1. LA LIBERA CONCORRENZA NELL’AGENZIA IN FRANCIA
elementi caratterizzanti
In linea di principio, le norme sul divieto di accordi illeciti non sono applicabili ai contratti di agenzia perché l’agente non è considerato un’impresa indipendente; le uniche clausole che potrebbero portare all’applicazione del divieto sono le clausole di “single branding” (il termine UE per una situazione di non concorrenza), le clausole di non concorrenza post-contrattuali e le situazioni di collusione (MCC n. 23300).
Il diritto del preponente di ritirare i clienti all’agente
Alcuni contratti prevedono il diritto del preponente di cambiare unilateralmente i clienti che entrano nell’area di rappresentanza dell’agente e quindi permettono al preponente di rilevare un cliente “direttamente” a condizione che egli dia un preavviso e sostituisca i clienti rilevati o compensi l’agente secondo i termini della clausola. La clausola “Salvo vietare qualsiasi sviluppo del portafoglio dell’agente commerciale” è stata ritenuta legittima poiché in questo caso il recesso aveva riguardato un solo cliente, il che escludeva che potesse, sotto il pretesto della modifica del contratto per recesso di un cliente, nascondere un’opzione di risoluzione del contratto senza il pagamento dell’indennità di risoluzione del contratto.
Impegno del preponente
L’agente commerciale impegna il preponente con i suoi atti e quindi obbliga quest’ultimo ad onorare gli ordini che prende in suo nome e per suo conto. Se il preponente intende riservarsi il diritto di accettare o rifiutare gli ordini, ciò dovrà essere indicato espressamente nel contratto. In questo caso, egli sarà in difetto se rifiuta sistematicamente tutti gli ordini ricevuti dall’agente.
Sub-agente
Salvo disposizioni contrarie o se il mandato è concluso intuitus personae (CA Versailles 4-9-2003 n° 01-3773 : RJDA 1/04 n° 38), il mandatario può affidare l’esecuzione della sua missione a sub-agenti (C. com. art. L 134-1).
Il sub-agente ha un’azione diretta contro il preponente per il pagamento delle somme che gli sono dovute, indipendentemente dal fatto che sia stato remunerato dal preponente durante l’esecuzione del suo mandato di agente commerciale (CA Lione 10-6-2004 n° 02/4922: Bull. inf. C. cass. 2005 n° 1892).
Spedizione di prodotti contrattuali
Anche se le disposizioni attuali, contrariamente al decreto del 1958, non lo prevedono, il preponente può, per la libertà di contratto, consegnare all’agente commerciale uno stock di prodotti che quest’ultimo dovrà consegnare; in questo caso, lo stock rimane di proprietà del preponente: è solo presso l’agente come deposito.
Performance bond
In conformità con la libertà di contratto, l’agente commerciale può garantire al preponente, nonostante il silenzio dei testi, il pagamento della merce da parte del compratore (accordo del credere).
Anche in assenza di una tale clausola, l’agente può essere responsabile dell’insolvenza del compratore se non ha preso le precauzioni elementari.
Quando l’agente incassa direttamente i proventi delle vendite, è utile imporgli di versare le somme ricevute su un conto separato per facilitare il loro recupero in caso di procedura collettiva contro l’agente, che è una società commerciale (n° 21690).
Diligenza
Le parti sono legate da un contratto di interesse comune; sono tenute a un dovere di lealtà reciproca; si devono anche informazioni reciproche (C. com. art. L 134-4, paragrafi 1 e 2).
L’agente commerciale deve comunicare al suo mandante tutte le informazioni necessarie all’esecuzione del suo contratto (art. R 134-1). Il preponente deve mettere a disposizione dell’agente commerciale ogni documentazione utile sui prodotti o servizi oggetto del contratto d’agenzia, comunicargli le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto, in particolare notificargli entro un termine ragionevole il rischio di un calo significativo del volume degli ordini che l’agente commerciale avrebbe potuto normalmente aspettarsi e informarlo entro un termine ragionevole dell’accettazione, del rifiuto o della mancata esecuzione di un’operazione da lui proposta (art. R 134-2).
L’agente commerciale deve eseguire il suo mandato da buon professionista; il preponente deve metterlo in condizioni di eseguire il proprio mandato (art. L 134-4, comma 3). Qualsiasi clausola o accordo contrario alle disposizioni precedenti è considerato non apposto (art. L 134-16 e R 134-4, paragrafo 1).