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1. LA RESPONSABILITÀ DELL’AGENTE E LA DURATA DEL CONTRATTO DI AGENZIA IN FRANCIA

Responsabilità

L’agente deve risarcire il preponente del danno che causa con i suoi errori (CA Paris 29-3-1979: GP 1980.som.75).

Durata del contratto

Il contratto dell’agente statutario è concluso liberamente per una durata determinata o indeterminata (cfr. C. com. art. L 134-11).

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2. SI PUÒ CEDERE IL CONTRATTO DI AGENZIA IN FRANCIA?

Il contratto di agenzia può essere ceduto dall’agente solo con il consenso del preponente; l’agente che cede il suo contratto perde il suo diritto all’indennità alla fine del contratto (C. com. art. L 134-13, 3°); qualsiasi clausola o accordo che deroga a questa regola a danno dell’agente è considerato non apposto (art. L 134-16)

Se il preponente rifiuta il suo benestare alla cessione, l’agente ha diritto al risarcimento solo se questo rifiuto è abusivo; se un eventuale rifiuto del preponente facesse sorgere un diritto al risarcimento, ciò equivarrebbe a vietargli di rifiutare il suo benestare.

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3. L’IPOTESI DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DI AGENZIA IN FRANCIA

La legge prevede che il contratto di agente commerciale concluso a tempo determinato, se continuato dalle parti, si rinnova per tacito accordo e diventa un nuovo contratto a tempo indeterminato (C. com. art. L 134-11, comma 1; n. 16222).

Se il contratto non è continuato alla scadenza del termine, è stato riconosciuto, prima del 1° ottobre 2016 che l’agente commerciale aveva comunque diritto al risarcimento del danno subito, a condizione che il preponente non potesse giustificare questo mancato rinnovo per tacito accordo con una colpa grave dell’agente (art. L 134-12, al. 1 e L 134-13, 1°).

Si è anche ritenuto che l’agente che ha rifiutato di stipulare un nuovo contratto alla scadenza del precedente non può essere privato dell’indennità dovuta in caso di risoluzione del contratto perché il rifiuto di rinnovare non costituisce una risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo L 134-13, 1. Inoltre, è stato ritenuto che l’indennità compensasse la perdita futura di reddito derivante dallo sfruttamento della clientela comune anche se l’agente si era limitato a sfruttare una clientela già esistente.

Dal 1° ottobre 2016 la soluzione è contraria alla legge UE sul rinnovo che stabilisce che nessuno ha diritto al rinnovo del contratto. Tuttavia, questa soluzione è giustificata dalla deroga al diritto comune derivante dalla disposizione che riconosce all’agente il diritto all’indennità in caso di “cessazione del suo rapporto con il preponente” (C. com. art. L 145-12, comma 1).

Ma l’agente dovrà, a pena di decadenza, avvalersi di questo diritto avvisando il preponente entro un anno dalla scadenza del contratto (art. L 134-12, comma 2).

Qualsiasi clausola o accordo che deroga a questo diritto a scapito dell’agente è considerato non apposto. (art. L 134-16).

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4. ALTRE VICENDE DEL RAPPORTO

Procedure concorsuali del preponente

Quando il contratto non è proseguito a causa della sottoposizione a procedura concorsuale del preponente, l’agente commerciale ha diritto al risarcimento del danno subito, poiché si verifica la “cessazione dei suoi rapporti con il preponente” che gli attribuisce questo diritto (C. com. art. L 134-12, comma 1).

L’agente non può allora omettere di dichiarare il suo credito entro i termini previsti a tal fine, i quali, dato il loro carattere di ordine pubblico, prevalgono sul termine di notifica previsto dall’articolo L 134-12, paragrafo 2 del Codice di commercio.

Morte dell’agente

Come ogni mandato (C. civ. art. 2003), il contratto del mandatario termina, se non diversamente stabilito, con la morte del mandante o del mandatario stesso.

Spesso gli eredi dell’agente hanno il diritto di presentare un successore. In questo caso, il preponente può rifiutare il candidato proposto se ha una giusta causa. In mancanza di una clausola che autorizzi la presentazione di un successore da parte degli eredi, il preponente può liberamente rifiutare il terzo proposto.

Tuttavia, il contratto si considera continuato con gli eredi stessi quando, essendo stato avvisato della morte dell’agente, il preponente ha eseguito senza riserve gli ordini che essi hanno trasmesso.

Se il contratto non viene proseguito, gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno che ne deriva (C. com. art. L 134-12, comma 3). Essendo “ugualmente” titolari di questo diritto (art. L 134-12, comma 2), sono obbligati, come il loro autore, a notificare la loro richiesta di risarcimento entro un anno dalla morte dell’agente. Qualsiasi clausola o accordo che deroga al loro diritto all’indennizzo a scapito degli eredi è considerato non apposto (art. L 134-16).

Poiché la legge non distingue le cause della morte dell’agente commerciale, che è l’evento oggettivo all’origine dell’inadempimento contrattuale, il suicidio dell’agente non può escludere il diritto al risarcimento dei suoi eredi.

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