obligations du mandant

1. LA LIBERA CONCORRENZA NELL’AGENZIA IN FRANCIA
elementi caratterizzanti

In linea di principio, le norme sul divieto di accordi illeciti non sono applicabili ai contratti di agenzia perché l’agente non è considerato un’impresa indipendente; le uniche clausole che potrebbero portare all’applicazione del divieto sono le clausole di “single branding” (il termine UE per una situazione di non concorrenza), le clausole di non concorrenza post-contrattuali e le situazioni di collusione (MCC n. 23300).

Il diritto del preponente di ritirare i clienti all’agente
Alcuni contratti prevedono il diritto del preponente di cambiare unilateralmente i clienti che entrano nell’area di rappresentanza dell’agente e quindi permettono al preponente di rilevare un cliente “direttamente” a condizione che egli dia un preavviso e sostituisca i clienti rilevati o compensi l’agente secondo i termini della clausola. La clausola “Salvo vietare qualsiasi sviluppo del portafoglio dell’agente commerciale” è stata ritenuta legittima poiché in questo caso il recesso aveva riguardato un solo cliente, il che escludeva che potesse, sotto il pretesto della modifica del contratto per recesso di un cliente, nascondere un’opzione di risoluzione del contratto senza il pagamento dell’indennità di risoluzione del contratto.

Impegno del preponente
L’agente commerciale impegna il preponente con i suoi atti e quindi obbliga quest’ultimo ad onorare gli ordini che prende in suo nome e per suo conto. Se il preponente intende riservarsi il diritto di accettare o rifiutare gli ordini, ciò dovrà essere indicato espressamente nel contratto. In questo caso, egli sarà in difetto se rifiuta sistematicamente tutti gli ordini ricevuti dall’agente.

Sub-agente
Salvo disposizioni contrarie o se il mandato è concluso intuitus personae (CA Versailles 4-9-2003 n° 01-3773 : RJDA 1/04 n° 38), il mandatario può affidare l’esecuzione della sua missione a sub-agenti (C. com. art. L 134-1).

Il sub-agente ha un’azione diretta contro il preponente per il pagamento delle somme che gli sono dovute, indipendentemente dal fatto che sia stato remunerato dal preponente durante l’esecuzione del suo mandato di agente commerciale (CA Lione 10-6-2004 n° 02/4922: Bull. inf. C. cass. 2005 n° 1892).

Spedizione di prodotti contrattuali
Anche se le disposizioni attuali, contrariamente al decreto del 1958, non lo prevedono, il preponente può, per la libertà di contratto, consegnare all’agente commerciale uno stock di prodotti che quest’ultimo dovrà consegnare; in questo caso, lo stock rimane di proprietà del preponente: è solo presso l’agente come deposito.

Performance bond
In conformità con la libertà di contratto, l’agente commerciale può garantire al preponente, nonostante il silenzio dei testi, il pagamento della merce da parte del compratore (accordo del credere).
Anche in assenza di una tale clausola, l’agente può essere responsabile dell’insolvenza del compratore se non ha preso le precauzioni elementari.
Quando l’agente incassa direttamente i proventi delle vendite, è utile imporgli di versare le somme ricevute su un conto separato per facilitare il loro recupero in caso di procedura collettiva contro l’agente, che è una società commerciale (n° 21690).

Diligenza
Le parti sono legate da un contratto di interesse comune; sono tenute a un dovere di lealtà reciproca; si devono anche informazioni reciproche (C. com. art. L 134-4, paragrafi 1 e 2).
L’agente commerciale deve comunicare al suo mandante tutte le informazioni necessarie all’esecuzione del suo contratto (art. R 134-1). Il preponente deve mettere a disposizione dell’agente commerciale ogni documentazione utile sui prodotti o servizi oggetto del contratto d’agenzia, comunicargli le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto, in particolare notificargli entro un termine ragionevole il rischio di un calo significativo del volume degli ordini che l’agente commerciale avrebbe potuto normalmente aspettarsi e informarlo entro un termine ragionevole dell’accettazione, del rifiuto o della mancata esecuzione di un’operazione da lui proposta (art. R 134-2).

L’agente commerciale deve eseguire il suo mandato da buon professionista; il preponente deve metterlo in condizioni di eseguire il proprio mandato (art. L 134-4, comma 3). Qualsiasi clausola o accordo contrario alle disposizioni precedenti è considerato non apposto (art. L 134-16 e R 134-4, paragrafo 1).

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2. L’OBBLIGO DI NON CONCORRENZA

L’agente può impegnarsi a non intraprendere rappresentazioni concorrenti con quelle del preponente alla scadenza del contratto se sono soddisfatte le seguenti condizioni (C. com. art. L 134-14).

Elementi della clausola di non concorrenza:

  1. La clausola è scritta.
  2. Il divieto di concorrenza si applica solo all’area geografica, alla clientela e al tipo di beni che sono stati oggetto del contratto.
    La clausola non è nulla solo con riferimento al suo ambito territoriale ma se, ha inoltre, l’effetto di impedire all’ex agente di esercitare qualsiasi attività professionale. Lo è anche se non c’è correlazione tra la clientela contrattualmente affidata all’agente e l’impegno di non concorrenza.
  3. La sua durata è limitata a due anni dopo la fine del contratto. Qualsiasi clausola che preveda una durata maggiore è considerata non scritta (art. L 134-16).

