CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE O CONCESSIONE DI VENDITA IN FRANCIA: PARTE III 1

1. LA DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA. COS’È?

La distribuzione esclusiva è la clausola con la quale il fornitore riconosce al distributore che quest’ultimo sarà l’unico ad avere il diritto di vendere i prodotti in questione in un territorio definito. 

Si raccomanda di stipulare espressamente questa clausola esclusiva perché i tribunali ne valutano rigorosamente l’esistenza (Cass. com. 19-11-2002 n° 1878: RJDA 5/03 n° 482; CA Parigi 8-9-1995: GP 1996.som.421; CA Lione 20-2-2003 n° 01/03835: RJDA 11/03 n° 1055; per un esempio di riconoscimento dell’esistenza di un’esclusiva tacitamente concordata, Cass. com. 3-7-2001: RJDA 1/02 n° 35).

Quando il produttore è rappresentato in diversi paesi da tante filiali quanti sono i paesi, queste diverse filiali formano una rete unica e ciascuna di queste filiali ha il diritto di agire contro coloro che violano la rete (Cass. com. 11-1-2005 n° 63: RDC 2005.768 obs. Behar-Touchais).

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2. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI DEL DISTRIBUTORE

Il fornitore che, con un contratto concluso nel loro comune interesse, mette il suo nome commerciale, il suo marchio o la sua insegna a disposizione del distributore, al quale richiede l’impegno di distribuzione esclusiva, deve, almeno venti giorni prima della conclusione del contratto, fornire a quest’ultimo informazioni sincere che gli consentano di impegnarsi con piena cognizione di causa (C. com. art. L 330-3, R 330-1 e R 330-2, che definisce il contenuto del documento e che punisce la mancata comunicazione con una multa di 1.500 euro).

L’obbligo  di cui sopra si considera adempiuto se l’informazione è stata comunicata prima della conclusione definitiva dell’accordo, indipendentemente dal fatto che il contratto prevedesse l’entrata in vigore in una data anteriore (Cass. com. 17-7-2001: RJDA 1/02 n. 34, che fissa la data di conclusione al giorno della firma dell’atto).

Questo obbligo, qualificato come legge di polizia (CA Parigi 25-10-2011 n° 10/24023: RDC 2012.563 obs. Racine; contra, CA Parigi 30-11-2001: Lettre distrib. février 2002 p. 2), esiste appena :

– le parti sono vincolate da clausole che prevedono, da un lato, la messa a disposizione dell’insegna, del nome o del marchio e, dall’altro, un impegno di esclusività per l’esercizio dell’attività in questione (Cass. com. 10-2-1998: RJDA 6/98 n° 705: applicazione ad un contratto di locazione di gestione; CA Toulouse 3-12-2002 n° 01/05142: D. 2003.som.2432 obs. Ferrier: applicazione a un contratto che faceva riferimento a un’appendice contenente i due obblighi reciproci; CA Paris 2-10-2013 No. 10/19115: RJDA 4/14 No. 322: applicazione a un contratto di gestione della locazione accoppiato a un contratto di franchising anche se l’obbligo di informazione era rispettato per questo contratto);

– l’impegno, anche di quasi-esclusività, si riferisce ai prodotti oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che il distributore abbia la possibilità di esercitare attività non concorrenziali (Cass. com. 19-1-2010 n. 09-10.980: RJDA 5/10 n. 495; CA Paris 2-10-2013, cit;)

Quando l’obbligo di informazione non è stato rispettato, il distributore può richiedere :

