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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è recentemente pronunciato su un caso di abuso di posizione dominante relativamente ad un contratto di affiliazione commerciale (c.d. franchising), con sent., 03/02/2023, n. 462.

Il pronunciamento del Tribunale

Prendendo le mosse da un caso che vedeva un centro distributivo di prodotti campani che nel 2019 aveva ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di più di 200.000,00 euro per merce rimasta non pagata nei confronti di una società che gestiva un supermercato campano, il Tribunale si pronuncia in generale sulla configurabilità dell’abuso di posizione dominante.

Nel merito, l’ingiunto proponeva la responsabilità dell’opposto dovuta all’abuso perpetrato in danno della prima anche ai sensi dell’art. 2497 c.c. e ss., chiedendo, inoltre, il risarcimento del danno conseguentemente patito. La convenuta si costituiva in giudizio eccependo quanto contestatole.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere giudicava l’opposizione infondata.

Con riferimento, per quanto di odierno interesse, alle giustificazioni che erano state addotte dall’opponente in relazione al proprio inadempimento, le relative contestazioni – ossia la pretesa illegittimità del credito, poiché derivante da comportamenti configuranti abuso della propria posizione dominante – sono state giudicate come prive di fondamento.

E ciò in base alle seguenti ragioni:

  1. il giudice ha rilevato “come tutti i contratti sottoscritti dagli opponenti, nei quali erano ben esplicitate le formule commerciali e le obbligazioni reciproche, sono stati da questi accettati (e successivamente anche rinnovati), pertanto risultavano il frutto di scelte imprenditoriali dei contraenti e non imposti dalla società opposta”.

In aggiunta, lo stesso giudice ha specificato come, il rapporto di affiliazione non risultava caratterizzato da condotte rilevanti un abuso di posizione dominante, come inteso dalla L. 18 giugno 1998, n. 192, art. 9, secondo il quale p considerata “dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con un’altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”.

La Corte, seguendo un ragionamento già intrapreso dalla corte di cassazione con sentenza del 21/01/2020, n. 1184, ha confermato come “nell’applicazione della norma di abuso di dipendenza economica, di cui all’ art. 9 della Legge n. 192 del 1998, è necessario: “1) quanto alla sussistenza della situazione di “dipendenza economica”, indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia “eccessivo”, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 

  1. quanto all’”abuso”, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.”

Il Tribunale, pertanto, ha rilevato come nel caso in questione, tutte le osservazioni mosse dall’opponente risultassero troppo generiche ed inidonee a circostanziare sul piano probatorio il fatto, ossia la situazione di dipendenza economica rispetto all’affiliante, escludendo la ricorrenza di una posizione dominante, appunto.

Il giudice ha, inoltre, richiamato una pronuncia di merito del Tribunale di Torino (sentenza n. 2414/2017), ribadendo come la domanda risarcitoria fondata sull’abuso di posizione dominante non sia fondata, in particolare “quando l’affiliante non sia l’unico soggetto che gestisca una catena in franchising di articoli oggetto del contratto di franchising e la società affiliata abbia quindi ampie possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato”, aggiungendo che “Le limitazioni commerciali previste da un contratto di franchising non integrano di per sé un abuso di posizione dominante, che comunque non può ritenersi immanente alla qualifica di franchisor, ma deve essere dimostrata essendo tali limitazioni infatti normalmente compensate dai vantaggi derivanti dal rapporto di affiliazione sotto il profilo dell’immagine più strettamente legata a quella del produttore, della fruizione delle metodologie di vendita e della preparazione tecnica del personale, del maggior assortimento e della più pronta disponibilità della merce”.

Avvocato Luca Membretti

Autore Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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