Skip to main content

 «Il contratto di trasporto, che è un contratto di risultato, è configurabile allorquando il vettore assume da solo, nei confronti del mittente, gli obblighi e la responsabilità dell’adempimento, mentre non rileva che per l’esecuzione della sua prestazione si avvalga dell’opera di altri soggetti, concludendo con costoro contratti di sub-trasporto» (Cass. 28 gennaio 2005, n. 13905).

  • È un contratto consensuale stipulato tra mittente e vettore, col quale quest’ultimo si impegna a trasportare le cose da un posto ad un altro; il destinatario della merce può esser tanto il mittente quanto una persona diversa; in quest’ultimo caso la dottrina vi ravvisa un contratto a favore del terzo.
  • Il terzo acquista il diritto derivante dal contratto al momento in cui le cose arrivano a destinazione o è scaduto il termine per il loro arrivo e costui ne chieda la consegna al vettore.
  • Fino a tale momento il titolare del diritto è il mittente, che può anche avvalersi del cosiddetto contrordine previsto dall’articolo 1685.

Il settore del trasporto, con particolare riferimento a quello su strada, per la non obbligatorietà della forma scritta dei rapporti, è da sempre caratterizzato da una libertà di forma e da una diffidenza verso la contrattualizzazione.

Tale circostanza può creare non pochi problemi: si tratta di un retaggio di una realtà spesso superata, ma che ancora vede rapporti che proseguono per accordi telefonici, tramite semplici incarichi via mail, privi di un vero e proprio corpo giuridico che tuttavia in molti casi può rappresentare un elemento indispensabile sia per la committenza.

Fonti

Le principali fonti del diritto (nazionale e internazionale) si occupano di precisare gli elementi e i contenuti dei singoli documenti di viaggio che devono accompagnare la merce e che disciplinano il c.d. “contratto spot”, ma molto difficilmente regolamentano veri e propri aspetti contrattuali e negoziali, che lasciano sia per quanto concerne i contenuti che per quanto riguarda la forma alle parti.

  1. L’art 1683 del codice civile italiano, dispone come – (INDICAZIONI E DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE FORNITI AL VETTORE) Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto. Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare. Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti
  2. L’Art. 1684 – (LETTERA DI VETTURA E RICEVUTA DI CARICO), dispone, invece, come  Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell’articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni. Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all’ordine».

Nella quotidianità dei rapporti di trasporto, la lettera di vettura così come identificata dal codice civile è in realtà sostituita da tempo da diversi ulteriori documenti accompagnatori delle merci, in primis: D.D.T. (in precedenza «bolla di accompagnamento) E.T.D. (Electronic Transport Document) Documenti doganali (DAS – DAA) Documento di cabotaggio Documenti accompagnatori di prodotto soggetto ad accisa XAB […]

Obblighi del mittente

Obbligo fondamentale del mittente è – oltre quello di fornire al vettore tutte le istruzioni necessarie e le indicazioni sul carico – quello di pagare il corrispettivo.

Il corrispettivo può anche essere a carico del destinatario, nel qual caso costui non può esercitare i diritti che gli derivano dal contratto se non ha pagato quanto previsto (articolo 1689 comma 2). Il vettore che omette di farsi pagare dal destinatario non può più rivolgersi al mittente.

Obblighi del vettore

Obbligazione fondamentale del vettore è quella di eseguire il trasporto con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo le modalità convenute. Deve consegnare la merce, dando prontamente avviso al mittente dell’arrivo (articolo 1687). È tenuto inoltre a tenere in custodia la cosa fino alla consegna e a chiedere istruzioni al mittente in caso di impedimenti o ritardi (articoli 1686 e 1690). In mancanza di istruzioni, o se queste sono inattuabili, può effettuarsi il deposito delle cose a norma dell’articolo 1514 oppure si può procedere alla vendita se queste sono deperibili.

Il vettore inoltre può riscuotere il prezzo della merce consegnata per conto del mittente (articolo 1692).

La responsabilità del vettore

Il vettore risponde per la mancata esecuzione o il ritardo nel trasporto secondo la regola generale in tema di inadempimento (articolo 1218).

Il codice ha poi disposto una disciplina specifica per la custodia delle cose trasportate (detta responsabilità ex recepto): “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario”.

Costui può essere esentato da responsabilità solo nei seguenti casi:

  • se il danno è derivato da caso fortuito; in linea di massima non costituisce caso fortuito il furto (Cass. 7533/2009), mentre può costituirlo – a seconda delle circostanze di tempo e luogo – la rapina.
  • se il danno deriva dalla natura o dai vizi delle cose o dal loro imballaggio;
  • se il danno deriva da fatto del destinatario o del mittente.

Temperamento della responsabilità

Il regime di responsabilità è comunque temperato:

  • dalla validità di clausole che riconoscono presunzioni di fortuito (articolo 1694); si tratta di clausole che invertono l’onere della prova; in altre parole se si verifica un danno non spetterà al vettore dimostrare che il danno è dipeso da caso fortuito, ma spetterà al mittente provare che è dipeso da fatto del vettore;
  • dalla presunzione (iuris tantum) di calo naturale di peso per le merci che sono soggette a perdite di peso (articolo 1695);
  • (per i soli trasporti su strada) dalla previsione di un limite massimo all’ammontare del danno risarcibile, pari a 1 euro per ogni chilo di peso lordo della merce per i trasporti nazionali; per i trasporti internazionali invece vale l’articolo 23 comma 3 della Convenzione internazionale per il trasporto stradale di merci.

Se il destinatario accetta la merce senza riserve il vettore non risponde dei danni, salvo il caso di dolo o colpa grave, o salvo che perdita e avaria non fossero riconoscibili al momento della consegna. In quest’ultimo caso il danno deve essere denunciato entro otto giorni a pena di decadenza (articolo 1698).

Avvocato Luca Membretti

Autore Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

Tutti gli articoli di Avvocato Luca Membretti
× Whatsapp