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Proseguendo l’analisi sul contratto di distribuzione in Francia e, in particolare, focalizzandoci sulla CLAUSOLA DI ESCLUSIVA, faccio presente come, per essere legittima, la clausola di esclusività deve soddisfare due condizioni:

deve essere determinata o determinabile quanto all’ambito territoriale ove si applica (CA Parigi 26-9-1991: RJDA 12/91 n° 1014) e limitata nel tempo (Cass. com. 2-12-1969: D. 1970.203);

Violazione dell’esclusività

1. Violazione da parte di terzi. Il beneficiario di una clausola di esclusività può esigere da qualsiasi terzo che venda i prodotti coperti dalla clausola di esclusività nel suo territorio di risarcirlo del pregiudizio causatogli dalle vendite che ivi effettuate (C. com. art. L 442-2).

A tal fine, il beneficiario della clausola di esclusività deve dimostrare che il terzo era a conoscenza di tale esclusività e tuttavia l’ha deliberatamente ignorata (cfr Cass. Com. 22-2-1967: Boll. Civ. III p. 81; CA Aix 14-10-1958: JCP G 1959.II.10924; CA Paris 24-1-1983: D. 1983.IR.421, nota Serra).

Il fornitore che ha concesso l’esclusiva deve inoltre assicurarsi che sia rispettata dai terzi ai quali l’ha concessa (Cass. Com. 20-2-2007 n° 04-17.752: RJDA 12/07 n° 1219; Cass. Com. 20-9-2016 n° 13-15.935: Boll. Civ. IV n° 117; Cass. Com. 8-6-2017 n° 15-26.755 DF: RJDA 2/08 n° 117).

2. Violazione da parte del fornitore. Quando il fornitore stesso disattende l’esclusività, è esposto
al risarcimento del danno in favore del proprio distributore, fatta salva l’eventuale risoluzione del
contratto nel caso in cui l’esclusività fosse stata determinante nella formazione del contratto
(Cass .com. 9-2-1966: Boll. civ. III n° 88).

Nello specifico, portando qualche esempio, viola l’esclusività il fornitore che:

  • pubblica sulla stampa regionale, all’insaputa del suo distributore, un annuncio pubblicitario apparentemente destinato a provvedere alla sua sostituzione ma che, comunque, viola l’esclusività in parte del territorio assegnato (Cass. com. 18 -1-1967: Boll. Civ. III p. 21; nello stesso senso, Cass. Com. 12-11-1996: RJDA 3/97 n° 343);
  • esso stesso vende i propri prodotti direttamente ai clienti o ai concorrenti del proprio distributore nel settore a questi riservato (Cass. com. 9-2-1966; Cass. com. 31-5-1983: Boll. civ. IV n. ° 165) o sotto forma di società di cui ha acquisito il controllo (CA Paris 9-6-1995: DA 1995.20);
  • non adotta le misure necessarie affinché il suo ex distributore cessi di utilizzare la pubblicità del proprio marchio e di essere rifornito da altri distributori limitrofi (Cass. com. 4-2-1986; rappr. Cass. com. 8-6-2017 n. ° 15-26.755 FD: RJDA 1/18 n° 117);
  • concede a un terzo, in corso di contratto, un diritto di distribuzione nel settore riservato al distributore esclusivo (Cass. com. 3-11-2004 n° 1524: RJDA 5/05 n° 539).

Tuttavia, il fornitore rimane autorizzato ad effettuare vendite per riparazioni in favore di un appaltatore che esegue lavori per conto e nei locali del fornitore (Cass. Com. 15-5-1973: Boll. Civ. IV p. 154) o a vendere direttamente allorquando non viene pagato dal distributore perché si avvale in tal modo dell’eccezione di inadempimento; gli è, comunque, preclusa tale possibilità, quando effettua tali operazioni per scegliere altro distributore esclusivo senza aver, prima, gito per far pronunciare la risoluzione giudiziale dell’accordo.

Avvocato Luca Membretti

Autore Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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