Il Locatore può ottenere, in un procedimento sommario, la condanna del Conduttore a pagare i canoni di locazione dovuti in relazione al secondo trimestre 2020, periodo durante il quale numerosi negozi erano chiusi o esercitavano un’attività particolarmente ridotta a causa dell’isolamento?
Si tratta di una domanda che è stata sottoposta al Giudice dei procedimenti sommari di Parigi (il “Giudice”), a cui quest’ultimo ha fornito una risposta negativa.
Il caso di specie: il proprietario di un locale, utilizzato come palestra, adiva il Giudice con lo scopo di ottenere il pagamento dei canoni di locazione relativi al secondo trimestre 2020.
Qui di seguito saranno brevemente illustrati i motivi del rigetto della domanda del Locatore da parte del Giudice.
Innanzitutto, Egli non ha accolto una serie di argomenti invocati dal Conduttore a sostegno di una sospensione o di una eliminazione della sua obbligazione di pagare i canoni di locazione.
Il Giudice ha infatti rilevato che, se l’ordinanza 2020-36 del 25 marzo 2020 relativa alla proroga dei termini scaduti durante il periodo di urgenza sanitaria e all’adattamento delle procedure durante tale periodo vieta l’esercizio da parte del creditore di un certo numero di misure di esecuzione forzata per recuperare i canoni di locazione scaduti tra il 12 marzo e il 23 giugno 2020, questo testo non ha l’effetto di sospendere il pagamento dei canoni dovuti dal Conduttore commerciale alle condizioni previste dal contratto.
Trattandosi di un’obbligazione di pagare delle somme di denaro, la forza maggiore e la teoria dei rischi non possono essere validamente invocate.
Tuttavia, è l’esigenza di buona fede nell’esecuzione dei contratti a rendere tale richiesta inammissibile all’interno di un procedimento sommario.
Il Giudice ha ricordato che i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede, pertanto le parti sono tenute, in caso di circostanze eccezionali, a verificare se queste ultime rendano necessaria una modifica rispetto alle modalità di esecuzione delle loro rispettive prestazioni.
L’eccezione di inadempimento, invocata dal Conduttore, deve essere quindi valutata alla luce dell’obbligo per le parti di negoziare secondo buona fede le modalità di esecuzione del loro contratto in presenza di particolari circostanze.
Con riferimento al caso di specie, il Giudice ha valutato che il settore di attività del Conduttore è stato gravemente colpito a livello economico dall’isolamento deciso dai pubblici poteri e ha quindi stabilito che la richiesta di pagamento è seriamente discutibile e ha così rigettato la domanda presentata dal Locatore nel procedimento sommario.