Proseguendo l’analisi sul contratto di distribuzione in Francia e, in particolare, focalizzandoci sulla CLAUSOLA DI ESCLUSIVA, faccio presente come, per essere legittima, la clausola di esclusività deve soddisfare due condizioni:
deve essere determinata o determinabile quanto all’ambito territoriale ove si applica (CA Parigi 26-9-1991: RJDA 12/91 n° 1014) e limitata nel tempo (Cass. com. 2-12-1969: D. 1970.203);
Violazione dell’esclusività
1. Violazione da parte di terzi. Il beneficiario di una clausola di esclusività può esigere da qualsiasi terzo che venda i prodotti coperti dalla clausola di esclusività nel suo territorio di risarcirlo del pregiudizio causatogli dalle vendite che ivi effettuate (C. com. art. L 442-2).
A tal fine, il beneficiario della clausola di esclusività deve dimostrare che il terzo era a conoscenza di tale esclusività e tuttavia l’ha deliberatamente ignorata (cfr Cass. Com. 22-2-1967: Boll. Civ. III p. 81; CA Aix 14-10-1958: JCP G 1959.II.10924; CA Paris 24-1-1983: D. 1983.IR.421, nota Serra).
Il fornitore che ha concesso l’esclusiva deve inoltre assicurarsi che sia rispettata dai terzi ai quali l’ha concessa (Cass. Com. 20-2-2007 n° 04-17.752: RJDA 12/07 n° 1219; Cass. Com. 20-9-2016 n° 13-15.935: Boll. Civ. IV n° 117; Cass. Com. 8-6-2017 n° 15-26.755 DF: RJDA 2/08 n° 117).
2. Violazione da parte del fornitore. Quando il fornitore stesso disattende l’esclusività, è esposto
al risarcimento del danno in favore del proprio distributore, fatta salva l’eventuale risoluzione del
contratto nel caso in cui l’esclusività fosse stata determinante nella formazione del contratto
(Cass .com. 9-2-1966: Boll. civ. III n° 88).
Nello specifico, portando qualche esempio, viola l’esclusività il fornitore che:
- pubblica sulla stampa regionale, all’insaputa del suo distributore, un annuncio pubblicitario apparentemente destinato a provvedere alla sua sostituzione ma che, comunque, viola l’esclusività in parte del territorio assegnato (Cass. com. 18 -1-1967: Boll. Civ. III p. 21; nello stesso senso, Cass. Com. 12-11-1996: RJDA 3/97 n° 343);
- esso stesso vende i propri prodotti direttamente ai clienti o ai concorrenti del proprio distributore nel settore a questi riservato (Cass. com. 9-2-1966; Cass. com. 31-5-1983: Boll. civ. IV n. ° 165) o sotto forma di società di cui ha acquisito il controllo (CA Paris 9-6-1995: DA 1995.20);
- non adotta le misure necessarie affinché il suo ex distributore cessi di utilizzare la pubblicità del proprio marchio e di essere rifornito da altri distributori limitrofi (Cass. com. 4-2-1986; rappr. Cass. com. 8-6-2017 n. ° 15-26.755 FD: RJDA 1/18 n° 117);
- concede a un terzo, in corso di contratto, un diritto di distribuzione nel settore riservato al distributore esclusivo (Cass. com. 3-11-2004 n° 1524: RJDA 5/05 n° 539).
Tuttavia, il fornitore rimane autorizzato ad effettuare vendite per riparazioni in favore di un appaltatore che esegue lavori per conto e nei locali del fornitore (Cass. Com. 15-5-1973: Boll. Civ. IV p. 154) o a vendere direttamente allorquando non viene pagato dal distributore perché si avvale in tal modo dell’eccezione di inadempimento; gli è, comunque, preclusa tale possibilità, quando effettua tali operazioni per scegliere altro distributore esclusivo senza aver, prima, gito per far pronunciare la risoluzione giudiziale dell’accordo.