impresa in francia

1. ORGANISMO PREPOSTO AL CONTROLLO DEL FONDS DE PERENNITE ECONOMIQUE.

Dal 9 maggio 2020 il controllo del FONDS DE PERENNITE ECONOMIQUE avviene da parte dell’organismo denominato “Contrôle général économique et financier”. Quest’ultimo deve in particolare garantire la regolarità del funzionamento del fondo di sostenibilità: a tal fine può richiedere tutti i documenti e svolgere gli accertamenti che ritiene necessari.

I malfunzionamenti che si ritiene possano pregiudicare il raggiungimento delle finalità proprie del fondo di sostenibilità sono i seguenti:

  • carenze commesse dal fondo nell’utilizzo della sua dotazione (i.e. violazione di disposizioni di legge e statutarie);
  • violazione, da parte del fondo, degli obblighi in materia di redazione e pubblicazione dei conti annuali;
  • il mancato invio da parte del fondo di sostenibilità dei rapporti di attività alla prefettura per due esercizi consecutivi, nonostante la messa in mora ricevuta.

L’intervento dell’Organismo di Vigilanza. Quando rileva tali malfunzionamenti, il Contrôle général économique et financier dovrà:

  • avvisare il fondo di regolarizzare la propria situazione entro 6 mesi;
  • in mancanza, adire l’autorità giudiziaria per lo scioglimento del fondo di sostenibilità; la sua decisione è quindi motivata e notificata al consiglio di amministrazione, al revisore del fondo di sostenibilità e al prefetto nella cui giurisdizione ha sede il fondo di sostenibilità; tale decisione è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, a spese del fondo di sostenibilità.
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2. RAPPORT D’ACTIVITÉ

RAPPORTO DI ATTIVITÀ (Rapport d’activité) REDATTO DAL FONDO.
Ciascun anno il fondo di sostenibilità deve inviare un rapporto di attività, insieme alla relazione del revisore e ai conti annuali, al Contrôle général économique et financier responsabile del controllo. Tale rapporto di attività è sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.

CONTENUTO DEL RAPPORTO DI ATTIVITÀ.
Il Rapporto dovrà contenere, con riferimento al periodo cui si riferisce, i seguenti elementi:

  • un resoconto dell’attività del fondo di sostenibilità, che copre il suo funzionamento interno e le sue relazioni con terzi
  • un resoconto del modo in cui gestisce i titoli o le azioni che compongono la sua dotazione, esercita i diritti di voto e gli altri diritti connessi e utilizza le sue risorse;
  • se del caso, l’elenco delle opere o missioni di interesse generale che il fondo ha realizzato o finanziato, l’importo di queste realizzazioni o finanziamenti e l’elenco dei beneficiari.

COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA.
La relazione di attività, i conti annuali e, se del caso, la relazione del revisore se è stato nominato, sono inviati alla prefettura per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (LRAR), entro sei mesi dalla fine dell’esercizio. Se il Rapporto non viene notificato entro il termine stabilito o se è incompleto, il Contrôle général économique et financier può intimare al fondo di sostenibilità di adempiere a tali obblighi entro un mese.

NOMINA DI UN REVISORE
(commissaire aux comptes – CAC). Il fondo di sostenibilità è tenuto a nominare un revisore quando l’importo totale delle sue risorse supera i 10.000 euro alla fine dell’ultimo anno finanziario.

FORNITURA DI CONTI ANNUALI.
Il fondo deve mettere a disposizione del revisore i suoi conti annuali e il rapporto di attività almeno 45 giorni prima della data della riunione del consiglio di amministrazione convocata per approvarli.

CERTIFICAZIONE DEI CONTI.
Il revisore certifica i conti annuali del fondo di sostenibilità e ne verifica la coerenza con il rapporto di attività.

PUBBLICAZIONE DEI CONTI.
Il fondo di sostenibilità deve garantire la pubblicazione dei suoi conti annuali entro 6 mesi dalla fine dell’anno finanziario sul sito web della Direzione delle Informazioni Giuridiche e Amministrative (DILA) alle stesse condizioni delle fondazioni le cui sovvenzioni ricevute superano i 153.000 euro.

Quando il revisore, nel corso della sua missione, rileva fatti suscettibili di mettere in pericolo la continuità dell’attività del fondo di sostenibilità, in particolare gravi disfunzioni, deve informare senza indugio il consiglio di amministrazione con lettera raccomandata e ottenere le sue spiegazioni. Il consiglio di amministrazione ha 15 giorni per rispondere alle richieste di spiegazioni del revisore a partire dal ricevimento della lettera raccomandata.

RAPPORTO SPECIALE.
In mancanza di risposta o se le misure adottate appaiono insufficienti, il CAC deve redigere un rapporto speciale presentandolo per lettera raccomandata al consiglio di amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento delle risposte formulate. Una copia del rapporto deve essere inviata (sempre per lettera raccomandata) al comitato di gestione e all’autorità amministrativa.

Se il CAC invita il consiglio a deliberare sui fatti riscontrati, deve fissare la data (entro un periodo non superiore a 8 giorni dalla data della sua relazione speciale), l’ordine del giorno e il luogo della riunione del consiglio. Il fondo di sostenibilità deve coprire i costi di tale riunione.

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3. SCIOGLIMENTO DEL FONDO
Pubblicazione. Lo scioglimento del fondo di sostenibilità deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a spese del fondo.

In caso di scioglimento statutario, la pubblicazione spetta al consiglio di amministrazione; in caso di scioglimento giudiziario, spetta al liquidatore nominato dall’autorità giudiziaria.

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4. CHIARIMENTI FISCALI

Un rinvio delle tasse. Dal 24 maggio 2019, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal trasferimento gratuito (e irrevocabile) di titoli in un fondo di sostenibilità, al momento della sua creazione, sono soggette a un rinvio d’imposta.

Valore fiscale. La società che trasferisce i titoli può beneficiare di questo rinvio a condizione che il fondo si impegni a calcolare il guadagno o la perdita di capitale sulla base del valore fiscale dei titoli nei registri della società che ha effettuato il trasferimento (il giorno del trasferimento).

Fine del rinvio. Il differimento terminerà con la successiva vendita dei titoli: la plusvalenza sarà allora inclusa nel risultato del fondo per l’esercizio in cui ha avuto luogo la vendita, e sarà calcolata in relazione al valore fiscale di cui sopra.

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