale diventa estremamente complessa. Si configura quella che la dottrina definisce “colpa d’organizzazione”: in questo nuovo scenario, è sufficiente dimostrare che l’assenza di una struttura organizzativa idonea ha impedito di intercettare la crisi nel suo sorgere, causando un aggravamento del dissesto che, con assetti adeguati, sarebbe stato evitato o quantomeno contenuto. L’onere della prova subisce quindi una pressione notevole: spetterà all’amministratore l’arduo compito di dimostrare di aver predisposto ogni cautela organizzativa necessaria per preservare la continuità aziendale, nonostante l’esito infausto.

 In conclusione, l’art. 2086, comma 2, c.c. ha eliminato ogni spazio di manovra per una gestione amatoriale della S.r.l. L’adozione di assetti adeguati non deve essere percepita come un mero onere burocratico o un costo accessorio, ma rappresenta oggi l’unico scudo legale efficace a protezione del patrimonio personale dell’amministratore. La responsabilità limitata, pilastro del nostro ordinamento societario, non è più un beneficio incondizionato, ma un premio che il legislatore riserva esclusivamente a chi gestisce l’attività con metodo, trasparenza e una rigorosa attività di controllo preventivo. Chi trascura l’organizzazione, di fatto, rinuncia alla protezione della propria autonomia patrimoniale.

La degradazione della responsabilità limitata nella S.r.l. unipersonale: profili di rischio per l’investitore UE

  1. L’illusione dello schermo societario e la specificità della compagine unipersonale
    Nella prassi degli investimenti transfrontalieri, la costituzione di una S.r.l. unipersonale da parte di un operatore UE risponde spesso a esigenze di snellezza operativa e segregazione patrimoniale. Tuttavia, persiste il rischio che tale segregazione sia intesa in termini assoluti, trascurando la natura eccezionale che il legislatore italiano attribuisce all’unipersonalità. Lo “scudo” della responsabilità limitata non è infatti un attributo immanente alla forma societaria, bensì un beneficio condizionato al rigoroso rispetto di oneri formali e sostanziali, la cui omissione comporta l’automatica espansione della responsabilità in capo al socio unico.
  2. Il nesso tra integrità del capitale sociale e beneficio della limitazione di responsabilità
    Ai sensi dell’art. 2462, comma 2, c.c., la responsabilità limitata del socio unico cessa di operare qualora non sia stata osservata la disciplina dei conferimenti. A differenza della compagine pluripersonale, ove è ammesso il versamento frazionato, nella S.r.l. unipersonale il conferimento in danaro deve essere integralmente sottoscritto e versato all’atto della costituzione (o al momento della mutazione della compagine in unipersonale). Laratio della norma risiede nella necessità di garantire ai terzi creditori l’immediata consistenza del patrimonio sociale in assenza di una pluralità di debitori. Un versamento tardivo, irregolare o non adeguatamente tracciato non integra una mera irregolarità amministrativa, ma costituisce il presupposto per l’aggressione diretta del patrimonio personale del socio per le obbligazioni sociali contratte in tale periodo di inadempimento.
  3. Gli oneri pubblicitari: la trasparenza come presupposto di opponibilità
    Un ulteriore e frequente motivo di decadenza dal beneficio della responsabilità limitata è ravvisabile nel mancato assolvimento degli oneri pubblicitari. La disciplina codicistica impone che l’unipersonalità sia resa pubblica non solo mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, ma anche attraverso l’indicazione negli atti e nella corrispondenza della società. L’imprenditore UE tende sovente a considerare l’atto notarile di costituzione come momento esaustivo dell’iter pubblicitario; al contrario, è l’omissione della pubblicità legale nelle forme prescritte a determinare la responsabilità illimitata del socio per i debiti sociali. Tale sanzione civile prescinde da qualsiasi intento fraudolento o dall’esistenza di un danno concreto ai creditori, configurandosi come una conseguenza oggettiva volta alla tutela della certezza dei traffici giuridici.
  4. Dinamiche del contenzioso e rischi transfrontalieri
    La criticità di tali inadempimenti emerge tipicamente nelle fasi di tensione finanziaria o di insolvenza, momenti nei quali i creditori sociali — siano essi istituti di credito o fornitori — sono soliti vagliare con estremo rigore la regolarità delle procedure costitutive. Per il socio unico residente in un altro Stato UE, l’accertamento della responsabilità illimitata apre scenari complessi sotto il profilo del diritto internazionale privato e del recupero crediti transfrontaliero, esponendo asset personali situati in giurisdizioni diverse. La mancata protezione patrimoniale cessa di essere una minaccia teorica per divenire una pretesa azionabile direttamente innanzi all’autorità giudiziaria, ove la difesa del socio appare tecnicamente ardua in presenza di violazioni tabellari dei precetti codicistici.
  5. Considerazioni conclusive: la necessariadue diligencepreventiva
    In conclusione, la S.r.l. unipersonale rappresenta uno strumento di alta efficienza, a condizione che la sua gestione non sia informata a modelli standardizzati o meramente compilativi. La consulenza legale di alto profilo non deve limitarsi all’assistenza nella fase genetica del veicolo, ma deve garantire una compliance continuativa che preservi l’integrità del beneficio della responsabilità limitata. In un ordinamento che privilegia la tutela dei terzi rispetto alla libertà organizzativa del socio unico, l’effettività dello schermo societario dipende esclusivamente dalla precisione millimetrica degli adempimenti formali, senza i quali la responsabilità limitata rimane un mero simulacro giuridico.

Come si costituisce una SAS in Francia

Per la costituzione di una SAS in Francia è necessario che si osservino 7 fasi, che analizziamo di seguito:

  1. Redazione dello Statuto;
  2. Registrazione della società;
  3. Apertura di un conto bancario a nome della società;
  4. Costituzione e deposito del capitale sociale;
  5. Pubblicazione di un avviso di costituzione;
  6. Dichiarazione dei titolari effettivi;
  7. Creazione e deposito di un dossier di creazione SAS presso l’INPI.

FASE 1: REDAZIONE DELLO STATUTO DELLA SAS

La redazione dello statuto è un passo fondamentale per la creazione di una SAS. Gli articoli L.227-1 e seguenti del Codice di Commercio francese, che disciplinano le regole di questa forma societaria, contengono principalmente disposizioni integrative alle quali gli azionisti sono liberi di derogare per stabilire le regole di funzionamento a loro più congeniali.

L’importanza dello Statuto

Lo statuto definisce lo scopo della società e le regole che questa deve seguire. Deve essere sottoscritto da tutti gli azionisti, ognuno dei quali deve conservare una copia originale del documento. Una copia deve essere inviata anche al Guichet unico dell’INPI.

Informazioni obbligatorie

Lo Statuto può essere redatto:

  • Per atto privato: gli azionisti redigono il documento da soli.
  • Per atto notarile: lo Statuto viene redatto da un notaio. Lo Statuto deve essere redatto sotto forma di atto notarile se vengono conferiti beni immobili al capitale sociale e questi sono soggetti a registrazione catastale.

Il documento deve contenere un certo numero di dettagli obbligatori, in particolare:

 

FASE 2: DOMICILIAZIONE DELLA SOCIETA’

La domiciliazione è la fase iniziale della creazione di una società. Questa procedura prevede la scelta di un indirizzo per la sede legale; tale procedura è obbligatoria per tutte le società costituite in Francia.

Una SAS può stabilire la propria sede legale presso il domicilio del suo rappresentante legale. Tuttavia, questa non è l’unica opzione. Può anche stabilire la sua sede legale in un incubatore d’impresa, in una società di domiciliazione o in locali commerciali.

