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1. IL MANUALE OPERATIVO NEL FRANCHISING

Il manuale operativo è, una sorta di guida, di aspetto e di contenuto assai vario, che viene generalmente consegnato all’affiliato al momento della conclusione del contratto, e che contiene una serie di istruzioni più o meno dettagliate che l’affiliato deve seguire per aprire e gestire l’unità in franchising secondo le strategie operative, le informazioni confidenziali e le conoscenze tecniche impartite dal franchisor.

Generalmente, il manuale operativo viene consegnato al franchisee solo nel momento in cui quest’ultimo sottoscrive effettivamente il contratto di franchising, e non prima di tale momento. Ciò è perfettamente legittimo, dato che, quando sussistono esigenze di riservatezza – come appunto nel caso del know-how – il franchisor può senz’altro evitare di consegnare all’aspirante franchisee – che potrebbe poi decidere di non aderire alla rete, sfruttando tali conoscenze a proprio vantaggio e ai danni del franchisor – documenti di particolare rilevanza relativi alla formula commerciale. A tal fine, un patto di riservatezza sottoscritto dall’aspirante franchisee non sarebbe infatti sufficiente a tutelare il franchisor.

Il manuale operativo compren i segreti, le informazioni tecniche e commerciali, le procedure e i metodi organizzativi, progettuali e operativi indispensabili per la gestione ottimale (da parte dell’affiliato) del punto di vendita e per il suo successo. Per tale motivo, il manuale operativo costituisce uno strumento per mantenere l’uniformità della rete in termini di standard progettuali, di immagine, di marketing, di vendita, etc.; e rappresenta quindi anche uno strumento di controllo dell’efficacia commerciale e dell’efficienza economica dei punti di vendita.

Si tratta dunque di uno strumento essenziale per la conduzione dell’attività degli affiliati, per il mantenimento dell’immagine e dell’uniformità funzionale e strutturale delle unità affiliate e per favorirne un proficuo risultato economico e commerciale. Il manuale operativo costituisce un punto di riferimento ai fini del rispetto degli standard progettuali, organizzativi e gestionali previsti dal sistema di franchising, che in tal modo accentua le proprie caratteristiche di unicità e di differenziazione commerciale, aumentando il proprio vantaggio competitivo e riducendo le possibilità di imitazione.

La L. n. 129/2004 non fa esplicito riferimento al manuale operativo. In ogni caso, ogni manuale operativo dovrebbe essere:
esauriente e completo; preciso e dettagliato chiaro, schematico, ben organizzato.

Dal punto di vista dei contenuti, il manuale operativo dovrebbe comprendere:

  • la presentazione dell’affiliante e del sistema di franchising,
  • i metodi e le procedure tecnico-commerciali e gestionali;
  • le procedure per l’apertura e per l’avvio del punto vendita;
  • il marketing e le politiche commerciali del punto di vendita;
  • le procedure gestionali del punto di vendita,
  • la gestione amministrativa del punto vendita;,
  • la gestione del personale;
  • il progetto di allestimento e il visual merchandising;
  • la comunicazione commerciale e le iniziative promozionali.

Il manuale operativo non deve essere visto come un qualcosa di statico, bensì di dinamico. E’ infatti indispensabile apportare al manuale operativo le necessarie revisioni e modifiche in funzione dell’evoluzione del mercato, delle esigenze della clientela-obiettivo, della tecnologia, dell’aggiornamento della strategia aziendale e della formula commerciale da proporre e delle procedure per ciò necessarie.

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2. RECESSO DAL CONTRATTO DI FRANCHISING

La disciplina in tema di recesso dal contratto di affiliazione commerciale si atteggia diversamente a seconda che il contratto di franchising sia a tempo indeterminato – cioè non abbia un termine di scadenza – o determinato – cioè cessi decorso lasso temporale (ad es. 5 anni). Se il contratto è tempo indeterminato – cosa che avviene raramente nella prassi – le parti possono sempre recedere in qualsiasi momento, anche in mancanza di espressa clausola contrattuale, previo congruo preavviso, in virtù del principio generale che esclude la perpetuità dei vincoli obbligatori.

