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La crisi sanitaria che sta attraversando tutto il Mondo modifica le condizioni di esecuzione dei contratti e pone la teoria dell’imprevisto (c.d. théorie de l’imprévision), disciplinata dall’articolo 1195 del Codice civile francese, al centro della scena.

Infatti, l’epidemia di Covid-19 ha messo a dura prova l’opinione di chi sosteneva, senza alcuna esitazione, la natura derogabile dell’articolo 1195. Essa fondava le proprie radici sull’affermazione esplicita, da parte dei redattori della relazione sulla riforma francese dei contratti, di tale natura; fu così che, in seguito, le clausole volte a escludere l’applicazione dell’articolo 1195 sono divenute sempre più frequenti.

Fin dalla sua apparizione, la pandemia di Covid-19 è stata percepita come un avvenimento in grado di mettere a rischio l’equilibrio originario dei contratti in corso di esecuzione. Pertanto, ben presto, ci si è interrogati sull’ostacolo che, una clausola diretta a eliminare l’attuazione dell’articolo 1195, avrebbe potuto costituire in merito alla possibilità di evitare un’esecuzione suscettibile di diventare eccessivamente onerosa.

Per questo motivo, riteniamo che, la soluzione sia riconoscere all’articolo 1195 del Codice civile francese, un carattere ragionevolmente imperativo. Ciò consiste nell’accettare che il presente articolo sia di ordine pubblico solo nella misura in cui esso concede un diritto alla rinegoziazione a favore del contraente esposto, al verificarsi dell’evento imprevisto, a dover assumere una esecuzione eccessivamente onerosa.

Inoltre, vi sono diverse circostanze che portano ad affermare la non derogabilità dell’articolo 1195:

  esso non contiene l’eventualità di una clausola contraria (criterio ontologico del carattere derogabile);

– in caso di esecuzione divenuta eccessivamente onerosa per una parte, esso permette a quest’ultima di accettare di assumersene il rischio (assumersi etimologicamente significa farsi carico, non semplicemente rinunciare a un diritto e quindi, implica una prestazione determinata o determinabile);

Infine, affermare che l’articolo 1195 ha natura derogabile, sarebbe contrario alle finalità stesse della riforma francese del diritto dei contratti, che lo ha inserito all’interno del Codice civile. La relazione presentata al Presidente della Repubblica sulla riforma sancisce chiaramente che l’obiettivo dell’introduzione di tale testo consiste nella lotta contro i maggiori squilibri contrattuali che sopravvengono in corso di esecuzione, conformemente all’obiettivo di giustizia contrattuale perseguito dall’ordinanza stessa. E’ infatti, in questo modo, che l’ordinanza tende ad instaurare un diritto dei contratti più giusto e in grado di proteggere e preservare gli interessi della parte più debole. Di conseguenza, permettere a questa parte di rinunciare a priori alla nuova facoltà offertagli dall’articolo 1195 vorrebbe dire rinunciare all’efficacia della protezione che gli è stata concessa.

Avvocato Luca Membretti

Autore Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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