FASE 3: APERTURA DI UN CONTO BANCARIO A NOME DELLA SOCIETA’

Per aprire un conto bancario commerciale per una società, si dovrà fissare un appuntamento con una banca per presentare il progetto e fornire i documenti necessari, ossia:

  • Statuto sociale firmato;
  • Un estratto Kbis con validità a meno di 3 mesi (o una copia del certificato di deposito per una società in fase di registrazione);
  • Un documento d’identità valido per il rappresentante legale.

La banca analizzerà la richiesta prima di decidere se aprire o meno il conto. In caso di rifiuto, si può richiedere alla Banque de France la designazione del diritto al conto (articolo L.312-1 del Codice monetario e finanziario).

FASE 4: DETERMINAZIONE E CONFERIMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

La determinazione dell’importo del capitale sociale della società è una fase essenziale per la costituzione di una SAS. Il capitale sociale di una SAS corrisponde alle risorse proprie della società, che le vengono assegnate all’inizio della sua esistenza.

Una volta ricevuti i fondi, il depositario rilascia un certificato di deposito agli azionisti. Questo è un documento essenziale per la registrazione della società.

Capitale minimo di una SAS

Poiché il Codice Commerciale non si esprime su questo punto, gli azionisti di una SAS possono fissare il capitale minimo a solo 1 euro. Tuttavia, è consigliabile fissare un capitale sociale relativamente alto, soprattutto se la società ha intenzione di ottenere un prestito da una banca o da un istituto di credito. Il capitale riflette l’affidabilità finanziaria dell’azienda.

Il capitale sociale della società deve essere depositato prima della firma dello Statuto. Tuttavia, il depositario richiederà la presentazione di una bozza dello Statuto per poter effettuare questa operazione. È quindi consigliabile redigere un documento preparatorio che possa essere firmato una volta depositato lo Statuto.

Composizione del capitale sociale

Gli azionisti di SAS possono effettuare 3 tipi di contributi, in cambio dei quali ciascuno riceve azioni in proporzione alla propria partecipazione:

  • Contributo in denaro: si tratta di contribuire con somme di denaro da depositare in un conto bancario aperto a nome della società o presso un notaio. Gli azionisti sono tenuti a depositare almeno il 50% dei loro contributi in contanti, mentre il saldo deve essere versato gradualmente nell’arco di 5 anni dalla registrazione della società;
  • Conferimenti in natura: si tratta di conferimenti di beni (immobili, beni mobili, beni materiali o immateriali) che devono essere valutati da un revisore dei conti se il valore di un conferimento supera i 30.000 euro o se tutti i conferimenti in natura insieme rappresentano più della metà del capitale sociale;
  • Conferimenti in natura: si tratta di contributi di conoscenza e know-how all’azienda. Non possono essere inclusi nell’importo del capitale sociale, ma danno comunque diritto ad azioni della società.

Rapporti di agenzia e distribuzione - Avvocato Luca Membrett

FASE 5: PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI COSTITUZIONE IN UNA GAZZETTA LEGALE

Il rappresentante legale della società deve pubblicare un avviso di costituzione di una SAS in una gazzetta legale del dipartimento in cui la società è registrata entro 1 mese dalla firma dello statuto.

Per pubblicare un avviso legale in Francia, dovrà scegliersi un mezzo autorizzato a pubblicare questo tipo di informazioni ufficiali. Questi mezzi sono giornali o piattaforme online approvati dalle prefetture ed elencati ogni anno.

Ogni dipartimento ha un proprio elenco di mezzi di comunicazione approvati, rinnovato annualmente con decreto prefettizio (articolo R123-3 del Codice di Commercio francese). Bisognerà visitare il sito web della prefettura del proprio dipartimento o quello del suo luogo di registrazione per consultare l’elenco dei giornali approvati.

Contenuto dell’avviso legale di costituzione

  • Nome e acronimo della società;
  • Indirizzo della sede legale;
  • Importo del capitale sociale o, se applicabile, capitale minimo e massimo variabile;
  • Oggetto sociale;
  • Durata della SAS ;
  • Numero di iscrizione;
  • Natura (persona fisica o giuridica), nome e indirizzo del Presidente della SAS;
  • Natura, nome e indirizzo degli amministratori delegati e delle altre persone con poteri di gestione all’interno della SAS;
  • Se applicabile, natura, nome e indirizzo del revisore legale dei conti;
  • Condizioni di ammissione alle assemblee generali;
  • Condizioni per l’esercizio dei diritti di voto;
  • Termini e condizioni per la vendita di azioni SAS.

Una volta completate queste formalità, il giornale invierà alla società un certificato di pubblicazione in una gazzetta legale, che certifica che la procedura è stata eseguita correttamente.

 

FASE 6: DICHIARAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI

Questo è un passo importante, in quanto la legislazione richiede alle società una maggiore trasparenza per combattere il riciclaggio di denaro.

Titolari effettivi: chi sono

Un titolare effettivo è una persona fisica che, direttamente o indirettamente:

  • detiene più del 25% del capitale o dei diritti di voto di una società;
  • esercita un controllo effettivo sulla società, anche senza detenere una quota significativa del capitale o dei diritti di voto.

In alcuni casi, se nessuna persona soddisfa i criteri di cui sopra, il rappresentante legale della società è considerato il titolare effettivo.

La procedura da seguire:

Dal 2023, tutte le formalità di registrazione, compresa la dichiarazione dei titolari effettivi, vengono effettuate tramite lo sportello unico per le aziende gestito dall’INPI (articolo L123-33 del Codice di Commercio francese).

Prima di presentare la dichiarazione, bisognerà raccogliere le seguenti informazioni per ciascun titolare effettivo:

  • Cognome, nome, data e luogo di nascita;
  • Nazionalità e indirizzo di residenza;
  • Natura ed entità dei diritti detenuti nella società (capitale, diritti di voto, ecc.).

Bisognerà, quindi, recarsi presso lo sportello unico e compilare il modulo di dichiarazione del titolare effettivo disponibile online. Questo modulo fornisce i dettagli della società e dei suoi titolari effettivi. Bisognerà includere:

  • Il nome della società
  • Il numero SIREN;
  • Le informazioni relative a ciascun beneficiario.

Per la presentazione della dichiarazione dei titolari effettivi è prevista una tassa amministrativa di 21,41 euro. Una volta completato il modulo, bisognerà convalidare la dichiarazione online ed inviarla tramite lo sportello unico. Si riceverà una ricevuta di conferma della registrazione.

Il mancato rispetto dell’obbligo di dichiarare i titolari effettivi espone l’azienda a gravi sanzioni, tra cui una multa fino a 7.500 euro e persino la reclusione per i rappresentanti legali.

FASE 7: REGISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ONLINE

Entro un mese dalla firma dello Statuto, il rappresentante legale deve compilare e depositare un fascicolo di registrazione SAS presso lo sportello unico sul sito web dell’INPI.

I documenti necessari per la creazione di un SAS sono i seguenti:

Nel caso in cui la nomina di un revisore legale dei conti sia obbligatoria, è necessario aggiungere i seguenti documenti:

  • Prova dell’iscrizione del revisore nell’elenco ufficiale dei revisori;
  • Copia della lettera di accettazione della nomina.

Anche i documenti relativi agli amministratori della SAS devono essere aggiunti al dossier. La natura di questi documenti dipende dal fatto che gli amministratori siano persone fisiche o giuridiche.

Persone fisiche Persone giuridiche:

– Documento d’identità valido – Dichiarazione di non colpevolezza

– Prova di parentela

– Estratto Kbis – Qualsiasi documento che attesti l’esistenza legale della società per le società straniere.

 

LA PROCEDURA ONLINE

Per registrare la società, bisognerà presentare la domanda di registrazione online. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma INPI, si dovrà selezionare la procedura che interessa (in questo caso “creazione di società”) e seguire il questionario online.

L’INPI controllerà la domanda prima di inoltrarla al Cancelliere del Tribunale Commerciale, che la registrerà nel Registro del Commercio e delle Imprese (RCS) e nel RNE. Una volta completate queste formalità, la SAS riceve un estratto Kbis che certifica la sua esistenza legale.

Differenze tra la Société à responsabilité limitée (SARL) e la Société Anonyme Semplifiée (SAS).

Société à responsabilité limitée (SARL)

La SARL è una delle forme più comuni di società. Simile alla SRL italiana, la SARL limita la responsabilità dei soci al capitale che hanno sottoscritto.

È ideale per piccole e medie imprese e richiede un minimo di due soci (anche se può essere costituita da un unico socio, in tal caso si parla di “EURL” – Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, soggetta alle stesse norme relative a una società a responsabilità limitata tradizionale, con alcune eccezioni. La differenza principale riguarda il suo sistema fiscale: i suoi ricavi sono automaticamente tassati con l’imposta sul reddito a nome dell’azionista)

La SARL è regolata dal codice del commercio e non può essere utilizzata per specifiche attività quali quella bancaria, assicurativa e per l’attività di intermediazione in materia di valori immobiliari o di gestione finanziaria. Offre il vantaggio di una struttura semplice in cui la responsabilità dei soci è limitata all’importo dei loro contributi.

Le SARL operano secondo gli articoli da 1 a 43 del Codice del commercio francese.

Ecco le principali caratteristiche:

  • La denominazione: deve contenere il nome di almeno un socio e la locuzione di società a responsabilità limitata o l’acronimo S.A.R.L.
  • Capitale sociale: I soci sono liberi di determinare l’ammontare del capitale sociale, in quanto non è previsto un capitale minimo per la costituzione della SARL; spetta allo Statuto fissare l’ammontare sociale; il capitale sociale deve essere suddiviso in quote di eguale valore, inoltre, le SARL non possono essere quotate nei mercati regolamentati, le quote devono essere interamente sottoscritte dai soci al momento della costituzione della società.
  • Modalità di versamento del capitale sociale: il 20 % dei conferimenti deve essere versato obbligatoriamente al momento della costituzione, il restante dovrà essere pagato obbligatoriamente nei 5 anni successivi dal momento della costituzione della società
  • Soci: il numero dei soci non può superare le cento unità. Come specificato nell’articolo L223-3 del Codice del commercio francese, i soci possono essere persone fisiche o persone giuridiche che rispondono per conto della società limitatamente all’ammontare dei loro conferimenti. Il diritto di voto è proporzionale alla parte di capitale detenuto, invece, la partecipazione agli utili è proporzionale alle quote sociali detenute.
  • Tipi di conferimenti: conferimenti in denaro e in natura. Quando viene costituita un’attività, almeno il 20% dei conferimenti in contanti deve essere depositato sul conto bancario della SARL. Il saldo deve essere pagato entro cinque anni. Se un conferimento in natura è superiore ai 30.000 euro, o se tutti i conferimenti in natura costituiscono più della metà del capitale sociale, è necessario nominare un revisore dei conti.
  • Cessione di quote: – Cessione a terzi estranei rispetto alla società: deve esservi l’autorizzazione della maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà delle quote sociali, eccetto una diversa maggioranza rinforzata prevista dallo Statuto; – Cessione tra i membri della famiglia: la cessione è libera tra i congiunti, tra gli ascendenti e discendenti, salvo clausola contraria.
  • Direzione della società: Amministratori e Assemblea generale.

Amministratori: La SARL è gestita da un amministratore che deve essere una persona fisica. L’amministratore interagisce per conto della SARL con terze parti e si occupa di tutte le attività di gestione, come la firma dei contratti, l’assunzione di dipendenti e la supervisione delle formalità legali. Gli amministratori devono prendere le proprie decisioni nel migliore interesse dell’attività e i loro poteri potrebbero essere limitati dallo statuto dell’entità.

L’articolo L223-21 del Codice del commercio francese vieta a una SARL di prestare denaro al proprio amministratore, di concedergli uno scoperto o di garantire le sue obbligazioni personali nei confronti di terzi. Va notato che una SARL può avere uno o più amministratori.

Gli amministratori possono essere scelti al di fuori degli associati.

Nomina: gli amministratori sono nominati tra gli associati, nello Statuto o tramite un atto posteriore. Durante il corso della vita societaria, l’amministratore è nominato con decisione adottata da uno o più soci che rappresentino più della metà delle quote sociali; lo Statuto può prevedere una maggioranza superiore alla metà.

Revoca: gli amministratori possono essere revocati per giusta causa. Inoltre, l’amministratore può essere revocato in prima convocazione con decisione dei soci rappresentanti più della metà del quote sociali a meno che lo Statuto non prevede una maggioranza superiore e, in seconda convocazione, a maggioranza relativa, a meno che lo Statuto non preveda una maggioranza rafforzata.

Assemblea generale: le decisioni dell’assemblea generale ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza assoluta (soci che rappresentano la metà del capitale) e, in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti (maggioranza relativa). Invece, le decisioni dell’assemblea generale straordinaria sono prese a maggioranza dei 2/3 con quorum di ¼ delle quote sociali in prima convocazione, in seconda convocazione le decisioni sono prese con maggioranza dei 2/3 e un quorum di 1/5 delle quote sociali. Gli Statuti possono prevedere una maggioranza più elevata senza poter esigere l’unanimità.

L’assemblea generale annuale (“Assemblée Générale Ordinaire” o AGO) deve tenersi una volta all’anno ed è il momento nel quale vengono approvati i bilanci annuali, vengono effettuate le nomine o i licenziamenti dell’amministratore e viene stabilita la retribuzione dello stesso.

L’assemblea generale straordinaria (“Assemblée Générale Extraordinaire” o AGE) modifica lo statuto.

Revisori dei conti: la presenza dei revisori dei conti non è necessaria se la società non supera determinate soglie. Vi è l’obbligo di nominare un revisore dei conti qualora, a chiusura dell’esercizio, la società superi almeno 2 dei 3 limiti seguenti: totale del bilancio attivo o passivo pari ad euro 1.550.000,00; un fatturato annuo esente da tasse pari ad Euro 3.100.000,00; 50 dipendenti.

Regime Fiscale: Di norma, le SARL pagano l’imposta sul reddito delle società con un’aliquota standard del 25%. L’attività potrebbe poter beneficiare di un’aliquota ridotta del 15% sui primi 42.500 € di profitti se le sue vendite, al netto delle imposte, sono inferiori ai 10 milioni di euro e se almeno il 75% del suo capitale sociale è di proprietà di persone fisiche.

Tuttavia, se soddisfano criteri specifici, le SARL possono scegliere il sistema dell’imposta sul reddito (IR). Questa opzione è disponibile esclusivamente per le SARL a conduzione familiare o costituite negli ultimi cinque anni.

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Société Anonyme Semplifiée (SAS)

La SAS è una forma societaria molto flessibile e moderna, che permette grande libertà nell’organizzazione interna e nella gestione. Non vi è un capitale minimo richiesto, e i soci possono definire quasi liberamente le regole di governance. È particolarmente adatta a start-up e imprese innovative.

  • Capitale sociale: non è previsto un capitale minimo per la costituzione della SAS. Il suo capitale è diviso in azioni detenute dai soci, quindi i soci sono anche azionisti.

Esistono due tipi di azioni:

Azioni ordinarie: conferiscono agli azionisti una serie di diritti, tra cui l’accesso all’informazione societaria, il diritto di voto, la partecipazione agli utili e la possibilità di consultare i documenti contabili.

Azioni privilegiate: concedono diversi diritti di voto o di dividendo.

Il capitale di una SAS può consistere in un contributo monetario, in una fornitura in natura o in una combinazione di entrambi. La metà di qualsiasi contributo in contanti deve essere depositata sul conto bancario della società al momento della registrazione. La restante metà deve essere fornita entro cinque anni.

Se il valore di un bene dato in società supera i 30,000 € e rappresenta più della metà del capitale, è obbligatorio nominare un esperto che verifichi il valore del bene. È anche importante ricordare che la responsabilità dei soci è limitata alla misura dei loro contributi. Inoltre, una SAS non è autorizzata a raccogliere capitali dal settore pubblico o da un mercato regolamentato.

  • Soci: la SAS non ha un numero massimo di soci. I soci possono essere persone fisiche o persone giuridiche.  I soci rispondono limitatamente all’ammontare dei conferimenti. Il diritto di voto è regolamentato dallo Statuto; vi è la possibilità di creare delle azioni privilegiate il cui diritto di voto può essere soppresso o cancellato per un periodo determinato o indeterminato. La partecipazione agli utili è proporzionale alla quota di capitale detenuto ma è ammessa anche la possibilità di creare delle quote privilegiate che beneficiano di particolari diritti.
  • Modalità di versamento del capitale: almeno il 50 % delle azioni in denaro versati obbligatoriamente al momento della costituzione, il saldo deve essere versare nei successivi cinque anni.
  • Tipi di conferimento: conferimenti in denaro; conferimento in natura; conferimento di proprietà industriale: in cambio, la società emette delle azioni inalienabili.
  • Cessione di quote: la cessione di azioni è libera salvo clausola d’inalienabilità delle azioni per una durata massima di dieci anni o clausola di gradimento. Lo Statuto, inoltre, può prevedere una clausola di esclusione.
  • Direzione della società: Presidente e Assemblea Generale. Lo Statuto può prevedere ogni altro organo direzionale in seno alla società.

Presidente: le modalità di nomina del Presidente sono liberamente definite nello Statuto. Egualmente le modalità di revoca sono liberamente determinabili nello Statuto; lo Statuto può prevedere sia una revoca ad nutum dei dirigenti, sia una revoca per giusta causa e, in questo caso, con o senza indennità.

Assemblea generale: le modalità con cui l’assemblea generale prende le decisioni sono liberamente delineate nello Statuto, tuttavia, alcune clausole possono essere adottate esclusivamente all’unanimità: l’inalienabilità temporanea delle azioni; la necessità di una clausola di gradimento in caso di cessione, possibilità di escludere un socio, cambiamento di nazionalità della società, regole particolari in caso di cambiamento di controllo di una società associata.

Revisori dei conti: i revisori dei conti non sono necessari fuorché nei casi in cui la società superi determinati parametri e qualora la società controlli o sia controllata da un’altra società. Vi è l’obbligo di nominare un revisore dei conti se, a chiusura dell’esercizio, la SAS supera almeno 2/3 dei seguenti parametri: totale del bilancio attivo o passivo pari ad euro 1.000.000,00; un fatturato annuo esente da tasse pari ad Euro 2.000.000,00; 20 dipendenti.

Regime Fiscale: Le SAS, di norma soggette all’imposta sulle società (IS dal francese “impôt sur les sociétés”), hanno la possibilità di optare per l’imposta sul reddito (IR, dal francese “impôt sur le revenu”) se soddisfano determinati criteri di ammissibilità.

Whistleblowing in Francia

Nell’aprile 2018 la Commissione Europea ha proposto di introdurre nuove misure volte a fornire una protezione uniforme e maggiore per i segnalanti (in inglese “whistleblower“) e nel marzo 2019 è stato raggiunto un accordo provvisorio tra gli Stati membri e il Parlamento europeo. Di conseguenza, è stata introdotta la Direttiva UE sul Whistleblowing 2019/1937  (“Direttiva Whistleblowing”), che mira a fornire standard minimi comuni di protezione per i whistleblower in tutta l’Unione Europea e cerca di porre fine a una confusa rete frammentaria di legislazioni nazionali in materia di whistleblowing. Nonostante il termine per il recepimento della nuova normativa era fissato per il 17 dicembre 2021, la maggior parte degli Stati membri dell’UE non ha rispettato il termine e ora rimangono ancora alcuni Paesi che non hanno ancora introdotto una legge a riguardo.

La Francia ha adottato la legge nazionale su whistleblowing nel marzo 2022. La legge è entrata in vigore il 1 settembre 2022. Prima della nuova legge, la Francia era in realtà un pioniere nella protezione dei segnalanti con la legge Sapin II del 2016.

Quindi, dopo diversi mesi di discussioni parlamentari e una positiva pronuncia del Consiglio costituzionale francese, in Francia è stata approvata la legge di recepimento della Direttiva 2019/1937. La normativa si applica a tutte le organizzazioni pubbliche e private con 50 o più dipendenti.

Ufficialmente intitolata “LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte”, la nuova legge rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla legge precedente e porta la Francia in linea con il resto d’Europa in termini di protezione dei whistleblower.

Whistleblowing in Francia 2

Ai sensi della legge, sia le aziende sia le singole persone possono incorrere in sanzioni (fino a 1 milione di euro per le aziende e fino a 200.000 € per i dirigenti che non implementano misure di prevenzione e individuazione) se non addirittura scontare una pena detentiva. Si tratta inoltre della prima volta in cui il diritto francese applica una legislazione completa in materia di anticorruzione mediante la creazione di un’agenzia nazionale di applicazione delle leggi anticorruzione, istituita dalla Sapin II e nota con il nome di Agence Française Anticorruption (AFA).

Secondo la legge, un informatore sarà considerato “una persona fisica che segnala o divulga, senza compenso finanziario diretto e in buona fede, informazioni relative a un crimine o un reato, una minaccia o un danno all’interesse generale, una violazione o un tentativo di nascondere una violazione del diritto o della regolamentazione internazionale o europea“.

Le informazioni riguardanti la segretezza della difesa nazionale, gli affari medici, la riservatezza tra un avvocato e il cliente, nonché la segretezza delle deliberazioni giudiziarie sono tutte escluse dal sistema di diritto di whistleblowing.

Di cosa è necessario disporre:

Codice di condotta

I comportamenti vietati di corruzione e traffico d’influenza devono essere definiti e illustrati in un codice di condotta redatto in maniera chiara e distribuito in tutta l’azienda.

Sistema interno di whistleblowing

Un solido sistema interno di segnalazione che garantisca la riservatezza ai whistleblower deve offrire ai dipendenti molteplici canali per segnalare i problemi, oltre a prevedere un database centralizzato per un’efficiente elaborazione e verifica delle segnalazioni.

Corsi di formazione sulla conformità per la visibilità aziendale

I dipendenti ad ogni livello aziendale devono ricevere formazione sulle caratteristiche specifiche della corruzione definite dalla legge, oltre che sulle prassi ottimali per segnalare le avvenute infrazioni.

Due diligence su terzi

L’intera rete di terze parti, composta da distributori, clienti, fornitori, intermediari, ecc., deve essere attentamente verificata e monitorata per garantire un’adeguata attenuazione e mappatura del rischio nella supply chain.

Policy Framework e procedure

L’ampiezza della legislazione francese deve incoraggiare tutte le aziende interessate a valutare e ad aggiornare le proprie policy e procedure per garantire la conformità agli standard.
Corsi di sensibilizzazione per leader aziendali

Oltre alla formazione generale offerta ai dipendenti sulla conformità, la nuova legge prevede corsi per leader aziendali di sensibilizzazione al whistleblowing.

