1. BREVE PANORAMICA SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA O “DISTRIBUZIONE”
Accordi di distribuzione
Per vendere, le imprese ricorrono generalmente a degli intermediari, noti in pratica come “distributori“, che partecipano alla distribuzione dei loro prodotti e servizi sotto diverse condizioni giuridiche, indicate con i seguenti nomi: distributori autorizzati, viaggiatori-rappresentanti-agenti (VRP), gestori di filiali, agenti commerciali, commissionari, concessionari o franchisee.
I produttori di alimenti possono vendere i loro prodotti direttamente in punti di vendita collettivi, le cui condizioni di funzionamento sono specificate in una nota di servizio della Direzione Generale dell’Alimentazione (DGAL/SDSSA/N2010-8103 del 7-4-2010).
Poiché tutti gli intermediari svolgono la stessa funzione economica, gli accordi che riguardano atti di distribuzione sono destinati a contenere un buon numero di clausole identiche. Questo è particolarmente vero per quelli che stabiliscono le condizioni di fornitura di prodotti o servizi da parte del produttore al distributore e le condizioni di commercializzazione di questi prodotti o servizi da parte del distributore ai clienti ricercati, e che riguardano:
- la definizione dei prodotti o servizi da distribuire;
- le condizioni d’uso del marchio che li protegge, se applicabile;
- la determinazione del settore da esplorare;
- l’attribuzione o meno di un’esclusiva al distributore;
- le prescrizioni relative all’azione di vendita: pubblicità, promozione delle vendite, quote di vendita da rispettare, livello di scorte da costituire e mantenere, ecc;
- le condizioni di consegna dal produttore al distributore.
Tuttavia, ogni distributore può assumere il proprio compito con diritti e obblighi particolari nei confronti del produttore che ricorre ai suoi servizi. Non esiste, dunque, una definizione autonoma di “contratto di distribuzione” o concessione di vendita ((CA Reims 4-10-2010 : JCP G 2010 n° 13-343 p. 638 obs. J.-M. Despaquis).
Questa espressione è solo un termine generico che può coprire un regime di distribuzione specifico o un altro a seconda della natura dei diritti e degli obblighi concordati tra le parti; a seconda del loro contenuto, il “contratto di distribuzione” può essere soggetto al regime di :
- viaggiatore-rappresentante-agente (VRP) il cui status è presentato nel Mémento social;
- distributore autorizzato di una rete di distribuzione selettiva;
- direttore di filiale stipendiato (o gratuito);
- agente commerciale ai sensi degli articoli L 134-1 e seguenti del Codice del Commercio, che può essere più convenientemente chiamato “agente commerciale statutario”;
- agente commerciale o rappresentante commerciale soggetto al contratto di agenzia di diritto comune, che può essere meglio distinto dal precedente chiamandolo “agente commerciale di diritto comune”;
- agente di commissione;
- rivenditore;
- franchisee.
Nella scelta tra questi diversi regimi, le parti godono di una grande libertà; sono limitate solo dalle seguenti regole di ordine pubblico:
- lo status di dipendente deve essere applicato non appena il distributore corrisponde alla definizione legale di un rappresentante di vendita o del direttore salariato di una filiale;
- lo statuto di agente commerciale “statutario” deve essere applicato non appena l’agente soddisfa le condizioni richieste dagli articoli L 134-1 e seguenti del Codice del Commercio.
Gli altri regimi (agente commerciale di diritto comune, commissionario, concessionario e franchisee) non sono imposti da alcuna disposizione, essendo la libertà delle parti limitata solo dall’ordine pubblico del diritto comune, in particolare quello relativo al libero gioco della concorrenza nelle azioni di distribuzione e ai diritti di acquisto esclusivo.
In effetti, bisogna fare attenzione a non conferire sistematicamente un valore giuridico vincolante a qualsiasi formula di distribuzione, diversa da quelle del rappresentante e dell’agente commerciale “legale”, per il solo fatto che il metodo in questione è generalmente utilizzato nella pratica con tali o tali caratteristiche. Alcune modalità sono, infatti, indipendenti dalla qualificazione giuridica che deriva dai diritti e dagli obblighi generati dall’accordo tra le parti.