franchising in francia

1. L’INTUITU PERSONAE ALLA BASE DEL CONTRATTO DI FRANCHISING

L’affiliato, essendo stato scelto in base all’intuitu personae deve operare personalmente; il contratto può, tuttavia, autorizzarlo a trasferire la sua franchigia alle condizioni stabilite, generalmente con l’approvazione del fornitore. In caso di morte dell’affiliato, i suoi eredi possono continuare il contratto se questo lo prevede. Altrimenti, la natura personale dell’impegno del franchisee lo impedisce.

Quanto all’affiliante, è tenuto a mantenere le condizioni operative fissate nel contratto in uno spirito di collaborazione con l’affiliato (sulla inedita giurisprudenza che richiede tale spirito di collaborazione, Marot, PA 2000 n° 174 p. 4); tale obbligo è imposto al nuovo franchisor che si sostituisce al precedente e che quindi non può modificare gli impegni di quest’ultimo senza il consenso dell’affiliato (Cass. com. 3-1-1996: RJDA 4/96 n° 490 ); l’affiliato deve altresì autorizzare il cambio di affiliante, essendo il contratto di affiliazione concluso intuitu personae, anche in caso di trasferimento universale dei beni dell’affiliante, in particolare mediante fusione o conferimento parziale di beni soggetti al regime di scissione (Cass. com. 3 -6-2008 n° 06-18.007 e n° 06-13.761: RJDA 12/08 n° 1262; Com. Cass. 7-1- 2014 n° 10-18.319: RJDA 3/14 n° 223. som.).

L’affiliante può controllare l’attività dell’affiliato a condizione che non diventi o collaboratore di quest’ultimo, pena l’esposizione ad una proroga del procedimento collettivo (n° 61630 s.), né il suo dirigente di fatto se è una società (cfr. Cass. com. 23-9-2014 n° 12-35.120: RJDA 1/15 n° 17).

Un accordo di franchising può prevedere diritti esclusivi di vendita e fornitura, a condizione che siano conformi alle regole della libera concorrenza (n. 22082). La stipulazione dell’esclusività territoriale non è una condizione di validità del contratto di franchising (Cass. com. 9-11-1993: RJDA 4/94 n° 396) né quella dell’uso esclusivo dell’insegna (CA Paris 12-1-1994: RJDA 7/94 n° 795).

La violazione della clausola di fornitura esclusiva giustifica l’inadempimento del contratto se si dimostra in concreto come l’esclusività fosse essenziale per preservare l’identità e la reputazione della rete di franchising (Cass. com. 10-1-1995: RJDA 5/95 No. 561).

Quando l’affiliante si è riservato il diritto di vendere i suoi prodotti nella zona geografica per la quale ha concesso l’esclusiva all’affiliato, attraverso negozi non in franchising, può farlo solo utilizzando metodi di commercializzazione diversi da quelli contrattualmente concordati con i suoi affiliati (Cass. com. 3- 12-1991: RJDA 1/92 n° 28).

L’affiliante che non ha promesso l’esclusiva può mettere in concorrenza l’affiliato nominando un altro distributore nello stesso bacino di utenza (Cass. com. 30-5-2018 n° 17-14.303 F-D).

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2. COMPENSO DEL FRANCHISEE

Al momento della stipula del contratto, l’affiliato è generalmente tenuto a pagare una quota di iscrizione alla rete in franchising. L’importo di tale onere varia a seconda di vari elementi, in particolare la notorietà del marchio, l’importanza dei servizi offerti dal franchisor (assistenza, formazione, ecc.), la situazione o l’estensione dell’area di concessione e le prospettive. redditività dell’investimento.

A fronte dei benefici derivanti dal contratto (licenza del marchio, spese pubblicitarie sostenute dall’affiliante, ecc.), l’affiliato è generalmente tenuto al pagamento di un canone periodico fisso o valutato in percentuale del proprio fatturato. Molto spesso, la royalty è calcolata in percentuale e varia tra il 2 e il 5% del fatturato, tasse escluse. A volte è decrescente. A volte viene aggiunta una tariffa pubblicitaria.

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3. RINNOVO DEL CONTRATTO

In assenza di disposizioni specifiche sul rinnovo di un contratto di franchising, il suo rinnovo è soggetto alle disposizioni della legge generale sul rinnovo del contratto (n. 16190 e seguenti).

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4. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento, il contratto di franchising può essere risolto in conformità con le norme di diritto comune sull’inadempimento dei contratti (n. 14400).

Così, il contratto si considera risolto:

  • a danno dell’affiliato per inadempimento dei suoi obblighi (CA Parigi 13-11-1984: BRDA 5/85 p. 16; CA Colmar 9-6-1982: D. 1982.553 nota Scoppio; CA Parigi 6-3-1987: GP 1987.som.382 CA Paris 14-2- 1991: RJDA 7/91 No. 584; CA Paris 15-5-2019 No. 17/20051: RJDA 10/19 No. 617) o per recesso anticipato (CA Paris 1-7-2020 No. 18/21756: RJDA 11/20 No. 564); quando il recesso è imputabile al franchisee, l’acquisizione dell’attività del franchisee da parte di un terzo non rende l’acquirente complice del recesso, purché l’acquisizione sia avvenuta senza slealtà e nel rispetto del diritto di prelazione riconosciuto al franchisor (Cass. com. 15-5-2007 n° 744 : RJDA 12/07 n° 1222);
  • a danno del franchisor che non ha fatto sufficiente pubblicità (Cass. com. 12-7-1993: BRDA 17/93 p. 4), che non ha informato il franchisee del suo fallimento (Cass. com. 7-3-2000: RJDA 7-8/00 n° 756) o che, avendo venduto la propria azienda, abbia cessato di prestare il proprio servizio di centrale d’acquisto, sempre che tale servizio sia stato la causa determinante dell’appartenenza dell’affiliato alla rete (Cass. com. 20-5-2003 No. 814: RJDA 8-9/03 No. 827) o che ha trasferito il contratto ad un’altra impresa in virtù di una clausola che la autorizza a farlo ma a condizioni che la modificano (CA Dijon 8- 4-2010 No. 09/00679: JCP E 2010. 1412 nota Dissaux); ma la risoluzione del contratto a danno dell’affiliante è stata rifiutata all’affiliato che sosteneva che l’affiliante era venuto meno ai suoi obblighi, poiché quest’ultimo aveva ridotto i suoi servizi a causa della situazione economica e aveva risarcito i suoi affiliati del danno derivante dalle sue mancanze riducendo del 50% le tariffe degli ultimi due anni (CA Parigi 16-12-1992: RJDA 3/93 n° 214);
  • a reciproco danno di entrambe le parti, quando l’affiliante ha diffuso il suo know-how al di fuori della rete pur dovendo ai suoi affiliati l’esclusività e l’affiliato ha smesso di pagare le sue quote (CA Parigi 16- 6-1993: D. 1993.IR.214).

La risoluzione di un contratto di franchising non comporta, nonostante l’interdipendenza dei contratti, la risoluzione del contratto di locazione concluso tra il franchisor e il franchisee quando risulta dalle circostanze che la locazione è continuata dopo la scadenza del contratto di franchising (Cass. 3e civ. 30-6-2010 n° 09-13.335 : RJDA 11/10 n° 1066).

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