In generale, la durata minima del periodo di preavviso lasciata all’autonomia delle parti. Tuttavia, la Legge n. 129/2004 sul franchising, prevedendo un periodo di durata minima di 3 anni, esclude indirettamente la possibilità di prevedere contrattualmente la possibilità (quanto meno per il franchisor) di recedere dal contratto prima di tale termine. Se le parti non hanno previsto il periodo di preavviso, e sorge controversia tra le parti, la congruità di tale periodo stesso sarà valutata dal giudice, in base al canone generale della buona fede contrattuale; in concreto, il giudice valuterà una serie di elementi, come la durata complessiva del rapporto precorso, l’aspettativa della controparte alla continuazione del rapporto, gli eventuali investimenti sostenuti dalla parte che subisce il recesso, l’ammontare dello stock giacente nel magazzino, etc. In caso di mancato o insufficiente preavviso, il recesso è ugualmente valido ed efficace, ma la parte recedente sarà tenuta al risarcimento del danno in favore dell’altra parte. Qualora a recedere senza congruo preavviso sia il franchisor, il risarcimento in favore del franchisee sarà generalmente costituito dai mancati utili netti che il franchisee avrebbe realizzato durante il periodo di preavviso e dalle spese sostenute dallo stesso per l’organizzazione e la promozione delle vendite in previsione della maggior durata del rapporto (investimenti non recuperabili, stock di prodotti). Naturalmente, è possibile (ed anzi consigliabile) che le parti prevedano espressamente nel contratto le conseguenze in caso di mancato o insufficiente preavviso, ad es. prevedendo un risarcimento del danno (clausola penale) a carico della parte che recede. Nei contratti a tempo determinato – che rappresentano l’ipotesi più frequente nel franchising – invece le parti non possono recedere, salva che sia espressamente previsto nel contratto. In tal caso, i contratti di franchising di solito non contemplano la facoltà di recedere per il franchisee, perché il franchisor ha interesse che il franchisee rimanga vincolato dal contratto per tutta la durata del contratto di franchising.

E’ invece frequente che il franchisor si riservi al possibilità di recedere dal contratto. Un caso che si verifica abbastanza spesso è quello in cui, una volta scaduto il termine finale di un contratto di franchising a tempo determinato, le parti abbiano proseguono la propria relazione commerciale.

In questo caso, il contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato, e quindi, come si è visto rima, entrambe le parti possono recedere anche in assenza di previsione contrattuale in tal senso, previo congruo preavviso. La seconda tipologia di recesso è quello straordinario o per giusta causa. Il recesso straordinario, diversamente da quello ordinario, presuppone un inadempimento imputabile a una delle parti, che causa un danno al contraente che lo ha subìto o che comunque abbia minato il rapporto fiduciario tra le parti. In questo caso, il recesso equivale sostanzialmente alla risoluzione per inadempimento. Un’altra ipotesi in cui opera il recesso straordinario è quando si verifica un evento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto (es. una delle parti è assoggettata a procedure concorsuali, messa in liquidazione, cambiamento del controllo azionario, etc.).

Nel caso in cui il recesso da un contratto di franchising è esercitato per giusta causa, la parte può interrompere il rapporto contrattuale immediatamente e senza preavviso, salvo che sia stato diversamente previsto nel contratto. Un caso che si pone frequentemente è quello in cui un franchisee, il quale è insoddisfatto dell’andamento della propria attività, per es. perché non riesce a conseguire gli utili che sperava o magari quelli che il franchisor gli aveva prospettato nel business plan iniziale, voglia recedere dal contratto di franchising. In questa ipotesi, se il contratto di franchising è a tempo determinato, come di solito accade, e nel contratto non è prevista la possibilità per il franchisee di recedere dal contratto (come è di nuovo frequente), purtroppo non è consentito al franchisee di recedere dal contratto, o meglio, se recede si espone ad una richiesta di risarcimento danni magari ingente da parte del franchisor. Infatti, il mancato ottenimento degli utili sperati da parte del franchisee non costituisce un motivo di recesso per giusta causa, in quanto generalmente non vi è un inadempimento del franchisor; il franchisee è infatti un imprenditore autonomo, che sopporta il rischio d’impresa e quindi anche il rischio che la propria attività non sia remunerativa.

Diverso è il caso in cui il mancato raggiungimento degli obiettivi economici da parte del franchisee dipenda da un vero e proprio inadempimento da parte del franchisor. Ciò si verificherà raramente con riferimento alle prospettazioni contenute nel business plan, perché di solito il business plan è un prospetto che viene mostrato al franchisee prima della conclusione del contratto e non entra nel regolamento contrattuale, cioè non è vincolante per il franchisor.

Più frequentemente potrà invece verificarsi che il franchisor si inadempiente ai propri obblighi perché ad es,. non ha fornito la necessaria assistenza, o la formazione, o ha violato l’esclusiva, etc. In tal caso, il franchisee potrà recedere dal contratto (per giusta causa), anche senza preavviso, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni causati dall’inadempimento del franchisor.

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