Contratto di Approvvigionamento Esclusivo
Un contratto di fornitura esclusiva è un contratto con il quale un rivenditore si impegna nei confronti di un fornitore ad acquistare alcuni prodotti specifici solo da quest’ultimo, a volte anche per una determinata quantità, in cambio di vantaggi di prezzo e assistenza alla rivendita in varie forme.
Tuttavia, il fornitore rimane libero di rifornire altri rivenditori nella stessa area di vendita e allo stesso livello di distribuzione.
Questo permette al fornitore di garantire canali di distribuzione affidabili e sostenibili, soprattutto nel settore della vendita al dettaglio.
Nota: In generale, un contratto di fornitura esclusiva è allegato ad altre forme di contratto di distribuzione.
Contratto di Concessione (distribuzione) Esclusiva
Parti: il contratto è concluso tra un fornitore chiamato concedente e un rivenditore chiamato concessionario.
Oggetto: In base a questo contratto di distribuzione a tempo limitato, il concedente si impegna a fornire i propri prodotti esclusivamente, in un territorio delimitato e per un determinato periodo, al proprio concessionario.
Viceversa, il concessionario si impegna ad approvvigionarsi esclusivamente dal fornitore.
La particolarità del contratto di concessione in esclusiva risiede nella reciproca esclusività:
- Esclusività della fornitura territoriale lato concedente, che consente di concedere un monopolio di rivendita al concessionario nel territorio ad esso riservato, comportando così il riconoscimento di una zona protetta.
- Esclusività della fornitura da parte del concessionario che rimane comunque un commerciante indipendente.
Obbligo di consegna:
In questo caso si applica la legge generale sulle vendite, per cui è richiesto al concedente di consegnare i prodotti oggetto del contratto nei termini concordati.
Parimenti, il concedente deve garantire il concessionario contro lo sfratto e contro i vizi occulti.
- Obbligo di rispettare e far rispettare l’area geografica esclusivamente riservata al concessionario.
- Obbligo di conformità: il concedente è tenuto a rispettare l’esclusività concessa al proprio concessionario che implica l’obbligo di fornire prodotti conformi in quantità e qualità.
- Obbligo di assistenza tecnica, commerciale ed eventualmente finanziaria.
- Obbligo di consulenza e assistenza del concedente.
- Garanzia contrattuale su tutta la rete: permette al cliente di poter rivolgersi a tutta la rete di concessionari per ottenere la riparazione dei prodotti.
- Obbligo di mettere a disposizione il marchio: il concedente deve conferire al proprio licenziatario, l’uso del proprio marchio (senza assumere la forma di un contratto di licenza).
- Obbligo di creare uno stile di vendita con la pubblicità – sviluppo di una strategia pubblicitaria comune a tutta la rete.
- Obbligo di rispettare l’esclusività: divieto di rivendere per proprio conto un prodotto simile a quello oggetto del contratto, di ottenere forniture da terzi e di non rispettare l’area geografica delimitata.
- Obbligo di costituire uno stock dei prodotti oggetto del contratto.
- Obbligo di fissare liberamente un prezzo di rivendita per i prodotti.
- Obbligo di rispettare l’eventuale clausola oggettiva (prestazione) che può assumere la forma di clausole di quota, minimo e coefficiente di penetrazione.
- Obbligo di non rivelare informazioni relative al concedente o sulla rete di distribuzione
di cui fa parte.
Contratto di Distribuzione Selettiva
Dal regolamento n° 330/2010 del 20 aprile 2010 risulta che il contratto di distribuzione selettiva è “il contratto con il quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri [qualitativi] definiti, e in cui tali distributori si impegnano a non non vendere questi beni o servizi a distributori non autorizzati”.
Distinzione da altri contratti di distribuzione:
Selezione qualitativa:
Il fornitore della rete di distribuzione determina un certo numero di condizioni di selezione qualitativa, che designano astrattamente i distributori in grado di commercializzare i suoi prodotti.
A un certo numero di condizioni e secondo una determinata soglia, il diritto dell’Unione europea riconosce la liceità della selezione quantitativa (con un numero chiuso) che limita il numero di rivenditori indipendentemente dal campo della distribuzione.
Il contratto non prevede alcuna esclusiva, né territoriale né di fornitura ed il distributore può ottenere forniture dai concorrenti.
Rispetto al contratto di franchising: il contratto di distribuzione selettiva non propone di riprodurre il modello di business del fornitore.
In generale, il contratto di distribuzione selettiva è usato per prodotti di lusso o di alta tecnologia.
Il marchio non viene trasferito.
Rispetto al contratto di concessione: il contratto di distribuzione selettiva non include l’esclusività. Tuttavia, il requisito qualitativo comporta necessariamente una selezione quantitativa.
In pratica, si aggiunge un numerus clausus alla lista di criteri qualitativi.