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Che cosa è la procedura di allerta societaria in Francia - Luca Membretti Avvocato

Che cosa è la procedura di allerta societaria in Francia (“la procédure d’alerte”)?

Definizione di procedura di allerta societaria

La procedura di allerta è definita come un meccanismo preventivo che offre informazioni sull’entità delle difficoltà economiche e/o societarie che potrebbero minacciare il futuro dell’azienda.

  • Il suo obiettivo è quello di non aggravare le difficoltà e di correggere la situazione cercando soluzioni da mettere in atto.
  • La procedura di allerta deve essere attuata immediatamente dopo l’osservazione di situazioni che mettono in dubbio la corretta conduzione degli affari dell’azienda.
  • Esempi: violazione dei diritti personali (molestie); pericolo grave e imminente o rischio grave per la salute pubblica o l’ambiente; circostanze che influiscono sulla situazione economica dell’azienda in modo preoccupante; aumenti significativi del personale o uso abusivo di contratti precari.

Chi può richiederla?

  1. Organi interni: soci, comitato sociale ed economico (CSE) o revisori (CAC).
  2. Organi esterni: Presidente del tribunale commerciale o “groupement de prévention agréés”.

Come attivarla?

Attivazione della procedura di allerta da parte dei soci (solo nelle SARL):

  • – Colloqui con le figure dirigenziali due volte all’anno su “qualsiasi fatto suscettibile di compromettere la continuità dell’impresa“.
  • – Termine di un mese per la risposta del presidente + trasmissione di una copia al CAC.

Avvio della procedura di allerta da parte del Comitato economico e sociale (CSE):

  1. – Quando quest’ultimo è a conoscenza di “fatti suscettibili di avere un impatto preoccupante sulla situazione economica della società” = diritto di allarme economico
  2. – Quando il CSE constata un aumento significativo o un uso abusivo del lavoro a tempo determinato o temporaneo nella società = diritto di allarme sociale

Attivazione della procedura di allerta da parte del revisore (solo per SAS, SARL, SNC, SCA, SCS):

– Quando quest’ultimo è a conoscenza di “fatti suscettibili di compromettere la continuità delle operazioni“.

Le fasi della procedura di allerta

Fase 1: Richiesta di spiegazioni al direttore da parte del CSE.

  • – Risposta del direttore alla riunione seguente del CSE.
  • – Assenza di risposta, risposte insufficienti, conferma delle difficoltà: redazione di un rapporto scritto da parte della CSE.
  • – Copia di tale rapporto dovrà inviarsi al dirigente ed eventualmente al CAC.

Fase 2: Trasmissione di un rapporto all’assemblea generale (GM) da parte del CAC.

  • – 15 giorni dopo la risposta del manager per chiedere al manager di convocare un’assemblea generale.
  • – Scopo: informare gli azionisti e i partner delle difficoltà + trovare soluzioni per porvi rimedio.

Fase 3: Informare il Presidente della Corte Commerciale delle conclusioni della CAC in caso di risposte insufficienti all’AGM.

  • – Possibilità per il presidente del tribunale commerciale di convocare il direttore per un colloquio confidenziale.
  • – Possibilità per il presidente del tribunale commerciale di richiedere informazioni aggiuntive dopo il colloquio.

Whistleblower

Persona fisica che rivela o denuncia, in modo disinteressato e in buona fede, un crimine o una violazione grave e manifesta di un impegno internazionale debitamente ratificato o approvato dalla Francia, di un atto unilaterale di un atto unilaterale di un’organizzazione internazionale preso sulla base di tale impegno, della legge o dei regolamenti, o una minaccia o un grave pregiudizio all’interesse generale, di cui è personalmente a conoscenza.

Sono esclusi dal regime di allerta

Fatti, informazioni o documenti, qualunque sia la loro forma o supporto, coperti dal segreto nazionale, dal segreto medico o dal segreto professionale tra un avvocato e il suo cliente.

Riservatezza dei dati

  • – Rigorosa riservatezza dell’identità degli autori della segnalazione, delle persone interessate e delle informazioni raccolte da tutti i destinatari della segnalazione, garantite dalle procedure attuate per raccogliere tali avvisi.
  • – Divieto di divulgazione di informazioni che potrebbero identificare il whistleblower, tranne che all’autorità giudiziaria, con il consenso di tale soggetto a pena di 2 anni di reclusione e 30.000 euro di multa.
  • – Divieto di sanzioni e discriminazioni per il dipendente che ha segnalato un avvertimento.
  • – Whistleblower non può essere escluso da una procedura di assunzione, dall’accesso a uno stage o da un periodo di formazione. Non può essere licenziati o sottoposti a una misura discriminatoria: diversamente il dipendente può adire il tribunale di prima istanza.
  • – 15.000 di multa per chiunque ostacoli la trasmissione di una segnalazione alle persone e agli organismi competenti.