Inoltre:

  • Non è consentito l’accesso ai canali di whistleblowing da parte di personale non autorizzato
  • Deve essere nominata una persona o un servizio di contatto imparziale e competente per dare seguito alle segnalazioni
  • Un follow-up diligente deve avvenire durante tutta la procedura – questo vale anche per le segnalazioni anonime
  • Devono essere fornite informazioni chiare e accessibili sulle procedure di segnalazione esterna
  • Le segnalazioni possono essere scritte o orali (per telefono o sistemi di segreteria telefonica e, se richiesto dal segnalante), un incontro faccia a faccia entro un lasso di tempo ragionevole.

La nuova legge prevede all’ articolo 1-7 “che, per beneficiare delle tutele previste nel presente capitolo, i denuncianti possono, in alternativa“:

  1. Inviare un avviso interno, in particolare se la violazione può essere gestita efficacemente in questo modo senza rischio di rappresaglie.
  2. Inviare una segnalazione esterna, avendo già utilizzato il canale di reporting interno o il contatto diretto. In sintesi, se il canale interno è inefficace, il canale esterno può essere sfruttato.
    Questo può essere indirizzato alle seguenti parti:
  • Un’autorità esterna competente
  • Al difensore dei diritti che lo inoltrerà all’autorità responsabile del trattamento
  • All’autorità giudiziaria
  • Alle istituzioni, agli organi o alle agenzie dell’Unione europea responsabili del trattamento delle informazioni sulle violazioni del diritto dell’Unione.
  1. Rendere pubblica la divulgazione, vale a dire in caso di mancato trattamento a seguito di una segnalazione esterna entro un certo periodo, il rischio di ritorsioni o di “grave pericolo imminente“.

In caso di segnalazione anonima o divulgazione pubblica, le persone a cui è stata rivelata la propria identità, come i giornalisti, potranno ottenere lo status di informatore, rafforzando così, conformemente alla direttiva, la protezione delle fonti. Il nuovo sistema vedrà anche il difensore dei diritti diventare responsabile del reindirizzamento delle segnalazioni quando un’autorità esterna non si considera competente. Nel corso della sua carriera, il segnalante potrà beneficiare del sostegno di un nuovo assistente del difensore dei diritti le cui responsabilità sono specificate da una proposta di legge organica.

 

Whistleblowing in Francia 4

 

LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI NEI GRUPPI MULTI-COUNTRY

La Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione impone agli Stati membri l’obbligo di assicurare che le persone giuridiche private, con più di 50 lavoratori, istituiscano canali di segnalazione interni nonché procedure per darvi seguito.

In particolare, secondo l’articolo 8, comma 6, le imprese private che hanno da 50 a 249 lavoratori hanno la possibilità di condividere le risorse sia per il ricevimento delle segnalazioni che per le eventuali indagini da svolgere, senza tuttavia pregiudicare l’obbligo di mantenere la riservatezza sull’identità del segnalante, fornire un riscontro e investigare sulla violazione segnalata. In altre parole, il legislatore europeo, tenendo conto delle risorse limitate delle Piccole-Medie Imprese (PMI), vorrebbe offrire loro un’opzione operativa per semplificare gli adempimenti richiesti e consentire anche un contenimento dei costi.

Tale norma ha alimentato un dibattito tra gli operatori in merito ai suoi eventuali effetti sulla realtà dei gruppi d’imprese, derivante dal fatto che la Direttiva contempla espressamente la facoltà di condividere le risorse solo per le PMI, senza aggiungere nulla per le imprese di dimensioni superiori. La questione che ha suscitato particolare interesse è, dunque, se e in quale misura le società di un gruppo possano condividere canali di segnalazione e capacità investigative. Questione rilevante soprattutto nei gruppi multi-country i quali, trovandosi ad operare in diversi paesi, devono far fronte a normative interne che, sul punto, potrebbero recepire in modo differente la Direttiva.

La gestione delle segnalazioni nei gruppi multi-country

Rispetto al tema della gestione delle segnalazioni nei gruppi di imprese, infatti, quasi tutte le leggi nazionali sono risultate in linea con quanto previsto dalla Direttiva, limitandosi a concedere solo alle PMI la possibilità di condividere risorse per la ricezione delle segnalazioni e il loro seguito.

Ci sono però due “voci fuori dal coro”, rappresentate dalla Danimarca e dalla Francia.

In particolare, il legislatore francese sembrerebbe aver deciso di estendere la possibilità di istituire procedure comuni per la raccolta e il trattamento delle segnalazioni ai gruppi di imprese, a prescindere dal limite dimensionale delle società che ne fanno parte.

L’approccio adottato dalla legge francese sembrerebbe riflettere una certa realtà pratica di gestione dei sistemi interni di segnalazione, nella misura in cui l’esperienza tende a dimostrare che le grandi imprese preferiscono centralizzare i loro canali di segnalazione interna ottimizzando al contempo le risorse disponibili.

Restano però dei dubbi sulla coerenza di tale impostazione con il dettato della Direttiva, dubbi che hanno portato alcune grandi imprese danesi ad interrogare sul punto la Commissione europea che, con due lettere di giugno 2021, ha cercato di fornire una guida sull’interpretazione dell’art. 8, comma 6, della Direttiva.

La Commissione ha favorito un approccio “decentrato”, richiedendo che ogni impresa con più di 50 lavoratori – anche se appartenente ad un gruppo – abbia un proprio canale di segnalazione interno locale al quale può essere aggiunto un canale centralizzato gestito dalla capogruppo, dando la possibilità al segnalante di scegliere in modo consapevole a chi presentare la propria segnalazione.

La Commissione ha, poi, precisato che, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, quando in un determinato gruppo societario i programmi di compliance siano organizzati dalla sede centrale, potrebbe essere compatibile con la Direttiva che una società figlia benefici della capacità investigativa della sua società madre a condizione che:

  • La società controllata sia di medie dimensioni (e quindi abbia da 50 a 249 lavoratori);
  • I canali di segnalazione esistano e rimangano disponibili a livello della controllata;
  • La controllata resti responsabile di dare un riscontro al segnalante;
  • E, infine, ai segnalanti siano fornite informazioni chiare sul fatto che le indagini sulla loro segnalazione potrebbero essere gestite dalla persona o dal dipartimento incaricato dalla capogruppo, facendo salvo il diritto del segnalante di opporsi a ciò e di chiedere che il comportamento segnalato sia oggetto di indagine solo a livello della controllata.

Di conseguenza, i grandi gruppi di imprese, specialmente se multinazionali, dovranno ripensare alle loro attuali politiche in materia di segnalazione e valutare come creare un sistema in cui i whistleblower si sentano a proprio agio nel condividere la loro segnalazione con la società madre.

 

Versamento del capitale sociale in una SARL francese o in una società per azioni francese

Il versamento del capitale sociale è una fase necessaria nella costituzione di società che prevede il pagamento di somme di capitale (contributi in denaro). In genere, il capitale sociale viene versato presso una banca. Solo dopo aver fatto questo, viene sottoscritto lo Statuto definitivo della società.

I termini e le condizioni per i contributi in denaro sono regolati nelle SARL e nelle società per azioni (SAS, SA, SCA). Al momento della costituzione della società, deve essere versato almeno:

  • un quinto dei contributi in denaro nel caso delle SARL,
  • la metà dei contributi in contanti nel caso delle società per azioni.

Il resto deve essere versato, in una o più rate, entro 5 anni dall’iscrizione della società nel registre du commerce et des sociétés (RCS). Le richieste di fondi sono decisioni normalmente prese dagli amministratori della società.

