condizioni generali membrettilex

1. IL RUOLO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni generali di vendita dette anche “CGC” intendono riunire in un unico documento tutte le informazioni relative alle condizioni legali per la vendita di beni o la prestazione di servizi.

La redazione delle condizioni generali di vendita (CGV) in Francia non è obbligatoria. Tuttavia, queste devono essere comunicate ad ogni professionista acquirente che ne faccia richiesta. Di conseguenza, pur non essendo obbligatoria la loro redazione, se ne raccomanda la redazione, poiché la mancata comunicazione potrebbe essere suscettibile di sanzione.

Le CGV sono l’equivalente di un contratto di vendita o di servizio tra un cliente e un fornitore. Esse forniscono un quadro giuridico per la loro relazione commerciale al fine di:

  • proteggere il cliente e il fornitore, in particolare in caso di eventuale controversia;
  • informare i clienti prima che venga effettuato un ordine o conclusa una transazione.
  • determinare la giurisdizione competente in caso di controversia.

Le CGV devono essere conformi alle disposizioni del Codice del Consumo, alla normativa sulle vendite a distanza e alla normativa sul commercio elettronico (legge Chatel).

Per parafrasare il codice commerciale francese, le CGV “costituiscono l’unica base di negoziazione commerciale” perché prevedono, definiscono, regolano e anticipano le condizioni commerciali e finanziarie relative all’affare che si va a concludere, dovendo essere, al contempo, adattate alla natura del business in concreto.

Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami

2. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA.

Nell’ambito di una relazione con un professionista, l’articolo L441-6 del Codice del Commercio precisa che la comunicazione delle Condizioni Generali di Vendita è fatta su richiesta dell’acquirente professionale.

Quindi, in caso di richiesta da parte dell’acquirente, il venditore è tenuto trasmettere le CGV, che potranno essere comunicate anche per via telematica.

Le CGV devono essere accettate esplicitamente affinché i clienti riconoscano di averle lette e accettate senza riserve. Questo può essere provato, ad esempio:

  • Nel caso di un’offerta inviata per e-mail, il fatto che il cliente firmi il documento contenente le CGV e lo rispedisca al venditore;
  • Nel caso di una pagina web contenente le CGV, la circostanza che il cliente spunti una casella che indica l’accettazione (che non deve essere pre-selezionata). In questo caso il venditore deve poter salvare questa accettazione e conservarla in caso di futura controversia.

In tutti i casi, una copia delle CGV dovrà essere inviata dal venditore al cliente nel messaggio di conferma dell’ordine.

Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami

3. INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

L’informazione precontrattuale è prevista dal punto II dell’articolo L. 441-1 del Codice del Commercio, che impone a qualsiasi persona impegnata in attività di produzione, distribuzione o attività di servizio che elabora condizioni generali di vendita, di comunicarle a qualsiasi acquirente che le richieda per un’attività professionale. Questa comunicazione deve essere fatta con qualsiasi mezzo che costituisca un supporto durevole.

Le condizioni generali di vendita possono essere differenziate a seconda delle categorie di acquirenti di prodotti o richiedenti servizi (per esempio, dettaglianti, grossisti). In questo caso, l’obbligo di comunicazione si applica solo agli acquirenti di prodotti o richiedenti servizi della medesima categoria. Poiché le CGV costituiscono l’unica base per la negoziazione commerciale, qualsiasi produttore, fornitore di servizi, grossista o importatore può, inoltre, nel contesto di tale negoziazione, concordare con un acquirente di prodotti o una persona che richiede servizi, condizioni speciali di vendita che non sono soggette a tale obbligo di divulgazione.

Ai sensi del IV dell’articolo L. 441-1 del Codice del Commercio, il rifiuto di comunicare le CGV esistenti a qualsiasi acquirente che le richieda per un’attività professionale è punibile con una sanzione amministrativa sino a 15.000 euro per una persona fisica e 75.000 euro per una persona giuridica.

Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami

4. CONTENUTO PRINCIPALE

Le condizioni generali di vendita sono definite in I dell’articolo L. 441-1 del Codice del Commercio.

Quando si formalizzano le CGV è necessario includere alcune clausole che potremmo definire “obbligatorie”: infatti, nel caso in cui esse non vengano riportate o non si rispettino le informazioni che devono essere incluse per legge nelle condizioni generali di vendita, si potrebbe incorrere in sanzioni.

Nell’ambito delle relazioni tra professionisti, il contenuto delle CGV è diverso da quello che riguarda i privati; in tal caso le CGV devono includere:

  • i termini e le condizioni di vendita,
  • la scala dei prezzi unitari,
  • le riduzioni di prezzo,
  • i termini di pagamento.

A seconda della categoria professionale interessata, il venditore professionale ha la possibilità di differenziare le CGA.

Conformemente all’articolo L. 441-10 II del Codice del Commercio, le condizioni di pagamento devono precisare le condizioni di applicazione e il tasso d’interesse delle penalità di mora esigibili il giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura, così come l’importo dell’indennità fissa per le spese di incasso dovuta al creditore nel caso in cui le somme dovute siano pagate dopo questa data.

Salvo disposizioni contrarie, che comunque non possono fissare un tasso inferiore a tre volte il tasso d’interesse legale, questo tasso è pari al tasso d’interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento più 10 punti percentuali. Le penali per ritardi di pagamento sono pagabili senza bisogno di un sollecito.

Un’indennità fissa per le spese di riscossione, il cui importo è fissato a 40 euro, è automaticamente dovuta al creditore da ogni professionista che è in ritardo con il pagamento. Quando le spese di riscossione sostenute superano l’importo di questo compenso fisso, il creditore può chiedere un compenso aggiuntivo dietro giustificazione. Tuttavia, il creditore non può pretendere il beneficio di queste indennità quando l’apertura di una procedura di salvaguardia, di recupero o di liquidazione giudiziaria proibisce il pagamento del debito a lui dovuto alla data di scadenza.

Ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo L. 441-16 del Codice del Commercio, una sanzione amministrativa fino a 75.000 euro per una persona fisica e due milioni di euro per una persona giuridica è prevista per qualsiasi professionista che non indichi nei termini di pagamento le condizioni di applicazione e il tasso di interesse delle penalità di mora, nonché l’importo dell’indennità fissa per le spese di riscossione o che fissi un tasso o condizioni di pagamento delle penalità di mora non conformi ai requisiti di cui sopra.

L’importo dell’ammenda sarà raddoppiato se l’infrazione viene ripetuta entro due anni dalla data in cui la prima decisione di sanzione è diventata definitiva.

Per qualsiasi chiarimento a riguardo, contattami