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contratto di distribuzione

Contratti di Distribuzione Commerciale Internazionale

Inizio col ricordare come in Francia, l’accordo di distribuzione selettiva (“DISTRIBUTION SÉLECTIVE”) è un accordo con il quale un fornitore/produttore, volendo preservare la reputazione dei propri prodotti, si impegna a vendere i beni o servizi contrattuali, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri definiti, e con il quale tali distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a distributori non autorizzati nel territorio loro riservato (Esenzione Reg. 330/2010 CE del 20-4-2010 art. 1, 1-e).

Quando si parla di DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA si fa riferimento a quella clausola con cui il produttore riconosce al distributore che quest’ultimo sarà l’unico ad avere il diritto di vendere i prodotti in questione su un territorio definito. Si raccomanda di stipulare espressamente questa clausola di esclusiva perché i tribunali ne valutano rigorosamente l’esistenza (Cass. com. 19-11-2002 n° 1878: RJDA 5/03 n° 482; CA Parigi 8-9-1995: GP 1996.som.421; CA Lione 20-2-2003 n° 01/03835: RJDA 11/03 n° 1055; per un esempio di riconoscimento dell’esistenza di un’esclusiva tacitamente concordata, Cass. com. 3-7-2001: RJDA 1/02 n° 35).

Regime di distribuzione esclusiva

Informazioni precontrattuali per il distributore

Il fornitore che, con un contratto concluso nel comune interesse, mette a disposizione del distributore, al quale richiede un impegno esclusivo, il proprio nome commerciale, il proprio marchio o la propria insegna deve, almeno venti giorni prima della conclusione del contratto, fornire a quest’ultimo informazioni veritiere che gli permettano di impegnarsi con piena cognizione di causa (C. com. art. L 330-3, R 330-1 e R 330-2, che definisce il contenuto del documento e che punisce la mancata comunicazione con una multa di 1.500 euro).

Tale obbligo, qualificato come legge di polizia (CA Parigi 25-10-2011 n° 10/24023: RDC 2012.563 obs. Racine; contra, CA Parigi 30-11-2001: Lettre distrib. février 2002 p. 2), importa che che:

  1. le parti sono vincolate da clausole che prevedano, da un lato, la messa a disposizione dell’insegna, del nome o del marchio e, dall’altro, un impegno di esclusività per l’esercizio dell’attività in questione (Cass. com. 10-2-1998: RJDA 6/98 n° 705: applicazione ad un contratto di locazione di gestione; CA Toulouse 3-12-2002 n° 01/05142: D. 2003.som.2432 obs. Ferrier: applicazione a un contratto che faceva riferimento a un’appendice contenente i due obblighi reciproci; CA Paris 2-10-2013 No. 10/19115: RJDA 4/14 No. 322: applicazione a un contratto di gestione della locazione accoppiato a un contratto di franchising anche se l’obbligo di informazione era rispettato per questo contratto);
  2. l’impegno, anche di quasi-esclusività, si riferisce ai prodotti oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che il distributore abbia la possibilità di esercitare attività non concorrenziali (Cass. com. 19-1-2010 n. 09-10.980: RJDA 5/10 n. 495; CA Paris 2-10-2013;)
  3. un contratto corrispondente alle suddette caratteristiche viene concluso con un distributore, sia esso un franchisee o un rivenditore (Cass. com. 21-2-2012 No. 11-13.653: RJDA 8-9/12 No. 762) e non appena un nuovo distributore sostituisce il distributore iniziale (Cass. com. 21-2- 2012).
  4. L’obbligo si considera soddisfatto se le informazioni richieste dalla legge sono state comunicate prima della conclusione definitiva dell’accordo, indipendentemente dal fatto che il contratto prevedesse l’entrata in vigore in una data anteriore

Quando tale non viene rispettato, il distributore può richiedere:

  1. Che venga dichiarata la nullità del contratto se prova che il suo consenso è stato viziato ed estorto a causa di mancanza dell’informazione preventiva (sull’esistenza del vizio: Cass. com. 13-6-2018 n° 17-10.618 FD: RJDA 8-9/18 n° 635 som. CA Versailles 16-1-2018 n° 16/01300 : RJDA 8-9/18 n° 636 ; CA Paris 15-2-2018 n° 15/10648 : RJDA 6/18 n° 494 ; sull’assenza di un difetto : Cass. com. 16-5-2000 : RJDA 11/00 n° 974 ; Cass. com. 7-7-2004 n° 1164 : RJDA 1/05 n° 25 ; Cass. com. 21-6-2016 n° 15-10.029 : RJDA 10/16 n° 679) o dell’insufficienza o inesattezza delle informazioni (Cass. com. 12-6-2012 n° 11-19.047 : D. 2012. 2079 nota Disseaux; CA Paris 22-5-2008 n° 06/17959: RJDA 11/08 n° 1112; CA Montpellier 21-10-2014 n° 13/03206 e 13/03207).
  2. I danni, se subisce un danno, indipendentemente dal fatto che il fornitore non vizi il suo consenso (Cass. com. 7-3-1995: RJDA 7/95 n° 836; CA Paris 3-2- 1994: RJDA 7/94 n° 796 , concedendo 20 milioni di franchi e, in appello, Cass. Com. 30-1-1996: RJDA 6/96 n° 776), ma in caso di frode da parte del fornitore, solo se il danno subito non è imputabile esclusivamente al distributore (Cass. com. 27-1-2009 n° 07-21.616: RJDA 5/09 n° 419).

Il danno risarcibile è quello derivante dalla perdita della possibilità di non contrarre o di contrarre a condizioni più vantaggiose e non da quello di ottenere i guadagni attesi (Cass. Com. 25-11-2014 n° 13- 24.658: RJDA 10/15 n° 646: annullamento della sentenza che aveva riparato la perdita della possibilità di riscuotere la somma figurante nelle previsioni).

 

Contratti di Distribuzione in Francia: Le tipologie

Contratto di Approvvigionamento Esclusivo

  • Un contratto di fornitura esclusiva è un contratto con il quale un rivenditore si impegna nei confronti di un fornitore ad acquistare alcuni prodotti specifici solo da quest’ultimo, a volte anche per una determinata quantità, in cambio di vantaggi di prezzo e assistenza alla rivendita in varie forme.
  • Tuttavia, il fornitore rimane libero di rifornire altri rivenditori nella stessa area di vendita e allo stesso livello di distribuzione.
  • Questo permette al fornitore di garantire canali di distribuzione affidabili e sostenibili, soprattutto nel settore della vendita al dettaglio.
Nota: In generale, un contratto di fornitura esclusiva è allegato ad altre forme di contratto di distribuzione.

Contratto di Concessione (distribuzione) Esclusiva

  1. Parti: il contratto è concluso tra un fornitore chiamato concedente e un rivenditore chiamato concessionario.
  2. Oggetto: In base a questo contratto di distribuzione a tempo limitato, il concedente si impegna a fornire i propri prodotti esclusivamente, in un territorio delimitato e per un determinato periodo, al proprio concessionario. Viceversa, il concessionario si impegna ad approvvigionarsi esclusivamente dal fornitore.

La particolarità del contratto di concessione in esclusiva risiede nella reciproca esclusività:

  • Esclusività della fornitura territoriale lato concedente, che consente di concedere un monopolio di rivendita al concessionario nel territorio ad esso riservato, comportando così il riconoscimento di una zona protetta.
  • Esclusività della fornitura da parte del concessionario che rimane comunque un commerciante indipendente.

Obbligo di consegna:

In questo caso si applica la legge generale sulle vendite, per cui è richiesto al concedente di consegnare i prodotti oggetto del contratto nei termini concordati.

Parimenti, il concedente deve garantire il concessionario contro lo sfratto e contro i vizi occulti.

