Contratti di Distribuzione in Francia: Le tipologie

Contratto di Approvvigionamento Esclusivo

  • Un contratto di fornitura esclusiva è un contratto con il quale un rivenditore si impegna nei confronti di un fornitore ad acquistare alcuni prodotti specifici solo da quest’ultimo, a volte anche per una determinata quantità, in cambio di vantaggi di prezzo e assistenza alla rivendita in varie forme.
  • Tuttavia, il fornitore rimane libero di rifornire altri rivenditori nella stessa area di vendita e allo stesso livello di distribuzione.
  • Questo permette al fornitore di garantire canali di distribuzione affidabili e sostenibili, soprattutto nel settore della vendita al dettaglio.
Nota: In generale, un contratto di fornitura esclusiva è allegato ad altre forme di contratto di distribuzione.

Contratto di Concessione (distribuzione) Esclusiva

  1. Parti: il contratto è concluso tra un fornitore chiamato concedente e un rivenditore chiamato concessionario.
  2. Oggetto: In base a questo contratto di distribuzione a tempo limitato, il concedente si impegna a fornire i propri prodotti esclusivamente, in un territorio delimitato e per un determinato periodo, al proprio concessionario. Viceversa, il concessionario si impegna ad approvvigionarsi esclusivamente dal fornitore.

La particolarità del contratto di concessione in esclusiva risiede nella reciproca esclusività:

  • Esclusività della fornitura territoriale lato concedente, che consente di concedere un monopolio di rivendita al concessionario nel territorio ad esso riservato, comportando così il riconoscimento di una zona protetta.
  • Esclusività della fornitura da parte del concessionario che rimane comunque un commerciante indipendente.

Obbligo di consegna:

In questo caso si applica la legge generale sulle vendite, per cui è richiesto al concedente di consegnare i prodotti oggetto del contratto nei termini concordati.

Parimenti, il concedente deve garantire il concessionario contro lo sfratto e contro i vizi occulti.

  • Obbligo di rispettare e far rispettare l’area geografica esclusivamente riservata al concessionario.
  • Obbligo di conformità: il concedente è tenuto a rispettare l’esclusività concessa al proprio concessionario che implica l’obbligo di fornire prodotti conformi in quantità e qualità.
  • Obbligo di assistenza tecnica, commerciale ed eventualmente finanziaria.
  • Obbligo di consulenza e assistenza del concedente.
  • Garanzia contrattuale su tutta la rete: permette al cliente di poter rivolgersi a tutta la rete di concessionari per ottenere la riparazione dei prodotti.
  • Obbligo di mettere a disposizione il marchio: il concedente deve conferire al proprio licenziatario, l’uso del proprio marchio (senza assumere la forma di un contratto di licenza).
  • Obbligo di creare uno stile di vendita con la pubblicità – sviluppo di una strategia pubblicitaria comune a tutta la rete.
  • Obbligo di rispettare l’esclusività: divieto di rivendere per proprio conto un prodotto simile a quello oggetto del contratto, di ottenere forniture da terzi e di non rispettare l’area geografica delimitata.
  • Obbligo di costituire uno stock dei prodotti oggetto del contratto.
  • Obbligo di fissare liberamente un prezzo di rivendita per i prodotti.
  • Obbligo di rispettare l’eventuale clausola oggettiva (prestazione) che può assumere la forma di clausole di quota, minimo e coefficiente di penetrazione.
  • Obbligo di non rivelare informazioni relative al concedente o sulla rete di distribuzione
    di cui fa parte.

Contratto di Distribuzione Selettiva

Dal regolamento n° 330/2010 del 20 aprile 2010 risulta che il contratto di distribuzione selettiva è “il contratto con il quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri [qualitativi] definiti, e in cui tali distributori si impegnano a non non vendere questi beni o servizi a distributori non autorizzati”.

Distinzione da altri contratti di distribuzione:

Selezione qualitativa:

  • Il fornitore della rete di distribuzione determina un certo numero di condizioni di selezione qualitativa, che designano astrattamente i distributori in grado di commercializzare i suoi prodotti.
  • A un certo numero di condizioni e secondo una determinata soglia, il diritto dell’Unione europea riconosce la liceità della selezione quantitativa (con un numero chiuso) che limita il numero di rivenditori indipendentemente dal campo della distribuzione.
  • Il contratto non prevede alcuna esclusiva, né territoriale né di fornitura ed il distributore può ottenere forniture dai concorrenti.
    • Rispetto al contratto di franchising: il contratto di distribuzione selettiva non propone di riprodurre il modello di business del fornitore.
  • In generale, il contratto di distribuzione selettiva è usato per prodotti di lusso o di alta tecnologia.
  • Il marchio non viene trasferito.
    • Rispetto al contratto di concessione: il contratto di distribuzione selettiva non include l’esclusività. Tuttavia, il requisito qualitativo comporta necessariamente una selezione quantitativa.

In pratica, si aggiunge un numerus clausus alla lista di criteri qualitativi.