contrat de distribution

1. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NELLA SCELTA DEL DISTRIBUTORE
Il fornitore è libero di scegliere il distributore senza dover motivare la sua decisione o comunicare i criteri secondo i quali questa scelta è fatta (Cass. com. 7-4-1998 n° 96-13.219 : D. 1998.332 oss. D. Ferrier).

Non è tenuto, in virtù del requisito della buona fede fin dalla fase precontrattuale, a selezionare i suoi distributori sulla base di criteri definiti e fissati oggettivamente (Cass. com. 27-3-2019 n° 17-22.083 FS-PB: RJDA 10/19 n° 616). Ma la sua decisione non deve costituire un accordo, un abuso di posizione dominante o un abuso di diritto (CA Paris 19-10-2016 n° 14/07956: JCP E 2016.1007, nota Wilhelm).

Perché vi sia abuso, deve essere dimostrato che il fornitore ha modificato i criteri a danno di un determinato distributore (Cass. Com. 1-3-2011 n° 10-12.144: D. 2012.583 nota Ferrier). La sua scelta non è abusiva se si basa su uno studio che stabilisce che la creazione di nuovi punti vendita in eccedenza potrebbe comportare costi aggiuntivi sia per il fornitore che per i consumatori (CA Parigi 2-10-1995: GP 1997.36 concl. Cizardin) ma lo è se non valuta il sito di marketing con obiettività, mentre il distributore dimostra di mantenere, decorare con cura i locali e di realizzare un fatturato in costante aumento nella vendita dei prodotti del produttore (CA Versailles 5-10- 1995: GP 1996.som.142).

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2. PROTEZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE.

Il produttore può ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto che qualsiasi persona impegnata in attività di produzione, distribuzione o servizio partecipi direttamente o indirettamente alla violazione del divieto di rivendita al di fuori della rete da parte del distributore vincolato da un accordo di distribuzione selettiva o esclusiva esentato in base alle norme applicabili del diritto della concorrenza (C. com. art. L 442-2).

Quando il produttore è rappresentato in diversi paesi da tante filiali quanti sono i paesi, queste diverse filiali formano una rete unica e ciascuna di queste filiali ha il diritto di agire contro coloro che violano la rete (Cass. com. 11-1-2005 n° 63: RDC 2005.768 obs. Behar-Touchais).

Il produttore che cita in giudizio il distributore non autorizzato deve provare che il suo sistema di distribuzione considerato in tutti gli accordi relativi è legittimo, il che implica essenzialmente stabilire la compatibilità della rete con le regole della libera concorrenza (Cass. com. 27-10-1992, 2a e 3a specie: RJDA 1/93 n° 18). La stessa prova è richiesta nel caso di un’azione cautelare contro un distributore non autorizzato in base all’articolo 873 del codice di procedura civile (Cass. com. 27-10-1992, 1° caso: RJDA 1/93 n. 18; CA Parigi 2-2-2016 n. 15/01542: RJDA 7/16 n. 524).

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3. QUALI SONO LE REGOLE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA NELL’UE?

Per quanto riguarda il diritto della concorrenza dell’UE, la protezione dei beni di lusso è valida con i seguenti chiarimenti (CGUE 6-12-2017 aff. 230/16 : RJDA 2/18 n° 116):

  • la scelta dei rivenditori deve essere fatta sulla base di criteri oggettivi di natura qualitativa, stabiliti in modo uniforme nei confronti di tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e i criteri stabiliti non devono andare oltre il necessario;
  • una clausola volta principalmente a preservare l’immagine dei prodotti di lusso può vietare ai distributori autorizzati di tali prodotti di utilizzare in modo visibile piattaforme terze per la vendita su Internet dei prodotti oggetto del contratto, a condizione che tale clausola sia volta a preservare l’immagine di lusso di tali prodotti, che sia fissata in modo uniforme e applicata in modo non discriminatorio e che sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, il che spetta al giudice del rinvio verificare;
  • il divieto per i membri di un sistema di distribuzione selettiva di beni di lusso, che operano come distributori sul mercato, di utilizzare visibilmente imprese terze per le vendite su Internet non costituisce una restrizione della clientela ai sensi dell’articolo 4, b del regolamento (UE) n. 330/2010 del 20 aprile 2010 o una restrizione delle vendite passive agli utilizzatori finali ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di tale regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.
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4. VIOLAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DA PARTE DEL
DISTRIBUTORE NON AUTORIZZATO

Il distributore non autorizzato è responsabile della violazione della rete di distribuzione selettiva:

  • quando si è rifornito da un distributore autorizzato, mentre a quest’ultimo è stato vietato di vendere i prodotti del fornitore a terzi non appartenenti alla rete (Cass. com. 21-3-1989: Bull. civ. IV p. 65 n° 98; CA Dijon 19-9-1989: Bull. inf. C. cass. 1990/302 p. 15; CA Paris 1-10-1997: D. 1998.445 nota Malaurie-Vignal);Il produttore può, al fine di stabilire la prova dell’origine del prodotto, e quindi la colpa del rivenditore non autorizzato nella sua fornitura, chiedere al giudice di ordinare a quest’ultimo di comunicare le fatture corrispondenti alle sue consegne (Cass. com. 7-3-1989: BRDA 7/89 p. 7; Cass. com. 25-4-2001: Boll. civ. IV n° 77).L’esistenza di società intermediarie, al di fuori della rete, al fine di nascondere l’identità del distributore autorizzato, fornitore del rivenditore non autorizzato, non può impedire la condanna di quest’ultimo (Cass. com. 27-10-1992, 1a, 2a e 3a specie: RJDA 1/93 n. 20), sia che queste società abbiano un’attività reale sia che non lo abbiano (società di comodo).
  • se ha venduto prodotti appartenenti ad una rete di distribuzione selettiva la cui confezione recava la dicitura “Può essere venduta solo da distributori autorizzati” perché tale dicitura è idonea a promuovere la vendita di tali prodotti (Cass. com. 27-10-1992, 1ª, 2ª e 3ª specie: RJDA 1/93 n. 20; Cass. com. 23-2-1993: RJDA 6/93 n. 493; nello stesso senso, Cass. com. 21-6-1994, 2ª specie: RJDA 12/94 n. 1276);Il fatto di mantenere questa menzione costituisce una pubblicità ingannevole perché può indurre a credere che il rivenditore sia autorizzato (Cass. com. 27-10-1992, 4° caso: RJDA 1/93 n° 20; Cass. com. 24-11-1992, 5° caso: RJDA 1/93 n° 20; Cass. com. 9-3-1993).
  • anche se non ha agito con colpa, sulla sola base dell’importanza del danno (Cass. com. 18-10-1994: RJDA 2/95 n° 235);
  • quando il venditore ha commercializzato i prodotti del produttore utilizzando la pratica del “marchio di richiamo”, cioè attirando il consumatore con la pubblicità dei prodotti con il marchio del produttore anche se il venditore ne aveva solo una piccola quantità (Cass. com. 19-5-1998: RJDA 10/98 n° 1098).Quanto sopra non si applica se il distributore può giustificare una fonte di approvvigionamento immediato e legittimo per questi prodotti (Cass. com. 23-2-1993: RJDA 6/93 n° 493). Infatti, il distributore non autorizzato può essere esonerato provando che il prodotto è stato regolarmente acquistato attraverso una rete parallela o da un altro distributore autorizzato (Cass. com. 26-1-1999: RJDA 3/99 n° 278; su un acquisto regolare, Cass. com. 31-3-2015 n° 14-12.272 F-D: JCP E 2015.1386 nota Bories) ma non deve provare il regolare acquisto da parte del venditore a cui si è rivolto (Cass. com. 25-4-2001: RJDA 11/01 n° 1094).
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5. GIURISDIZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI VENDITA AL DI FUORI DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA

Un’azione di responsabilità per la violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva derivante dall’offerta, su siti web operanti in diversi Stati membri, di prodotti oggetto di tale rete rientra nella competenza del giudice del luogo in cui si è verificato il danno; tale luogo deve essere considerato il territorio dello Stato membro che tutela tale divieto di vendita mediante l’azione in questione, territorio in cui l’attore sostiene di aver subito una riduzione delle sue vendite (CGUE 21-12-2016 aff. 618/15 : JCP E 2018.1131 n° 7 obs. Mainguy; Cass. com. 5-7-2017 n° 14-16.737 FS-PBI : RJDA 12/17 n° 855).

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6. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE – RISOLUZIONE

Il fornitore può, oltre al risarcimento della sua perdita, risolvere il contratto di distribuzione. Il suo recesso è giustificato in caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del distributore (Cass. com. 10-5-1994: RJDA 8-9/94 n° 920; Cass. com. 18-3-1997: RJDA 7/97 n° 874; CA Paris 23-10-1995: RJDA 2/96 n° 213) o in caso di necessità di ristrutturazione della rete (Cass. com. 21-6-2016 n° 15-10.438 F-D: RJDA 11/16 n° 776; CA Paris 6-2-1997, 1° esp. D. 1998.som.335 obs. Ferrier). Ma il recesso è illecito se la riorganizzazione invocata dal fornitore ha il solo scopo di “sfrattare” un distributore al quale non può essere attribuito alcun inadempimento contrattuale (CA Parigi 22-11-1994, 1a specie: D. 1997.som.62 oss. Ferrier).

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