  • Obbligo di rispettare e far rispettare l’area geografica esclusivamente riservata al concessionario.
  • Obbligo di conformità: il concedente è tenuto a rispettare l’esclusività concessa al proprio concessionario che implica l’obbligo di fornire prodotti conformi in quantità e qualità.
  • Obbligo di assistenza tecnica, commerciale ed eventualmente finanziaria.
  • Obbligo di consulenza e assistenza del concedente.
  • Garanzia contrattuale su tutta la rete: permette al cliente di poter rivolgersi a tutta la rete di concessionari per ottenere la riparazione dei prodotti.
  • Obbligo di mettere a disposizione il marchio: il concedente deve conferire al proprio licenziatario, l’uso del proprio marchio (senza assumere la forma di un contratto di licenza).
  • Obbligo di creare uno stile di vendita con la pubblicità – sviluppo di una strategia pubblicitaria comune a tutta la rete.
  • Obbligo di rispettare l’esclusività: divieto di rivendere per proprio conto un prodotto simile a quello oggetto del contratto, di ottenere forniture da terzi e di non rispettare l’area geografica delimitata.
  • Obbligo di costituire uno stock dei prodotti oggetto del contratto.
  • Obbligo di fissare liberamente un prezzo di rivendita per i prodotti.
  • Obbligo di rispettare l’eventuale clausola oggettiva (prestazione) che può assumere la forma di clausole di quota, minimo e coefficiente di penetrazione.
  • Obbligo di non rivelare informazioni relative al concedente o sulla rete di distribuzione
    di cui fa parte.

Contratto di Distribuzione Selettiva

Dal regolamento n° 330/2010 del 20 aprile 2010 risulta che il contratto di distribuzione selettiva è “il contratto con il quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri [qualitativi] definiti, e in cui tali distributori si impegnano a non non vendere questi beni o servizi a distributori non autorizzati”.

Distinzione da altri contratti di distribuzione:

Selezione qualitativa:

  • Il fornitore della rete di distribuzione determina un certo numero di condizioni di selezione qualitativa, che designano astrattamente i distributori in grado di commercializzare i suoi prodotti.
  • A un certo numero di condizioni e secondo una determinata soglia, il diritto dell’Unione europea riconosce la liceità della selezione quantitativa (con un numero chiuso) che limita il numero di rivenditori indipendentemente dal campo della distribuzione.
  • Il contratto non prevede alcuna esclusiva, né territoriale né di fornitura ed il distributore può ottenere forniture dai concorrenti.
    • Rispetto al contratto di franchising: il contratto di distribuzione selettiva non propone di riprodurre il modello di business del fornitore.
  • In generale, il contratto di distribuzione selettiva è usato per prodotti di lusso o di alta tecnologia.
  • Il marchio non viene trasferito.
    • Rispetto al contratto di concessione: il contratto di distribuzione selettiva non include l’esclusività. Tuttavia, il requisito qualitativo comporta necessariamente una selezione quantitativa.

In pratica, si aggiunge un numerus clausus alla lista di criteri qualitativi.

 

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NELLA SCELTA DEL DISTRIBUTORE

Il fornitore è libero di scegliere il distributore senza dover motivare la sua decisione o comunicare i criteri secondo i quali questa scelta è fatta (Cass. com. 7-4-1998 n° 96-13.219 : D. 1998.332 oss. D. Ferrier).Non è tenuto, in virtù del requisito della buona fede fin dalla fase precontrattuale, a selezionare i suoi distributori sulla base di criteri definiti e fissati oggettivamente (Cass. com. 27-3-2019 n° 17-22.083 FS-PB: RJDA 10/19 n° 616). Ma la sua decisione non deve costituire un accordo, un abuso di posizione dominante o un abuso di diritto (CA Paris 19-10-2016 n° 14/07956: JCP E 2016.1007, nota Wilhelm).

Perché vi sia abuso, deve essere dimostrato che il fornitore ha modificato i criteri a danno di un determinato distributore (Cass. Com. 1-3-2011 n° 10-12.144: D. 2012.583 nota Ferrier). La sua scelta non è abusiva se si basa su uno studio che stabilisce che la creazione di nuovi punti vendita in eccedenza potrebbe comportare costi aggiuntivi sia per il fornitore che per i consumatori (CA Parigi 2-10-1995: GP 1997.36 concl. Cizardin) ma lo è se non valuta il sito di marketing con obiettività, mentre il distributore dimostra di mantenere, decorare con cura i locali e di realizzare un fatturato in costante aumento nella vendita dei prodotti del produttore (CA Versailles 5-10- 1995: GP 1996.som.142).

PROTEZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE.

Il produttore può ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto che qualsiasi persona impegnata in attività di produzione, distribuzione o servizio partecipi direttamente o indirettamente alla violazione del divieto di rivendita al di fuori della rete da parte del distributore vincolato da un accordo di distribuzione selettiva o esclusiva esentato in base alle norme applicabili del diritto della concorrenza (C. com. art. L 442-2).

Quando il produttore è rappresentato in diversi paesi da tante filiali quanti sono i paesi, queste diverse filiali formano una rete unica e ciascuna di queste filiali ha il diritto di agire contro coloro che violano la rete (Cass. com. 11-1-2005 n° 63: RDC 2005.768 obs. Behar-Touchais).

Il produttore che cita in giudizio il distributore non autorizzato deve provare che il suo sistema di distribuzione considerato in tutti gli accordi relativi è legittimo, il che implica essenzialmente stabilire la compatibilità della rete con le regole della libera concorrenza (Cass. com. 27-10-1992, 2a e 3a specie: RJDA 1/93 n° 18). La stessa prova è richiesta nel caso di un’azione cautelare contro un distributore non autorizzato in base all’articolo 873 del codice di procedura civile (Cass. com. 27-10-1992, 1° caso: RJDA 1/93 n. 18; CA Parigi 2-2-2016 n. 15/01542: RJDA 7/16 n. 524).

QUALI SONO LE REGOLE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA NELL’UE?

Per quanto riguarda il diritto della concorrenza dell’UE, la protezione dei beni di lusso è valida con i seguenti chiarimenti (CGUE 6-12-2017 aff. 230/16 : RJDA 2/18 n° 116):

  • la scelta dei rivenditori deve essere fatta sulla base di criteri oggettivi di natura qualitativa, stabiliti in modo uniforme nei confronti di tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e i criteri stabiliti non devono andare oltre il necessario;
  • una clausola volta principalmente a preservare l’immagine dei prodotti di lusso può vietare ai distributori autorizzati di tali prodotti di utilizzare in modo visibile piattaforme terze per la vendita su Internet dei prodotti oggetto del contratto, a condizione che tale clausola sia volta a preservare l’immagine di lusso di tali prodotti, che sia fissata in modo uniforme e applicata in modo non discriminatorio e che sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, il che spetta al giudice del rinvio verificare;
  • il divieto per i membri di un sistema di distribuzione selettiva di beni di lusso, che operano come distributori sul mercato, di utilizzare visibilmente imprese terze per le vendite su Internet non costituisce una restrizione della clientela ai sensi dell’articolo 4, b del regolamento (UE) n. 330/2010 del 20 aprile 2010 o una restrizione delle vendite passive agli utilizzatori finali ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di tale regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.
VIOLAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DA PARTE DEL DISTRIBUTORE NON AUTORIZZATO

Il distributore non autorizzato è responsabile della violazione della rete di distribuzione selettiva:

