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1. DETERMINAZIONE DEL PREZZO E LIBERA CONCORRENZA

Il prezzo dei prodotti venduti dall’affiliante all’affiliato può non essere determinato o determinabile nel contratto di ingresso in rete se si tratta di un contratto quadro.

In cambio del know-how che fornisce, l’affiliante può imporre, senza violare le regole della libera concorrenza, diverse condizioni all’affiliato: clausola di gradimento in caso di cessione; clausola che impone una specifica modalità operativa (obbligo di utilizzare il know-how trasmesso, obbligo di allestire i locali secondo le istruzioni, divieto di cessione del negozio, clausola di fornitura esclusiva con un determinato fornitore (su quest’ultima clausola, Cass. com. 20-12-2017 n° 16-20.501 F-D : RJDA 4/18 n° 313).

Il franchisor può anche imporre al franchisee una clausola di non concorrenza, a condizione che le condizioni di validità siano rispettate. Ad esempio, si è giudicato che una clausola di non concorrenza è quella che obbliga l’affiliato a non utilizzare più i colori della rete e a far ridipingere il suo negozio con altri colori dopo la fine del contratto (CA Paris 1-7-2020 n° 17/21498 : RJDA 11/20 n° 563 : invalidità della clausola non limitata nel tempo).

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2. ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DEL FRANCHISEE. COMUNICAZIONE DI KNOW-HOW E ASSISTENZA – Esempi pratici

L’affiliato deve vendere i prodotti e i servizi dell’affiliante ai clienti secondo i termini che l’affiliante ha fissato e per l’attuazione dei quali deve trasmettere il suo know-how (per un esempio di know-how trasmesso: Cass. Com. 8-6 -2017 n° 15-22.318 FD: RJDA 2/18 n° 118; per esempi di violazione di tale obbligo: CA Paris 29-5-1991: JCP E 1991.pan.817; CA Versailles 2- 7-1991: BRDA 21/91 p. 3) nonché la sua consulenza ed assistenza (Cass. Com. 30-1-1996: RJDA 6/96 n° 776, sanzionando la colpa dell’affiliante impegnata nelle sue ricerche di mercato e disegno di politica commerciale).

Il franchisor è vincolato da un requisito di successo commerciale per tutta la durata del contratto, che deve soddisfare aggiornando il suo know-how, le sue capacità e la sua tecnica, verificando che la loro assimilazione sia adeguatamente effettuata da ciascun franchisee (CA Douai 6-9-2007 n° 06-1777: D. 2007.2303.som. obs. Chevrier).

Nella trasmissione del know-how e nell’assistenza tecnica che esso fornisce allo stesso modo, l’affiliante è esposto ad intervenire nella gestione dell’affiliato: deve quindi stare attento a non porre l’affiliato in una situazione di dipendenza economica (in tal senso si veda l’articolo L 420-2 del Codice del Commercio (MCC n° 21970 s.; ad esempio, Cass. com. 16-12-1997: RJDA 4/98 n° 521: risoluzione del contratto) e di non giungere ad interferire fino a costituire una società di fatto con l’affiliato.

Pertanto, un franchisor è stato considerato il manager di fatto di una società in franchising in liquidazione dei beni perché aveva riunito il personale della società in assenza del direttore d’ufficio di quest’ultima, aveva licenziato un membro di tale personale e aumentato lo stipendio di un altro, e si era proclamato “il capo dell’azienda” (CA Rouen 23-5-1978: JCP G 1979.II.19235, rotto da Cass. com. 9-7-1980: JCP G 1980.IV.361, ma su un altro punto; anche Cass. Com. 9-11-1993: RJDA 4/94 n° 455).

La qualifica di manager di fatto, invece, non è stata attribuita ad un franchisor che aveva raccomandato i prezzi di vendita all’affiliato, obbligato l’impresa affiliata ad informarlo della composizione del suo capitale e dei suoi amministratori, tenuti a rispettare la contabilità o standard tecnici in termini di layout del negozio da lui definiti, ma che non ha tenuto la firma bancaria, non ha emesso buoni di pagamento, non ha assunto, non ha licenziato e non ha esercitato il controllo sulla politica del personale della società in franchising ( CA Orléans 8-3-2001: RJDA 5/01 n° 589).

