CONTRAT D'AGENCE

1. CHI È L’AGENTE COMMERCIALE IN FRANCIA?
Agente Commerciale

  1. Un agente commerciale è qualsiasi rappresentante di una società responsabile della vendita dei suoi prodotti o servizi. Questa accezione economica copre tre diverse situazioni giuridiche: quella di un agente commerciale che soddisfa le condizioni giuridiche strettamente definite dal diritto dell’Unione europea, successivamente qualificato come agente “statutario”;
  2. quella di un agente che non soddisfa queste condizioni giuridiche, successivamente qualificato come agente di “common law” soggetto alle regole del diritto francese;
  3. quella di un agente legato da un contratto internazionale che può non essere soggetto alle regole dell’Unione europea o francesi.

La differenza essenziale tra agenti statutari e agenti di diritto comune è che solo i primi possono chiedere il risarcimento del danno causato da una violazione del contratto da parte del preponente.
Gli altri possono ottenere un risarcimento solo se provano, in anticipo, che erano legati al preponente da un mandato di interesse comune e, se sono legati da un contratto internazionale, quando il contratto rientra nel diritto francese.

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2. DISCIPLINA NORMATIVA DEL CONTRATTO DI AGENZIA COMMERCIALE

I contratti di agenzia commerciale sono soggetti alle disposizioni degli articoli L 134-1 e seguenti e R 134-1 e seguenti del codice di commercio, nella misura in cui riguardano l’attività prevista in questi articoli.

I suddetti articoli derivano dalla legge 91-593 del 25 giugno 1991 che recepisce la direttiva europea 86/653 del 18 dicembre 1986 sul coordinamento dei diritti degli Stati membri dell’Unione europea relativi agli agenti commerciali indipendenti.

Le disposizioni imperative della direttiva su indicata, in particolare quelle relative ai diritti dell’agente in caso di risoluzione del contratto, devono essere applicate non appena la situazione presenta uno stretto legame con la Comunità (ora UE), in particolare quando l’agente svolge la propria attività sul territorio di uno Stato membro, indipendentemente dalla legge alla quale le parti intendevano assoggettare il contratto. Non sono quindi applicabili se l’agente lavora al di fuori dall’Unione, trattandosi solo di una questione di ordine pubblico interno.

Quando il contratto è concluso tra parti che sono cittadini di diversi Stati membri dell’UE, la legge dello Stato membro che rispetta la protezione minima prescritta dalla direttiva e che le parti hanno scelto per disciplinare il contratto, può essere messa da parte dal giudice a favore delle norme imperative della legge del proprio paese se quest’ultima accorda una protezione più favorevole all’agente.

I contratti sono altresì soggetti ai testi di diritto comune relativi alla rappresentanza introdotti nel codice civile e applicabili dal 1° ottobre 2016, in quanto compatibili con le norme speciali proprie del contratto di agenzia commerciale e la loro applicazione riguarda i contratti conclusi a partire da tale data.

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3. CHE OGGETTO HA, QUINDI, IL CONTRATTO DI AGENZIA?

Il contratto di agenzia commerciale è quello che affida a una persona, detta “agente commerciale”, il compito di negoziare ed eventualmente di concludere, in nome e per conto di produttori, industriali, commercianti o altri agenti commerciali, contratti di vendita, di acquisto, di locazione o di prestazione di servizi, in qualità di agente e su base permanente (C. com. art. L 134-1).

Questa qualifica richiede le seguenti specificazioni:

  • non dipende dalla forma del contratto, né dalla volontà delle parti, né dall’iscrizione dell’agente nell’apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale commerciale; rileva solo l’attività effettivamente svolta;
  • l’agente di commercio è colui che agisce per un produttore, cioè per un soggetto che svolge un’attività
    economica che genera la circolazione di beni e la fornitura di servizi, come nel caso di un architetto designer d’interni, che, non soggetto ad una professione regolamentata, allestisce negozi, realizza stand fieristici e decorazioni di vetrine e crea oggetti;
  • solo l’attività effettivamente svolta determina l’applicazione della qualifica di agente commerciale nel senso sopra indicato;
  • non appena l’agente ha il potere di “negoziare” contratti, è un agente commerciale, indipendentemente dal fatto che il contratto specifichi che non ha il potere di “vincolare” il preponente;
  • l’agente deve “negoziare” i contratti e beneficia di questo status anche se non ha il potere di modificare i prezzi dei beni che vende per conto del preponente;
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4. IPOTESI DI ESCLUSIONE

Tuttavia, alcuni agenti sono esclusi dal campo di applicazione di codesta regolamentazione; è il caso di quelli che sono soggetti a disposizioni legislative specifiche; in particolare le agenzie di viaggio, gli intermediari in operazioni bancarie e gli agenti immobiliari.

L’applicazione della legge può essere rinunciata dalle parti alle seguenti condizioni (C. com. art. L 134-15):

  • l’attività dell’agente commerciale deve essere prevista in un contratto che l’agente deve eseguire e che è stato concluso tra le parti principalmente per un altro scopo:
  • il contratto deve essere scritto;
  • la rinuncia all’applicazione della legge deve essere scritta.

Qualsiasi clausola o accordo contrario a queste regole è considerato non valido (C. com. art. L 134-16)

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