  • quando si è rifornito da un distributore autorizzato, mentre a quest’ultimo è stato vietato di vendere i prodotti del fornitore a terzi non appartenenti alla rete (Cass. com. 21-3-1989: Bull. civ. IV p. 65 n° 98; CA Dijon 19-9-1989: Bull. inf. C. cass. 1990/302 p. 15; CA Paris 1-10-1997: D. 1998.445 nota Malaurie-Vignal);Il produttore può, al fine di stabilire la prova dell’origine del prodotto, e quindi la colpa del rivenditore non autorizzato nella sua fornitura, chiedere al giudice di ordinare a quest’ultimo di comunicare le fatture corrispondenti alle sue consegne (Cass. com. 7-3-1989: BRDA 7/89 p. 7; Cass. com. 25-4-2001: Boll. civ. IV n° 77).L’esistenza di società intermediarie, al di fuori della rete, al fine di nascondere l’identità del distributore autorizzato, fornitore del rivenditore non autorizzato, non può impedire la condanna di quest’ultimo (Cass. com. 27-10-1992, 1a, 2a e 3a specie: RJDA 1/93 n. 20), sia che queste società abbiano un’attività reale sia che non lo abbiano (società di comodo).
  • se ha venduto prodotti appartenenti ad una rete di distribuzione selettiva la cui confezione recava la dicitura “Può essere venduta solo da distributori autorizzati” perché tale dicitura è idonea a promuovere la vendita di tali prodotti (Cass. com. 27-10-1992, 1ª, 2ª e 3ª specie: RJDA 1/93 n. 20; Cass. com. 23-2-1993: RJDA 6/93 n. 493; nello stesso senso, Cass. com. 21-6-1994, 2ª specie: RJDA 12/94 n. 1276);Il fatto di mantenere questa menzione costituisce una pubblicità ingannevole perché può indurre a credere che il rivenditore sia autorizzato (Cass. com. 27-10-1992, 4° caso: RJDA 1/93 n° 20; Cass. com. 24-11-1992, 5° caso: RJDA 1/93 n° 20; Cass. com. 9-3-1993).
  • anche se non ha agito con colpa, sulla sola base dell’importanza del danno (Cass. com. 18-10-1994: RJDA 2/95 n° 235);
  • quando il venditore ha commercializzato i prodotti del produttore utilizzando la pratica del “marchio di richiamo”, cioè attirando il consumatore con la pubblicità dei prodotti con il marchio del produttore anche se il venditore ne aveva solo una piccola quantità (Cass. com. 19-5-1998: RJDA 10/98 n° 1098).Quanto sopra non si applica se il distributore può giustificare una fonte di approvvigionamento immediato e legittimo per questi prodotti (Cass. com. 23-2-1993: RJDA 6/93 n° 493). Infatti, il distributore non autorizzato può essere esonerato provando che il prodotto è stato regolarmente acquistato attraverso una rete parallela o da un altro distributore autorizzato (Cass. com. 26-1-1999: RJDA 3/99 n° 278; su un acquisto regolare, Cass. com. 31-3-2015 n° 14-12.272 F-D: JCP E 2015.1386 nota Bories) ma non deve provare il regolare acquisto da parte del venditore a cui si è rivolto (Cass. com. 25-4-2001: RJDA 11/01 n° 1094).
GIURISDIZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI VENDITA AL DI FUORI DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA

Un’azione di responsabilità per la violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva derivante dall’offerta, su siti web operanti in diversi Stati membri, di prodotti oggetto di tale rete rientra nella competenza del giudice del luogo in cui si è verificato il danno; tale luogo deve essere considerato il territorio dello Stato membro che tutela tale divieto di vendita mediante l’azione in questione, territorio in cui l’attore sostiene di aver subito una riduzione delle sue vendite (CGUE 21-12-2016 aff. 618/15 : JCP E 2018.1131 n° 7 obs. Mainguy; Cass. com. 5-7-2017 n° 14-16.737 FS-PBI : RJDA 12/17 n° 855).

VIOLAZIONE DEL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE – RISOLUZIONE

Il fornitore può, oltre al risarcimento della sua perdita, risolvere il contratto di distribuzione. Il suo recesso è giustificato in caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del distributore (Cass. com. 10-5-1994: RJDA 8-9/94 n° 920; Cass. com. 18-3-1997: RJDA 7/97 n° 874; CA Paris 23-10-1995: RJDA 2/96 n° 213) o in caso di necessità di ristrutturazione della rete (Cass. com. 21-6-2016 n° 15-10.438 F-D: RJDA 11/16 n° 776; CA Paris 6-2-1997, 1° esp. D. 1998.som.335 obs. Ferrier). Ma il recesso è illecito se la riorganizzazione invocata dal fornitore ha il solo scopo di “sfrattare” un distributore al quale non può essere attribuito alcun inadempimento contrattuale (CA Parigi 22-11-1994, 1a specie: D. 1997.som.62 oss. Ferrier).

Per approfondire le differenze tra contratto di agenzia e distribuzione nel contesto internazionale Italia-Francia, consulta la nostra guida dedicata.

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