Ma, salvo disattendere il principio di libertà del commercio e dell’industria, e la libertà di gestione propria di qualsiasi operatore economico, non si può imporre a un franchisor un obbligo di intangibilità della sua politica commerciale per tutto il periodo dei contratti di franchising che avrebbe firmato (CA Paris 2-11-2011 n° 09/03597: D. 2012.584.som. obs. Ferrier).

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3. ESCLUSIVITÀ

Un accordo di franchising può prevedere diritti esclusivi di vendita e fornitura, a condizione che siano conformi alle regole della libera concorrenza. La stipulazione dell’esclusività territoriale non è una condizione di validità del contratto di franchising (Cass. com. 9-11-1993: RJDA 4/94 n° 396) né quella dell’uso esclusivo dell’insegna (CA Paris 12-1-1994: RJDA 7/94 n° 795).

La violazione della clausola di fornitura esclusiva giustifica l’inadempimento del contratto se si dimostra in concreto come l’esclusività fosse essenziale per preservare l’identità e la reputazione della rete di franchising (Cass. com. 10-1-1995: RJDA 5/95 No. 561).

Quando l’affiliante si è riservato il diritto di vendere i suoi prodotti nella zona geografica per la quale ha concesso l’esclusiva all’affiliato, attraverso negozi non in franchising, può farlo solo utilizzando metodi di commercializzazione diversi da quelli contrattualmente concordati con i suoi affiliati (Cass. com. 3- 12-1991: RJDA 1/92 n° 28).

Il franchisor che non ha pattuito l’esclusiva può fare concorrenza all’affiliato nominando un altro distributore nello stesso bacino di utenza (Cass. com. 30-5-2018 n° 17-14.303 F-D).

L’affiliato può vendere i prodotti che ha acquistato a titolo definitivo per proprio conto. È quindi libero di fissare il prezzo di rivendita, potendo l’affiliante comunicare solo prezzi indicativi (C. com. Art. L 442-5) o prezzi massimi per uniformare la rete (CA Paris 16-6- 1993: D 1993.IR.214).

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4. MARCHIO E INSEGNA

L’affiliato può utilizzare il marchio e l’insegna dell’affiliante alle condizioni stabilite nel contratto.
Essendo il marchio un elemento essenziale del contratto, il contratto non può più essere eseguito se viene trasferito dall’affiliante, senza il consenso dell’affiliato (Cass. Com. 31-1-2012 n° 10-27,603: RJDA 5/ 12 n°492).

La clausola che obbliga l’affiliato a mettere a disposizione dell’affiliante l’intera sua banca dati clienti non è illegittima in quanto costituirebbe un obbligo a carico dell’affiliato senza corrispettivo dovuto dall’affiliante non appena quest’ultimo si impegna a non distribuirla a un altro affiliato e di utilizzarlo solo per conto proprio o di una sua controllata nell’interesse dello sviluppo del sito, vetrina del marchio, e ciò con il pieno accordo dell’affiliato (CA Paris 22-5- 2019 n° 17/05279).

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5. NON CONCORRENZA E NON AFFILIAZIONE

Le clausole di non affiliazione o di non concorrenza post-contrattuale sono state ritenute legittime dai giudici solo nella misura in cui sono inerenti al franchising, cioè indispensabili per garantire la protezione del know-how trasmesso – che deve andare a beneficio dei soli membri della rete – e per dare all’affiliante il tempo di installare un affiliato nella zona esclusiva, e a condizione che rimangano
proporzionate all’obiettivo che perseguono (Cass. com. 16-9-2014 n° 13-18.710: RJDA 3/15 n° 230: clausola ingiustificata; CA Paris 16-11-2017 n° 16/16213: JCP E 2018.1087 nota Bories: clausola giustificata).

L’affiliato può anche impegnarsi a non fare concorrenza all’affiliante durante la durata del contratto (CA Paris 6-3-1987: GP 1987.som.382).

La possibilità di includere tali clausole nel contratto è ora confermata dal nuovo articolo 1230 del codice civile, che stabilisce espressamente, dal 1° ottobre 2016 che esse sopravvivono alla risoluzione del contratto. Ma tale sopravvivenza è subordinata al rispetto delle condizioni speciali previste dall’articolo L 341-2 del codice di commercio, perché in quanto norme speciali derogano a
quelle dell’articolo 1230 (C. civ. art. 1105, par. 3 nuovo).

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