Nelle società non commerciali e nelle società di persone, il pagamento del capitale sociale è organizzato liberamente dallo statuto.

Il capitale sociale deve poi essere versato su un conto bloccato aperto a nome della società che si sta costituendo. Questo conto viene solitamente aperto presso una banca. È anche possibile versare il capitale presso uno studio notarile o la Caisse des dépôts et consignations.

QUANDO SI DEVE VERSARE IL CAPITALE SOCIALE ALLA BANCA

Prima che gli azionisti di una società possano versare il capitale sociale alla banca, devono approvare tutte le clausole dello Statuto ed essere decisi a costituire e registrare la società. In pratica, prima di versare il capitale sociale in banca, tutti gli azionisti della società devono aver approvato il progetto di Statuto. La clausola relativa ai contributi in denaro indicherà i contributi di ciascun socio. È preferibile che tutti i soci firmino il progetto di Statuto.

Poi, una volta effettuati i contributi, si potrà procedere con la sottoscrizione dello Statuto definitivo.

COME SI VERSA IL CAPITALE SOCIALE IN BANCA?

Esistono due modi per effettuare il versamento:

  1. i soci versano direttamente sul conto aperto a nome della società costituita. Poi viene effettuato un bonifico al RIB fornito dalla banca
  2. Oppure i soci versano i loro contributi a una persona incaricata di svolgere questa formalità. La persona che riceve i fondi è poi tenuta a depositarli sul conto aperto a nome della società in fase di costituzione, entro 8 giorni dalla ricezione dei fondi.

Se la società costituita è una società per azioni, è necessario inviare alla banca che riceve i pagamenti un elenco dei sottoscrittori delle azioni.

I pagamenti effettuati non sono disponibili fino alla registrazione della società. Tuttavia, esistono delle disposizioni se la società non è ancora stata costituita.

Infine, se un azionista non paga la somma promessa alla data di scadenza, sarà automaticamente tenuto a pagare gli interessi su tale somma al tasso legale o al tasso stabilito nello Statuto. L’azionista inadempiente può essere condannato a pagare i danni se la società dovesse subire una perdita.

CERTIFICATO DEL DEPOSITARIO DEI FONDI

La banca che riceve i pagamenti fornisce ai soci un documento chiamato certificato del depositario. In questo documento, la banca certifica i depositi effettuati sul conto aperto a nome della società in via di costituzione. Il certificato non può essere emesso finché i fondi non sono stati accreditati sul conto.

Il certificato del depositario dei fondi deve essere inviato al registro per la richiesta di registrazione della società. Deve essere allegato alla dichiarazione di costituzione. Senza il certificato, e nel caso di contributi in contanti, il registro rifiuterà di registrare la società.

INFORMAZIONI SUL VERSAMENTO DEL CAPITALE DA INCLUDERE NELLO STATUTO SOCIALE

Una volta che il capitale sociale è stato versato in banca, è possibile finalizzare lo Statuto della società.

Nel caso delle SARL, lo Statuto deve menzionare il deposito dei fondi corrispondenti ai contributi in denaro. Ciò significa che deve specificare:

  • L’importo del contributo in denaro di ciascun socio,
  • in caso di pagamento parziale, l’indicazione della quota versata immediatamente e i termini dei pagamenti successivi,
  • l’identità e l’indirizzo della banca che ha ricevuto i fondi,
  • l’importo totale versato sul conto aperto a nome della società in via di costituzione.

Nelle società per azioni, non esiste un obbligo legale per i soci di menzionare il deposito dei fondi nello Statuto. Tuttavia, il deposito viene generalmente menzionato. Successivamente, l’elenco degli azionisti specifica l’importo del versamento di ciascun azionista.

SBLOCCO DEI PAGAMENTI DEL CAPITALE SOCIALE IN BANCA

I pagamenti effettuati sul conto bloccato aperto a nome della società in fase di costituzione possono essere sbloccati non appena la società viene registrata presso il registre du commerce et des sociétés (RCS). Per dimostrare che la società è stata registrata, è necessario inviare una copia del certificato di registrazione (K-Bis). La banca rilascerà poi i fondi trasferendoli sul conto bancario della società.

Se la società non è stata costituita (statuto non firmato) o registrata entro sei mesi dal primo pagamento, i soci potranno recuperare i loro fondi. La richiesta di rimborso potrà essere effettuata:

  • individualmente, presentando una richiesta di risarcimento in tribunale,
  • o collettivamente, nominando un agente che rappresenti tutti i soci e richieda la restituzione dei fondi.

Il diritto antitrust – Origini e significato

Significato di “diritto antitrust”

Il diritto antitrust ha il duplice scopo di garantire i diritti del cittadino-consumatore, e la libera concorrenza delle imprese.

  1. Esso muove dall’idea che il processo concorrenziale porti benefici ai consumatori, favorendo la diffusione di prodotti migliori a costi più contenuti e consentendo al tempo stesso un’efficiente allocazione delle risorse produttive.
  2. Il fine ultimo delle normative antitrust è quello di sostenere un’economia di mercato libera, in modo da garantire una forte concorrenza che conduca ad una distribuzione più efficiente di merci e servizi, a prezzi più bassi, ad una migliore qualità ed al massimo dell’innovazione.

Le origini del diritto antitrust sono anglo-americane.

Introdotte per la prima volta in Canada, con l’approvazione nel 1889 delle leggi contro gli accordi restrittivi della concorrenza, le origini del diritto antitrust vengono comunemente fatte risalire allo Sherman Antitrust Act, la prima legge antitrust, emanata dal Congresso degli Stati Uniti concretamente applicata nel 1911 contro l’impero petrolifero creato dal magnate John Davidson Rockefeller e contro l’American Tobacco Company.

La tradizione antitrust americana ha influenzato profondamente l’Europa.

Nel secondo dopoguerra furono varate legislazioni antimonopolistiche nei principali paesi industrializzati.

  • Un considerevole sviluppo si manifestò nell’Europa comunitaria grazie al pensiero dei padri fondatori delle Comunità europee, per i quali un ordinamento economico e sociale democratico si fondava su un sistema di mercato concorrenziale.
  • Fu così che nel Trattato di Roma del 1957 furono disciplinate le fattispecie delle intese restrittive e dell’abuso di posizione dominante (ex artt. 101 e seguenti del Trattato nella numerazione attuale post-Trattato di Lisbona) e, successivamente, con Regolamento n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, le concentrazioni.
  • In Italia nel 1990 fu approvata la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.

La legge introduce due fondamentali forme di violazione:

  1. l’abuso di posizione dominante
  2. l’intesa restrittiva della concorrenza.

Il complesso normativo, detto anche Diritto antitrust o Diritto della concorrenza, esercita una tutela di carattere generale al bene primario della concorrenza inteso quale meccanismo concorrenziale, impedendo che le imprese, singolarmente o congiuntamente, pregiudichino la regolare competizione economica adottando condotte che integrano intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni idonee a creare o rafforzare una posizione di monopolio.

In secondo luogo, per estensione, viene definito “antitrust” anche l’organo o autorità che vigila sull’osservanza e il rispetto di tali norme, che in Italia prende il nome di Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Le norme Antitrust rappresentano quindi la risposta dei moderni ordinamenti giuridici all’eccesso di poteri di mercato e alle distorsioni ad esso arrecate da accordi fra produttori.

La riduzione del capitale sociale come modalità per agevolare la fuoriuscita di un socio dalla compagine sociale in Francia

Francia – cosa si intende per riduzione di capitale sociale?

