1. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NELLA SCELTA DEL DISTRIBUTORE
Il fornitore è libero di scegliere il distributore senza dover motivare la sua decisione o comunicare i criteri secondo i quali questa scelta è fatta (Cass. com. 7-4-1998 n° 96-13.219 : D. 1998.332 oss. D. Ferrier).
Non è tenuto, in virtù del requisito della buona fede fin dalla fase precontrattuale, a selezionare i suoi distributori sulla base di criteri definiti e fissati oggettivamente (Cass. com. 27-3-2019 n° 17-22.083 FS-PB: RJDA 10/19 n° 616). Ma la sua decisione non deve costituire un accordo, un abuso di posizione dominante o un abuso di diritto (CA Paris 19-10-2016 n° 14/07956: JCP E 2016.1007, nota Wilhelm).
Perché vi sia abuso, deve essere dimostrato che il fornitore ha modificato i criteri a danno di un determinato distributore (Cass. Com. 1-3-2011 n° 10-12.144: D. 2012.583 nota Ferrier). La sua scelta non è abusiva se si basa su uno studio che stabilisce che la creazione di nuovi punti vendita in eccedenza potrebbe comportare costi aggiuntivi sia per il fornitore che per i consumatori (CA Parigi 2-10-1995: GP 1997.36 concl. Cizardin) ma lo è se non valuta il sito di marketing con obiettività, mentre il distributore dimostra di mantenere, decorare con cura i locali e di realizzare un fatturato in costante aumento nella vendita dei prodotti del produttore (CA Versailles 5-10- 1995: GP 1996.som.142).