conditiones generales

1. CLAUSOLE OPZIONALI
Nella redazione delle CGV si raccomanda anche di aggiungere alcune clausole alle CGV per garantire ulteriormente la relazione con i propri clienti.

Tali clausole possono riguardare in particolare:

  • uno scarico di responsabilità in caso di ritardo nella consegna,
  • il consenso del cliente a un cambiamento di prezzo,
  • la restituzione della merce in caso di mancato pagamento completo (cosiddetta clausola di
    riserva di proprietà),
  • una clausola di forza maggiore,
  • una clausola di giurisdizione o una clausola che determina la legge applicabile.
Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami

2. QUAL È LA DIFFERENZA TRA CGV E CGU?
Le Condizioni Generali d’Uso (CGU) mirano a definire i termini d’uso di un sito web o di un’applicazione mobile. Permettono anche di stabilire la relazione tra l’utente del sito o dell’applicazione e il suo editore.

Qualsiasi persona che naviga su di un sito è considerata un utente. Deve quindi rispettare le CGU del sito anche se non acquista beni o servizi.

Quindi, a differenza delle CGV, che regolano la relazione contrattuale tra l’acquirente e il venditore, le CGU riguardano solo l’uso del sito.

Non c’è nessun obbligo legale di avere CGU per il proprio sito web. Tuttavia, sono anch’esse altamente raccomandate perché le permettono di definire:

  • come creare e gestire un account,
  • le regole e i diritti applicabili alla proprietà intellettuale,
  • i termini di protezione dei dati personali,
  • la limitazione della responsabilità dell’editore in caso di commenti offensivi o razzisti postati da un utente.

Per essere applicabili contro il cliente o l’utente, le CGV e le CGU devono essere espressamente
accettate. L’accettazione può essere ottenuta tramite una casella di controllo.

Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami

3. SCHEMA TIPO

 

Clausola 1: Oggetto e campo di applicazione

Le presenti condizioni generali di vendita (CGV) costituiscono la base della trattativa commerciale e vengono sistematicamente inviate o date a ciascun acquirente per permettergli di effettuare un ordine.

Le condizioni generali di vendita descritte di seguito specificano i diritti e gli obblighi della società (nome della società) e del proprio cliente nel contesto della vendita dei seguenti beni: (il venditore identifica le merci soggette alle CGV).

Qualsiasi accettazione del preventivo/modulo d’ordine, compresa la clausola “Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni generali di vendita allegate”, implica l’accettazione senza riserve da parte dell’acquirente di codeste condizioni generali di vendita.

Il fatto che il venditore non benefici in un dato momento di una qualsiasi delle presenti condizioni generali di vendita non può essere interpretato come una rinuncia al diritto di beneficiare di una qualsiasi delle suddette condizioni in una data successiva.

Clausola 2: Prezzi

I prezzi delle merci vendute sono quelli in vigore il giorno in cui viene accettato l’ordine. Sono denominati in euro e calcolati al netto delle tasse. Di conseguenza, saranno maggiorati dell’aliquota IVA e delle spese di trasporto applicabili il giorno dell’ordine.

L’azienda … (nome dell’azienda) si riserva il diritto di modificare i prezzi praticato in qualsiasi momento.

Tuttavia, si impegna a fatturare la merce ordinata ai prezzi indicati al momento della registrazione dell’ordine.

Clausola 3: Sconti e riduzioni

I prezzi proposti includono gli sconti e le riduzioni che l’azienda (nome dell’azienda) può concedere in base ai propri risultati o all’assunzione di responsabilità da parte dell’acquirente per determinati servizi.

Clausola No. 4: Sconto

Non si concede alcuno sconto in caso di pagamento anticipato.

Clausola n. 5: Termini di pagamento

Il pagamento degli ordini sarà effettuato:
o con assegno o;

  • con carta di credito;
  • se applicabile, indichi gli altri mezzi di pagamento accettati.

I pagamenti saranno effettuati alle seguenti condizioni:

  • Pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della merce o;
  • Pagamento entro 45 giorni dalla fine del mese successivo alla data della fattura o;
  • Pagamento entro 60 giorni dalla data della fattura

Clausola 6: Ritardo di pagamento

In caso di mancato pagamento totale o parziale della merce consegnata alla data di scadenza, l’acquirente deve pagare a… (nome della società) una penalità di mora pari a tre volte il tasso d’interesse legale.

Il tasso d’interesse legale è quello in vigore il giorno della consegna della merce, che sarà rivisto ogni 6 mesi (Ordinanza n°2014-947 del 20 agosto 2014).

Questa penale si calcola sull’importo comprensivo di IVA della somma ancora dovuta e decorre dalla data di scadenza del prezzo senza che sia necessario alcun preavviso di inadempienza.

Oltre alle penalità di ritardato pagamento, qualsiasi somma, incluso il deposito, non pagata alla data di scadenza darà automaticamente luogo al pagamento di una penalità fissa di 40 euro dovuta per le spese di riscossione Articoli 441-10 e D. 441-5 del Codice Commerciale.

Clausola 7: Clausola risolutiva

Se, entro quindici giorni dall’applicazione della clausola “Late payment”, l’acquirente non ha pagato le somme in sospeso, la vendita sarà annullata di diritto e potrà dar luogo al diritto di chiedere i danni alla società… (nome dell’azienda).

Clausola n° 8: Clausola di riserva di proprietà

L’azienda … (nome della società) conserva la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento del prezzo, in capitale e in accessori. A questo proposito, se l’acquirente è soggetto a un recupero giudiziario o a una liquidazione, la società… (nome della società) si riserva il diritto di reclamare, nell’ambito della procedura collettiva, la merce venduta e rimasta non pagata.

Clausola 9: Consegna

La consegna viene effettuata:

  • o consegnando la merce direttamente all’acquirente;
  • o inviando un avviso di disponibilità nel magazzino all’attenzione dell’acquirente;
  • o depositando la merce nel luogo indicato dall’acquirente nel modulo d’ordine.

Il tempo di consegna indicato al momento della registrazione dell’ordine è dato solo a titolo indicativo e non è garantito.
Di conseguenza, qualsiasi ragionevole ritardo nella consegna dei prodotti non darà luogo al beneficio dell’acquirente a:

  • ripartizione dei danni e degli interessi;
  • cancellazione dell’ordine.
  • rischio di trasporto è interamente a carico dell’acquirente.

In caso di merce mancante o danneggiata durante il trasporto, l’acquirente deve formulare tutte le riserve necessarie sul modulo d’ordine al ricevimento di detta merce. Anche queste prenotazioni devono essere confermate per iscritto entro cinque giorni dalla consegna, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’azienda.

Clausola 10: Forza maggiore

L’azienda… (nome della società) non può essere ritenuta responsabile se la mancata esecuzione o il ritardo nell’esecuzione di uno dei suoi obblighi descritti nelle presenti condizioni generali di vendita deriva da un caso di forza maggiore. A questo proposito, la forza maggiore è definita come qualsiasi evento esterno, imprevedibile e irresistibile ai sensi dell’articolo 1148 del Codice Civile.

Clausola 11: Tribunale competente

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione di queste condizioni generali di vendita è soggetta alla legge francese.
In assenza di una risoluzione amichevole, la controversia sarà portata davanti al Tribunale Commerciale … [luogo della sede legale].

Sottoscritto a … [città], su … [data]

… [firma del cliente] … [firma del rappresentante legale della società]

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