La Corte d’appello amministrativa di Parigi definisce la nozione di “sovvenzione pubblica” ai sensi delle disposizioni sul credito d’imposta per la ricerca. CAA Parigi 18-2-2022 n° 19PA01989
Le sovvenzioni pubbliche ricevute dalle imprese per operazioni che danno diritto al credito d’imposta per la ricerca (CIR) devono essere dedotte dalla base di calcolo di questo credito d’imposta, sia che siano definitivamente acquisite da esse o rimborsabili (CGI art. 244 quater B, III).
In mancanza di una definizione giuridica e giurisprudenziale della nozione di “sovvenzione pubblica” ai sensi delle disposizioni relative alla RTC, la Corte amministrativa d’appello di Parigi ha stabilito che qualsiasi aiuto versato in vista o in contropartita di un progetto di ricerca, risultante dall’utilizzo di risorse ricevute obbligatoriamente e senza contropartita, che l’aiuto sia versato da un’autorità amministrativa o da un ente privato con una missione di servizio pubblico, deve essere considerato come tale.
Nella specie, la prima sovvenzione in questione proveniva dai proventi di un apposito onere parafiscale riscosso agli operatori del settore da un comitato professionale incaricato di una missione di servizio pubblico. La seconda era stata corrisposta da un’organizzazione interprofessionale incaricata di una missione di servizio pubblico le cui azioni erano finanziate dai proventi di un contributo volontario obbligatorio versato dagli attori economici coinvolti nelle attività rappresentate nell’ambito dell’organizzazione interprofessionale. I fondi utilizzati per finanziare ciascuna di queste sovvenzioni erano quindi obbligatori per gli attori del settore, che li pagavano a titolo gratuito.