– la nullità del contratto se stabilisce che il suo consenso è stato viziato per mancanza di informazione preventiva (sull’esistenza del vizio: Cass. com. 13-6-2018 n° 17-10.618 FD: RJDA 8-9/18 n° 635 som. CA Versailles 16-1-2018 n° 16/01300 : RJDA 8-9/18 n° 636 ; CA Paris 15-2-2018 n° 15/10648 : RJDA 6/18 n° 494 ; sull’assenza di un difetto : Cass. com. 16-5-2000 : RJDA 11/00 n° 974 ; Cass. com. 7-7-2004 n° 1164 : RJDA 1/05 n° 25 ; Cass. com. 21-6-2016 n° 15-10.029 : RJDA 10/16 n° 679) o dell’insufficienza o inesattezza delle informazioni (Cass. com. 12-6-2012 n° 11-19.047 : D. 2012. 2079 nota Disseaux; CA Paris 22-5-2008 n° 06/17959: RJDA 11/08 n° 1112; CA Montpellier 21-10-2014 n° 13/03206 e 13/03207, due specie: JCP G 2012 n° 7-198); tali vizi possono essere valutati solo attraverso le informazioni che il distributore ha fornito al distributore (Cass. com. 24-6-2020 n° 18-15.249 F-D)

Se il giudice constata che i risultati dell’attività del distributore sono stati molto inferiori alle aspettative, non può respingere la nullità per errore senza indagare se il distributore ha commesso un errore sostanziale sulla redditività dell’attività intrapresa (Cass. com. 4-10-2011 n° 10-20.956: RJDA 12/11 n° 1018). La nullità può essere pronunciata solo se il distributore non era in grado, per la sua esperienza professionale, di prevedere egli stesso che i risultati previsti non si sarebbero verificati (Cass. com. 10-12-2013 n° 12-23.890 e n° 12-23.115; CA Paris 12-9-2013 n° 11/19074: RJDA 2/14 n° 100; CA Paris 5-2-2014 n° 12/18858: D. 2015.953.som. oss. D. Ferrier).

– Inoltre, il distributore può chiedere un risarcimento se subisce un danno, indipendentemente dal fatto che la violazione del contratto da parte del fornitore abbia viziato il suo consenso (Cass. com. 7-3-1995: RJDA 7/95 n. 836; CA Parigi 3-2-1994: RJDA 7/94 n. 796, che assegna 20 milioni di franchi e, in appello, Cass. com. 30-1-1996: RJDA 6/96 No. 776), ma in caso di frode da parte del fornitore, solo se il danno subito non deriva dalla sola colpa del distributore (Cass. com. 27-1-2009 No. 07-21.616: RJDA 5/09 No. 419).

Il danno risarcibile è la perdita della possibilità di non contrarre o di contrarre a condizioni più vantaggiose e non la perdita della possibilità di ottenere gli utili previsti (Cass. com. 25-11-2014 n° 13-24.658 : RJDA 10/15 n° 646 : annullamento della sentenza che aveva risarcito la perdita di possibilità di ricevere la somma indicata nelle previsioni).

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3. VIOLAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE DELLA DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA

Quando il fornitore disattende l’esclusività, è esposto al risarcimento del danno in favore del suo distributore, fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto nel caso in cui l’esclusività fosse stata determinante nella formazione del presente contratto (Cass .com. 9-2-1966: Boll. civ. III n° 88).

Viola l’esclusività un fornitore che:

– pubblica sulla stampa regionale, all’insaputa del proprio distributore, un avviso pubblicitario apparentemente destinato a provvedere alla sua sostituzione ma che, comunque, viola l’esclusività in parte del territorio assegnato (Cass. com. 18-1-1967: Boll. Civ. III p. 21; nello stesso senso, Cass. Com. 12-11-1996: RJDA 3/97 n° 343);

– vende esso stessa i propri prodotti direttamente ai clienti o ai concorrenti del proprio distributore nel settore a questi riservato (Cass. com. 9-2-1966, sopra citata; Cass. com. 31-5-1983: Boll. civ. IV n° 165) o sotto forma di società di cui ha acquisito il controllo (CA Paris 9-6-1995: DA 1995.20);

– non adotta le misure necessarie affinché il suo ex distributore cessi di utilizzare le insegna del suo marchio e di essere rifornito da altri distributori limitrofi (Cass. com. 4-2-1986; rappr. Cass. com. 8 -6-2017 n° 15-26.755 FD: RJDA 1/18 n° 117);

– concede a un terzo, in corso di contratto, un diritto di distribuzione nel settore riservato al distributore esclusivo (Cass. com. 3-11-2004 n° 1524: RJDA 5/05 n° 539).

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