Il capitale sociale è il valore originario del denaro e/o dei beni messi a disposizione dai soci fondatori o dagli azionisti al momento della creazione di una società. In cambio dei conferimenti effettuati, i soci ricevono azioni (è il caso delle SARL, società di persone, per esempio) e gli azionisti ricevono azioni (è il caso delle società per azioni come le SA).

La SAS francese ha un aspetto un po’ ibrido: è una società per azioni. Il corrispettivo per i conferimenti di capitale sociale è quindi pagato in azioni. Tuttavia, non si parla di azionisti ma di soci.

La riduzione del capitale sociale consiste nella riduzione dell’importo del capitale sociale. Questa riduzione può avvenire in diverse situazioni. Ad esempio, per ottimizzare la gestione finanziaria dell’azienda. Può essere fatto per vari motivi, come ad esempio per consolidare le finanze dell’azienda in caso di difficoltà a ripagare i debiti o per rafforzare la credibilità dell’azienda. Può essere

La riduzione del capitale può avvenire essenzialmente in due modi diversi:

  1. Riducendo il valore nominale dei titoli, ossia riducendo il valore di ciascun titolo che compone il capitale sociale senza modificare il numero dei titoli.
  2. Riducendo il numero di azioni, cioè riducendo il numero totale di azioni senza modificarne il valore.

Uscita dei soci attraverso la riduzione del capitale sociale: vantaggi e svantaggi

La riduzione del capitale sociale può essere motivata da perdite o non motivata da perdite.

  • Riduzione del capitale motivata da perdite
    quando la riduzione avviene in un contesto di perdite finanziarie dell’azienda. Infatti, quando il valore del patrimonio netto della società è inferiore alla metà del capitale sociale, la legge (articolo L223-248 del Codice di commercio) impone la riduzione del capitale sociale. Pertanto, tale riduzione regolarizza la situazione. Un’altra ipotesi correlata è che la riduzione possa avvenire prima di un aumento di capitale per assorbire le perdite esistenti prima dell’arrivo di nuovi investitori. Questo è noto come “effetto fisarmonica”.
  • Riduzione del capitale non motivata da perdite
    Anche quando la società non si trova in particolari difficoltà (quando il motivo non sono le perdite), è sempre possibile ridurre il capitale sociale. Le ragioni principali di tale riduzione sono due.

In primo luogo, se l’ammontare del capitale sociale appare troppo elevato rispetto alle reali esigenze e all’attività della società.

In secondo luogo, se uno o più soci o azionisti desiderano recuperare parte o tutti i loro contributi.

Una riduzione non motivata da perdite ha determinate conseguenze:

I creditori hanno il diritto di opporsi. Si tratta di una misura di protezione che consente loro di opporsi alla riduzione se questa può danneggiare i loro interessi;

I soci o gli azionisti ricevono fondi, cosa che non avviene in caso di riduzione del capitale motivata da perdite.

Riduzione del capitale sociale per accompagnare l’uscita di un socio 

La decisione di effettuare una riduzione di capitale non motivata da perdite finanziarie può talvolta essere presa nel contesto dell’uscita di un socio. Si tratta di un’operazione strategica che consente all’azienda di sostenere l’onere finanziario del partner uscente. In questa situazione, la società riacquista direttamente le azioni del socio per annullarle.

Questa operazione può essere eseguita:

  1. Riacquistando le azioni del socio uscente in contanti, il che presuppone che l’azienda disponga di liquidità sufficiente o che possa ricorrere a un prestito;
  2. Con l’assegnazione di beni aziendali, ad esempio edifici o archivi di clienti. Quest’ultima richiede il consenso del partner uscente.

Vantaggi e svantaggi della riduzione del capitale sociale

Ci sono vantaggi per il socio uscente, per gli altri soci e anche per l’azienda stessa.

In primo luogo, va segnalato un vantaggio fiscale per il socio uscente, poiché l’operazione rientra nel regime dei trasferimenti di titoli.

Per gli altri soci, la riduzione del capitale è interessante anche perché non dovranno sostenere il costo del riacquisto delle azioni in prima persona: sarà la società ad acquistarle.

Infine, la riduzione del capitale sociale è anche un’opportunità per ridefinire l’azionariato. Infatti, se approvata dai soci, una ridefinizione dell’azionariato può essere effettuata durante una riduzione di capitale socile, ad esempio per preparare il pensionamento dell’amministratore della società o per eliminare i soci che non desiderano più rimanere in società.

Tuttavia, la riduzione del capitale sociale quando si decide di accompagnare l’uscita di un socio presenta anche degli svantaggi che non vanno trascurati:

In generale, una riduzione del capitale può significare un indebolimento dell’azienda. Quando la riduzione viene effettuata in contanti, rappresenta un’uscita di cassa significativa per l’azienda.

Quando l’operazione viene effettuata attraverso l’assegnazione di beni aziendali, la società viene conseguentemente privata di beni utili allo svolgimento della propria attività.

È importante sottolineare l’esistenza di un principio di ordine pubblico che impone la parità tra gli azionisti o i soci della società. La riduzione del capitale non deve quindi essere motivata dal desiderio di estromettere alcuni di loro. Pertanto, per garantirne la validità, è preferibile che la riduzione del capitale sia stata accettata dall’interessato.

La procedura di riduzione del capitale sociale: Fasi E Formalità

Per procedere alla riduzione del capitale sociale, è necessario seguire due procedure diverse a seconda che la riduzione del capitale sia motivata o meno da perdite.

Quando la riduzione del capitale sociale è motivata da perdite, le fasi sono due:

L’Assemblea generale straordinaria deve essere convocata e deve definire il principio e le modalità di attuazione della riduzione.

Se la società è soggetta all’obbligo di nominare i revisori dei conti, la riduzione del capitale deve essere comunicata loro in anticipo, in modo che possano esprimere un parere in assemblea.

Per gli atti redatti a partire dal 1° gennaio 2021, è stata abolita la registrazione obbligatoria del verbale presso l’ufficio delle imposte sulle società.

Quando la riduzione del capitale sociale non è motivata da perdite (ad esempio, quando si decide di accompagnare l’uscita di un socio), è necessario convocare due assemblee:

In primo luogo, i soci o gli azionisti devono essere convocati dall’amministratore per definire la proposta di riduzione del capitale sociale.

In seguito, deve essere effettuata una valutazione delle azioni in questione per determinare il prezzo da fissare per l’acquisto delle azioni del socio.

Poi, il progetto deve essere riferito ai revisori dei conti, se presenti, per proporre un parere nella riunione successiva.

A questo punto, il verbale della prima riunione deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale commerciale in modo che i creditori possano, se necessario, esercitare il loro diritto di opposizione, entro 20 giorni per le SA e le SAS e 30 giorni per le SARL.

Infine, per adottare definitivamente la riduzione del capitale è necessaria una nuova assemblea generale straordinaria o una decisione dell’amministratore delegato, se la prima assemblea generale straordinaria lo ha espressamente autorizzato.

Per quanto riguarda le formalità, la riduzione del capitale deve prima essere pubblicata in una gazzetta ufficiale. Devono essere indicate diverse informazioni, tra cui il nome della società, la sua forma giuridica, il numero Siren, la data della decisione di riduzione del capitale e l’importo del nuovo capitale sociale.

Successivamente, devono essere espletate altre formalità presso la cancelleria del tribunale commerciale competente. L’amministratore deve depositare un fascicolo presso la cancelleria del tribunale commerciale del luogo in cui ha sede la società.

Una volta convalidato il fascicolo, la cancelleria del tribunale commerciale provvederà a inserire la modifica nel RCS. La riduzione sarà quindi menzionata nell’estratto Kbis dell’azienda e sarà effettuata una nuova pubblicazione nel Bodacc.

La riduzione del capitale sociale è un’operazione legale complessa, per la quale si consiglia di farsi accompagnare da un professionista del diritto commerciale. Infatti, la valutazione delle azioni o l’espletamento delle varie formalità possono, ad esempio, rivelarsi difficili. Data la complessità della procedura e i rischi associati, è quindi preferibile rivolgersi a un esperto.

Costituire una ditta individuale o una società? Cosa conviene scegliere in Francia?

Costituire una ditta individuale o una società?

Costituire un’impresa significa adottare una forma imprenditoriale. E’ possibile scegliere, se costituire una ditta individuale o una società. Ecco sulla base di quale valutazioni conviene optare per l’una o l’altra forma.

Il principio della ditta individuale.

Se si opta per tale scelta, ci sarà la confusione tra persona fisica e società, tra i beni personali e i beni sociali, poiché la società non ha una personalità propria. La persona fisica e la società sono la medesima cosa. In generale, la ditta individuale è preferita nel contesto di piccole strutture, per facilitare l’avvio di un’attività o anche per testare la portata del progetto imprenditoriale.

Il principio della società.

  • La società avrà una propria personalità: avrà un proprio patrimonio, distinto da quello dei soci, e genererà i propri risultati che potranno poi essere apprezzati dai soci. La scelta di una società è essenziale se il progetto è quello di creare un raggruppamento di diverse persone; la stessa cosa dicasi se si ha necessità di ricorrere all’aiuto di capitale esterno.
  • La scelta tra l’una o l’altra delle possibili strutture dovrà essere analizzata, in particolare per quanto riguarda la responsabilità finanziaria, il trattamento fiscale dei risultati dell’azienda e il reddito che si può ricavare.

GESTIONE DEL RISCHIO E RESPONSABILITÀ FINANZIARIA

Ditta individuale

Nel caso di una ditta individuale, a causa della confusione dei beni, non è richiesto alcun contributo personale (qui non c’è capitale sociale).

  • Se si sceglie di costituire una società, questa avrà un capitale sociale che consiste in contributi (in denaro o in natura) in cambio dei quali si riceveranno delle azioni. L’importo minimo del capitale sociale è fissato per legge: per una SARL o SAS è determinato liberamente; per una SA deve essere di almeno 37.000 euro.
  • In una ditta individuale, come detto, non c’è separazione tra beni personali e beni aziendali, per cui in caso di difficoltà finanziarie non c’è protezione per i beni privati: i creditori potranno attingere ai beni personali per soddisfarsi dei debiti dell’azienda.
  • Da un lato chi costituisce una ditta individuale può proteggere i suoi beni immobiliari che non usa per scopi professionali redigendo, davanti ad un notaio, una dichiarazione di insequestrabilità, il cui effetto è quello di impedire qualsiasi pignoramento dei beni in essa menzionati.
  • D’altra parte può optare per la ditta individuale a responsabilità limitata, che permette di separare il patrimonio professionale da quello personale, senza creare una persona giuridica: l’imprenditore individuale decide di assegnare beni del suo patrimonio alla sua attività professionale, pur mantenendo la proprietà di questi beni, in modo da creare un patrimonio professionale indipendente dal suo patrimonio privato, quest’ultimo essendo poi protetto dai creditori professionali.
  • Infine, costituire una ditta individuale può essere anche un’occasione per fare il punto sul regime patrimoniale dei coniugi: alcuni regimi favoriscono la protezione dei beni privati (in particolare i regimi separatisti – regime di separazione dei beni, regime di partecipazione agli acquisti per esempio – che proteggono i beni appartenenti al coniuge). Inoltre, i creditori di un imprenditore individuale non possono pignorare la sua residenza principale per ottenere il rimborso dei propri debiti commerciali. Questo è esente da sequestro e non è necessaria alcuna azione.

In una società.

Secondo la formula stabilita, la responsabilità è “limitata all’importo dei conferimenti“, per cui in caso di inadempienza, il socio può essere citato in giudizio per il pagamento solo fino al limite di quanto ha contribuito alla società. Ma non è sempre così: infatti, questa responsabilità limitata all’importo dei contributi si applica solo alle cosiddette società di capitali: SARL e EURL, SA, SAS. In altre aziende (SNC, società civili, ecc.) la responsabilità è illimitata;

TASSAZIONE DEI PROFITTI OPERATIVI

In una ditta individuale.

Il calcolo del profitto imponibile si realizza a livello della società e la sua tassazione si realizza a livello della categoria corrispondente alla attività svolta: profitti industriali e commerciali, profitti non commerciali, etc; tale profitto si aggiunge al reddito diversamente prodotto (reddito da proprietà, reddito da beni mobili, ecc.) e, insieme, sono soggetti all’imposta sul reddito. Se l’attività genera un deficit, questo verrà dedotto dal reddito complessivo.

In una società.

Qui si deve fare una distinzione a seconda che la società sia soggetta all’imposta sul reddito (IR) o all’imposta sulle società (IS):

  • Se la società è soggetta all’imposta sul reddito, troverà applicazione il medesimo meccanismo che si applica alla ditta individuale: la quota- parte dei profitti (determinata in base alla percentuale di partecipazione nella società) viene tassata come reddito proprio; se l’attività genera un deficit, questo verrà dedotto dal reddito complessivo.
  • Se la società è soggetta all’imposta sulle società, determina, calcola e paga la propria imposta, all’aliquota standard del 26,5% o del 33,33% (a seconda delle dimensioni della società e del livello dei profitti), o all’aliquota ridotta del 10% applicata condizionatamente fino a 38.120 euro di profitti (il profitto della società, una volta pagata l’imposta, viene lasciato nelle riserve della società o distribuito sotto forma di dividendi); se genera un deficit, questo rimane di proprietà della società, che può compensarlo con profitti futuri.

SISTEMA PREVIDENZIALE e TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

In una ditta individuale;

la persona fisica è coperta dal sistema per lavoratori non salariati (TNS) ed è affiliata al sistema di sicurezza sociale per lavoratori indipendenti (ex RSI).

In una società;

si rientra nel regime TNS se la persona fisica è il manager di una EURL o il manager di maggioranza di una SARL, mentre si rientra nel regime dei lavoratori dipendenti se è il manager di una SA o SAS o il manager di minoranza di una SARL. La remunerazione ricevuta è soggetta all’imposta sul reddito secondo le regole applicabili a stipendi e salari (con applicazione, in particolare, della deduzione forfettaria del 10% per le spese professionali, a meno che non si scelga di dedurre le spese effettive). Ci sono alcune particolarità da sottolineare:

  • fino al 1 gennaio 2018, i dividendi che si ricevevano da una società soggetta all’imposta sulle società erano soggetti anche all’imposta sul reddito, dopo l’applicazione di una franchigia del 40%, e ai contributi previdenziali al tasso complessivo del 17,2%;
  • dal 1° gennaio 2018, i dividendi che si ricevono da una società soggetta all’imposta sulle società sono normalmente soggetti all’imposta sul reddito secondo il prelievo forfettario unico (o “flat tax”) all’aliquota complessiva del 30%: tuttavia, si può optare per una tassazione secondo la scala progressiva dell’imposta sul reddito, permettendo così di mantenere il beneficio della detrazione del 40%.

Faccio notare come i dividendi ricevuti da un lavoratore autonomo che lavora in una società soggetta all’imposta sulle società (ad esempio un amministratore di maggioranza di una società a responsabilità limitata) e gli interessi sui conti correnti sono soggetti ai contributi previdenziali per la parte che supera il 10% del capitale sociale, i premi azionari e le somme versate sui conti correnti (devono essere presi in considerazione anche i dividendi ricevuti dal coniuge o partner dell’unione civile e dai figli minori che detengono azioni).