Anche se limitata a due anni, una clausola è nulla se vieta all’agente di esercitare la sua attività durante tale periodo.

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3. LA PROVVIGIONE NEL CONTRATTO D’AGENZIA – Calcolo ed esclusioni

A. Nessun diritto al rimborso delle spese
base della provvigione. Salvo diverso accordo, la commissione è calcolata

  1. Su ogni operazione commerciale conclusa durante la durata del contratto di agenzia, quando l’operazione è stata conclusa grazie all’intervento dell’agente o quando è stata conclusa con un terzo la cui clientela l’agente commerciale aveva precedentemente ottenuto per operazioni dello stesso tipo (C. com. art. L 134-6, comma 1). Quando l’agente è responsabile di un settore geografico specifico o di un gruppo di persone, la provvigione viene applicata a qualsiasi transazione conclusa durante la durata del contratto di agenzia con una persona appartenente a questo settore o gruppo (art. L 134-6, comma 2), anche se questa transazione viene conclusa senza il suo intervento ma su intervento diretto o indiretto del preponente.
  2. Su ogni transazione commerciale conclusa dopo la fine del contratto di agenzia (C. com. art. L 134- 7):
    • sia quando la transazione è dovuta principalmente all’attività dell’agente durante il contratto di agenzia ed è stata conclusa entro un periodo di tempo ragionevole dopo la fine del contratto;
    • o quando l’operazione è stata conclusa con un terzo la cui clientela l’agente aveva precedentemente ottenuto per operazioni dello stesso tipo e quando l’ordine del terzo è stato ricevuto dal preponente o dall’agente commerciale prima che il contratto di agenzia sia stato risolto.

Corrispondentemente, il nuovo agente non ha diritto alla provvigione se questa è dovuta all’agente precedente, a meno che le circostanze non rendano equa la ripartizione della provvigione tra i due agenti (art. L 134-8).

B. Diritto alla provvigione.
La provvigione viene guadagnata non appena il committente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la transazione in base all’accordo con il terzo o il terzo ha eseguito la transazione (C. com. art. L 134-9, par. 1). Questo diritto è attuato in conformità con i
seguenti principi.

  1. La provvigione viene guadagnata al più tardi quando il cliente ha eseguito la sua parte della transazione o avrebbe dovuto eseguirla se il mandante avesse eseguito la propria parte (art. L 134-9, comma 2).
    L’agente non ha diritto alla provvigione quando ha negoziato e concluso un semplice accordo quadro sul prezzo, lo sconto e le condizioni di stoccaggio in base alle esigenze del cliente e non può giustificare gli ordini effettuati in base a questo accordo.
    Il diritto alla provvigione può estinguersi solo se il preponente stabilisce che il contratto tra lui e il cliente non sarà eseguito e che la mancata esecuzione non è dovuta a circostanze a lui imputabili (art. L 134-10, comma 1)
    In caso di esecuzione parziale, la provvigione viene guadagnata man mano che il contratto viene eseguito. In questo caso, l’agente deve rimborsare le provvigioni già percepite se il relativo diritto si estingue (art. L 134-10, comma 2).
    Una clausola che impone all’agente di rimborsare una parte della sua provvigione in caso di inadempimento parziale del contratto è valida a condizione che la parte soggetta a rimborso sia proporzionata all’entità dell’inadempimento del contratto e che l’inadempimento non sia dovuto a circostanze imputabili al preponente; tali circostanze non si riferiscono solo ai motivi giuridici che hanno portato direttamente all’inadempimento del contratto, ma si riferiscono a tutte le circostanze giuridiche e di fatto imputabili al committente, che sono all’origine della mancata esecuzione del contratto.
  2. La provvigione deve essere pagata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui è
    maturata (art. L 134-9, comma 2).
    Le clausole che derogano, a scapito dell’agente, alle regole dei paragrafi a e b, ad eccezione dell’obbligo di rimborso, sono considerate non apposte (art. L 134-16).
  3. La mancata iscrizione dell’agente di commercio nel registro speciale (n° 21670 f.) non priva l’agente del suo diritto alla provvigione prevista dal contratto.
  4. Il preponente deve fornire all’agente commerciale un conteggio delle provvigioni dovute, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui sono state percepite; questo conteggio menziona tutti gli elementi in base ai quali è stato calcolato l’importo delle provvigioni (art. R 134-3, comma 1).

L’agente commerciale ha il diritto di esigere dal suo preponente di fornirgli tutte le informazioni, in particolare un estratto dei documenti contabili, necessarie per verificare l’importo della provvigione che gli spetta (art. R 134-3, comma 2)

Qualsiasi clausola o accordo che deroga, a scapito dell’agente commerciale, agli obblighi del preponente ai sensi dell’articolo R 134-3 del Codice del Commercio è considerato non scritto (art. R 134-4).

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