contrat de franchise

1. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO DI FRANCHISING SECONDO LA LEGGE FRANCESE

I franchisee sono distributori che offrono ai clienti i prodotti o i servizi di un fornitore; quest’ultimo fornisce loro anche, nella maggior parte dei casi, il suo know-how, il marchio e l’assistenza commerciale.

Sebbene il termine “contratto di franchising” sia di uso comune, non esiste una qualificazione giuridica che abbia definito il contratto di franchising come un contratto tipico, nel senso che né la legge né i tribunali hanno stabilito una definizione di questo contratto che imponga, l’applicazione di regole particolari e proibisca, in mancanza, l’applicazione di queste regole (nello stesso senso, concl. Jéol su Cass. ass. pl. 1-12-1995: RJDA 1/96 No. 7; T.com. Marsiglia 30-6-1999: Lettre distrib. settembre 1999 p. 3, giudicando che i contratti di franchising non possono avere una qualificazione giuridica unica perché coprono servizi legali eterogenei).

Certo, la giurisprudenza ha definito con precisione gli elementi costitutivi di un contratto di franchising (CA Parigi 28-4-1978: Cah. dr. entr. 1980/5 p. 5; CA Colmar 9-6-1982: D. 1982.553 nota Burst; CA Parigi 18-6-1992: RJDA 2/93 n° 106; CA Parigi 31-3-1993: RJDA 7/93 n° 613 e, in appello, Cass. com. 6-5-1997 n° 93-17.149). Infatti:

  • la Corte d’appello di Parigi (28-4-1978) ha utilizzato il termine di contratto di franchising per statuire che il contratto contestato che le era stato sottoposto era un contratto di lavoro; così facendo, ha applicato non la qualifica del contratto di franchising che poi ha definito, ma quella del contratto di lavoro;
  • la Corte d’Appello di Colmar ha espressamente determinato la qualificazione del contratto di franchising per giudicare, in definitiva, come il contratto contestato fosse stato qualificato come tale in base al fatto che le royalties dell’affiliato avevano una contropartita reale nei servizi dell’affiliante;
    avrebbe però potuto giustificare questa soluzione trattando questo contratto come anonimo e rilevando che era obbligatorio in ogni contratto sinallagmatico che le obbligazioni di ciascuna parte avessero una contropartita in quelle dell’altra.
  • La stessa osservazione si può fare con riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 28 gennaio 1986 (GP 1986.198) che si è limitata a statuire, che le clausole del contratto di franchising che doveva analizzare, fossero legittime rispetto alle regole comunitarie di libera concorrenza (TFUE art. 101). Non ha però emanato quindi una norma che statuisse che il contratto di franchising aveva delle proprie regole e fosse tipizzato.
Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami

2. QUALIFICHE MULTIPLE

I contratti che attualmente vengono denominati “franchising” non possono ricevere un’unica qualifica giuridica perché coprono servizi giuridicamente eterogenei, anche se commercialmente complementari (in tal senso, T. com. Marsiglia 30-6-1999: Lettre distrib. settembre 1999 p. 3). Infatti, le regole applicabili alla fornitura di prodotti non possono essere applicate ai servizi di fornitura del marchio: le prime riguardano la licenza del marchio, le seconde la vendita. La stessa osservazione si può fare tra queste due categorie di servizi e quelle del trasferimento di know-how che costituiscono servizi oggetto del contratto di impresa, in quanto lo stesso contratto rientra nella categoria relativa ad una prestazione di servizi e non a quella di prodotti.

Inoltre, se la fornitura di prodotti è generalmente effettuata mediante vendita dall’affiliante all’affiliato, non vi è alcun obbligo giuridico in tal senso: i prodotti possono essere commercializzati dall’affiliato ai clienti su mandato (cfr. T. com. Marseille 30-6-1999: Lettera distrib. 1999 settembre p. 3; n° 21650 f.), Da una commissione (cfr. CA Pau 29-2-2000: Lettera distrib. 2000 giugno p. 3) o da un negozio di spedizione (CA Parigi 15-9-2000: RJDA 2/01 n° 148).

Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami

3. QUALIFICA DI DIPENDENTE DEL FRANCHISEE

Il franchisee deve essere considerato come dipendente del franchisor quando le direttive di quest’ultimo sono istruzioni che lo mettono nello stato di subordinazione caratteristico di un contratto di lavoro (CA Parigi 30-9-2010 n° 09/01738: PA 2011 n° 40 p. 7 nota Tiquant).

Non sono stati considerati come dipendenti:

  • l’affiliato al quale l’affiliante aveva fornito, in termini di prezzi e quote, “indicazioni” senza alcuna sanzione e che era libero di determinare la consistenza della propria offerta (Cass. com. 4-1-1982);
  • l’agente di commercio legato ad un’agenzia immobiliare aderente ad una rete in franchising in quanto non ha ricevuto precise direttive relative alle pratiche, agli orari di presenza, non è stato tenuto a riferire sulla sua attività per giustificare la numero di clienti o mandati forniti o non è stato sanzionato per violazione di un obbligo particolare (Cass. soc. 19-1-2012 n. 10-23.653: RJDA 6/12 n° 584).

Un dipendente di una società di franchising è stato riconosciuto, invece l’agente al quale il franchisor ha affidato un mandato per la commercializzazione dei propri prodotti, avendogli il contratto imposto obblighi e dettagliate istruzioni che avrebbe dovuto applicare nei rapporti con i suoi clienti, senza poter agire in autonomia e che, una volta risolto il contratto di franchising, la società si era avvalsa del proprio potere sanzionatorio (Cass. soc. 18-1-2012 n° 10-16.342: RJDA 7/12 n° 663).

Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami

4. REGIME DEL CONTRATTO DI FRANCHISING

Poiché per il contratto di franchising non esiste come una qualifica giuridica autonoma, questi non è soggetto a nessuna regola specifica. Sarà, pertanto, soggetto al diritto contrattuale ordinario e alle norme specifiche di ciascuno dei contratti che sono giustapposti e coordinati al suo interno.

Il Codice Etico Europeo vincola i membri della Federazione Franchising Francese. Può anche essere contrattualmente adottato e potrebbe diventare un uso. Le parti possono anche fare riferimento allo standard Afnor NF Z 20.000. Se il contratto di franchising è internazionale, le regole applicabili sono determinate come per qualsiasi contratto internazionale.

Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami

5. COME SI CONCLUDE L’ACCORDO DI FRANCHISING?
SCELTA DEL FRANCHISEE

Il franchisor è libero di concludere il franchising con la persona che ha le caratteristiche che si è prefissato. Tuttavia, nella scelta dovrà essere obiettivo e non discriminatorio in modo da non essere in contrasto rispetto alle regole della libera concorrenza relative alla distribuzione selettiva.

L’affiliante può anche scegliere un cosiddetto affiliato principale al quale concede, in cambio di un compenso economico diretto o indiretto, il diritto di esercitare un franchising al fine di concludere contratti di franchising con terzi, che sono poi gli affiliati dell’affiliato principale.

In mancanza di tale facoltà riconosciuta dall’affiliante all’affiliato, quest’ultimo non può sostituirsi a un terzo nell’esecuzione del contratto di franchising.

Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami

6. INFORMAZIONI SUL FRANCHISING

Poiché un potenziale affiliato sta facendo un investimento significativo, ha il diritto di esigere, come qualsiasi altro negoziatore di contratti (n° 11834 s.), informazioni dettagliate prima di prendere un impegno.

A tal fine, il franchisor deve fornirgli tutti i dettagli sulla specificità del franchising (qualità dei prodotti o servizi, natura del know-how, condizioni di mercato, ecc.) e sulla sua situazione (dimensione della rete, mezzi attuati per formare il franchisee e trasmettere il know-how, situazione finanziaria, ecc.).

Sulla sanzione di quest’obbligo per frode da parte del franchisor, Cass. com. 3-4-2012 n° 11-16.303: RJDA 10/12 n° 845, o errore da parte del franchisee, CA Paris 12-9-2013 n° 11/19074: RJDA 2/14 n° 100; su un esonero, CA Rennes 3-7-2012 n° 11/02744: RJDA 3/13 n° 218.

La diffusione di informazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali affiliati sulla redditività del contratto costituisce una pratica commerciale ingannevole (MCC n. 48300 e seguenti).

Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami