contrat d’agence

1. QUALI SONO LE PARTI DI UN CONTRATTO D’AGENZIA IN FRANCIA?

Le parti possono essere persone fisiche o persone giuridiche (C. com. art. L 134-1). Nel caso di una società di fatto, il contratto esiste solo se è concluso con i soci personalmente (Cass. com. 6-1- 1981: JCP G 1982.II.19818 oss. Hémard).

Una società di esercizio liberale a responsabilità limitata, che può svolgere solo attività regolamentate per le quali deve essere autorizzata, non può essere un agente commerciale (CA Rouen 13-3-2008 n° 07/03936: RJDA 12/08 n° 1288).

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2. CHE FORMA DEVE AVERE IL CONTRATTO D’AGENZIA IN FRANCIA?

Non si richiede la redazione di un documento scritto; tuttavia, ogni parte ha il diritto di ottenere dall’altra, su sua richiesta, un documento scritto e firmato che espone il contenuto del contratto di agenzia, comprese le eventuali modifiche (C. com. art. L 134-2). Qualsiasi clausola o accordo che preveda la rinuncia a questo diritto da parte di una parte è considerato nullo (art. L 134-16).

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3. QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI AGENTE COMMERCIALE IN FRANCIA – REGISTRO SPECIALE?

Prima di iniziare la propria attività, un agente commerciale stabilito e operante in Francia deve essere iscritto in un registro speciale tenuto presso la cancelleria del tribunale commerciale (o del tribunale giudiziario) nella cui giurisdizione è domiciliato. Tuttavia, questa formalità è solo una misura professionale, poiché la direttiva comunitaria (n° 21653) non condiziona l’esercizio alla sua osservanza.

Sebbene qualsiasi clausola contraria alle norme dello statuto relative alla risoluzione del contratto sia considerata non scritta, le parti possono subordinare l’entrata in vigore del contratto all’iscrizione dell’agente nel registro speciale.

Gli agenti commerciali stabiliti all’estero che forniscono solo prestazioni temporanee e occasionali in Francia non sono tenuti a iscriversi nel registro speciale se non hanno un insediamento stabile in Francia (C. com. art. R 134-6, par. 7).

L’agente di commercio deve depositare una dichiarazione presso il registro secondo le disposizioni degli articoli A 134-1 e seguenti del Codice del Commercio. Una persona fisica sposata in regime di comunione legale o contrattuale deve provare, secondo una forma definita per decreto, che il suo coniuge è stato informato delle conseguenze sul patrimonio comune dei debiti contratti nell’esercizio della sua professione (C. com. art. R 134-5).

Se l’agente esercita la sua attività come imprenditore individuale a responsabilità limitata, deve dichiarare la ripartizione dei beni con i dettagli richiesti dall’articolo R 134-5, paragrafo 2 del Codice del Commercio. Deve inoltre, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio, depositare i documenti contabili di cui al n. 2163 nel registro speciale (art. R 134-7).

Chi non ha fatto la dichiarazione o chi fa dichiarazioni inesatte o incomplete nell’espletamento di queste formalità è passibile di un’ammenda di 1.500 euro (art. R 134-14).

In cambio, il registro rilascia all’agente commerciale una ricevuta della dichiarazione e un numero di registrazione (art. R 134-6, comma 1). Il luogo e il numero di iscrizione nel registro speciale devono apparire sui documenti e sulla corrispondenza ad uso professionale dell’interessato, sotto pena di un’ammenda di 450,00 euro, e l’agente commerciale che esercita come imprenditore individuale a responsabilità limitata deve, inoltre, menzionare lo scopo dell’attività professionale a cui sono destinati i beni e il nome che incorpora il suo cognome o nome abituale immediatamente preceduto o seguito dalle parole “EIRL” (art. R 134-12 e R 134-16).

Solo questa ricevuta attesta il completamento della formalità; la tessera di agente commerciale rilasciata dalla Fédération nationale des agents commerciaux non ha quindi alcun valore probatorio.

Qualsiasi fatto suscettibile di modificare una delle indicazioni contenute nella dichiarazione d’iscrizione deve essere dichiarato al registro sotto pena di una multa di 1.500 euro (C. com. art. R 134-15, 2°). Questa dichiarazione può essere fatta per via elettronica (art. R 134-13).

L’agente commerciale che cessa di esercitare la sua attività o non soddisfa le condizioni richieste dalla legge deve, entro due mesi, chiedere la cancellazione della sua iscrizione, indicando la data di tale cessazione, sotto pena di un’ammenda di 1.500 euro (C. com. art. R 134-8 e R 134-15, 4°).

In caso di morte, la cancellazione deve essere richiesta dagli eredi o successori universali dell’agente (art. R 134-10).

Infine, la cancellazione di un agente commerciale dal registro può essere ordinata da qualsiasi tribunale quando emette una decisione che porta alla sua incapacità o al divieto di esercitare la sua professione (art. R 134-11) o d’ufficio (art. R 134-9). La cancellazione dal registro speciale comporta automaticamente la cancellazione dell’agente commerciale dal sistema di sicurezza sociale (C. com. art. R 134-9-1).

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4. ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE – ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE

L’agente di commercio, in quanto semplice agente (n° 21660), svolge un’attività civile; non può quindi essere titolare di un’impresa e avere lo status di commerciante.

La prova del contratto di agenzia e del suo contenuto è quindi soggetta alle regole civili della prova degli atti.

Tuttavia, l’attività è qualificabile come commerciale se l’agente la svolge sotto la copertura di una società commerciale o se la sua attività di agenzia è accessoria alla sua attività commerciale principale.

Altre attività

L’agente commerciale conserva il diritto di effettuare transazioni commerciali per conto proprio poichè le disposizioni relative allo statuto di agente commerciale, senza autorizzarlo espressamente come faceva il decreto del 1958, non glielo vietano formalmente; in questo caso, l’agente è un commerciante, ma solo per l’esercizio di tale attività.

Se l’agente commerciale compra e rivende i prodotti del suo preponente, questa attività di acquirente- venditore deve essere accuratamente distinta da quella di rappresentanza, poiché obbedisce semplicemente alle regole della vendita e non a quelle dell’agenzia commerciale qui enunciate; ciò può portare alla squalifica del contratto di agenzia commerciale come contratto di concessione.

Inoltre, il preponente rimane estraneo all’attività dell’agente; non può quindi essere tenuto a fatturare i servizi forniti dall’agente in relazione a quest’ultimo.

In mancanza di una clausola di esclusività che lo vincola al mandante, l’agente commerciale ha anche il diritto di accettare la rappresentanza di nuovi mandati senza l’autorizzazione del mandante; tuttavia non può accettare la rappresentanza di una società concorrente con quella di un suo mandante senza l’accordo di quest’ultimo (C. com. art. L 134-3), pena la risoluzione del contratto (Cass. com. 21-6-1967). In ogni caso, l’agente commerciale non deve fare concorrenza sleale a nessuno dei suoi mandanti, cosa che non avviene quando i vari prodotti rappresentati sono complementari tra loro e non sono intercambiabili.

Esclusività

L’agente può rappresentare il suo mandante solo se il contratto impone una clausola di esclusività.

Quanto al preponente, egli può, in linea di principio, vendere direttamente nel settore assegnato all’agente (Cass. com. 25-3-1974 n. 73-11.423), soluzione conforme alla legge generale sulla rappresentanza dal 1° ottobre 2016. Egli non può però usare questo potere fino al punto di rendere inesistente il corrispettivo del contratto azzerando il compito che ha affidato all’agente.

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