1. L’INTUITU PERSONAE ALLA BASE DEL CONTRATTO DI FRANCHISING
L’affiliato, essendo stato scelto in base all’intuitu personae deve operare personalmente; il contratto può, tuttavia, autorizzarlo a trasferire la sua franchigia alle condizioni stabilite, generalmente con l’approvazione del fornitore. In caso di morte dell’affiliato, i suoi eredi possono continuare il contratto se questo lo prevede. Altrimenti, la natura personale dell’impegno del franchisee lo impedisce.
Quanto all’affiliante, è tenuto a mantenere le condizioni operative fissate nel contratto in uno spirito di collaborazione con l’affiliato (sulla inedita giurisprudenza che richiede tale spirito di collaborazione, Marot, PA 2000 n° 174 p. 4); tale obbligo è imposto al nuovo franchisor che si sostituisce al precedente e che quindi non può modificare gli impegni di quest’ultimo senza il consenso dell’affiliato (Cass. com. 3-1-1996: RJDA 4/96 n° 490 ); l’affiliato deve altresì autorizzare il cambio di affiliante, essendo il contratto di affiliazione concluso intuitu personae, anche in caso di trasferimento universale dei beni dell’affiliante, in particolare mediante fusione o conferimento parziale di beni soggetti al regime di scissione (Cass. com. 3 -6-2008 n° 06-18.007 e n° 06-13.761: RJDA 12/08 n° 1262; Com. Cass. 7-1- 2014 n° 10-18.319: RJDA 3/14 n° 223. som.).
L’affiliante può controllare l’attività dell’affiliato a condizione che non diventi o collaboratore di quest’ultimo, pena l’esposizione ad una proroga del procedimento collettivo (n° 61630 s.), né il suo dirigente di fatto se è una società (cfr. Cass. com. 23-9-2014 n° 12-35.120: RJDA 1/15 n° 17).
Un accordo di franchising può prevedere diritti esclusivi di vendita e fornitura, a condizione che siano conformi alle regole della libera concorrenza (n. 22082). La stipulazione dell’esclusività territoriale non è una condizione di validità del contratto di franchising (Cass. com. 9-11-1993: RJDA 4/94 n° 396) né quella dell’uso esclusivo dell’insegna (CA Paris 12-1-1994: RJDA 7/94 n° 795).
La violazione della clausola di fornitura esclusiva giustifica l’inadempimento del contratto se si dimostra in concreto come l’esclusività fosse essenziale per preservare l’identità e la reputazione della rete di franchising (Cass. com. 10-1-1995: RJDA 5/95 No. 561).
Quando l’affiliante si è riservato il diritto di vendere i suoi prodotti nella zona geografica per la quale ha concesso l’esclusiva all’affiliato, attraverso negozi non in franchising, può farlo solo utilizzando metodi di commercializzazione diversi da quelli contrattualmente concordati con i suoi affiliati (Cass. com. 3- 12-1991: RJDA 1/92 n° 28).
L’affiliante che non ha promesso l’esclusiva può mettere in concorrenza l’affiliato nominando un altro distributore nello stesso bacino di utenza (Cass. com. 30-5-2018 n° 17-14.303 F-D).