Forza maggiore e Covid-19
Nell’ambito dell’ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame. Tale termine è citato in alcune norme del codice civile e, comunque, individuato per sommi capi dall’art. 1467 c.c. il quale riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.
In considerazione della mancata disciplina a livello generale, molti contratti contengono una clausola di “forza maggiore” (Vis maior cui resisti non potest), vale a dire una clausola che esenta da responsabilità una parte per il mancato o ritardato adempimento di un obbligo contrattuale laddove tale ritardo o inadempimento sia imputabile ad un evento “straordinario” ed “imprevedibile”. Tali clausole prevedono solitamente che la parte che ne ha subito gli effetti possa beneficiare di un’estensione del termine per adempiere o – in alcuni casi – del diritto di risolvere il contratto liberandosi così dai propri impegni contrattuali.
Quindi, verificatosi un evento che potrebbe apparire di forza maggiore, si tratta di appurare, al fine di poter beneficiare degli effetti che tale configurazione potrebbe comportare – primo fra tutti esenzione di responsabilità per il mancato o ritardato adempimento:
- che l’evento determina l’impossibilità di esecuzione della prestazione o anche il ritardo nella esecuzione della stessa;
- Come rendere noto alla controparte il verificarsi dell’evento di forza maggiore;
- Quali adempimenti incombono sulla parte che invoca l’applicazione della clausola di forza maggiore.
Una volta accertato quanto sopra, le conseguenze dell’applicazione della clausola di forza maggiore vanno a beneficio della parte che “subisce” l’evento che è legittimata a sospendere l’adempimento dei propri obblighi ed è esentata da ogni relativa responsabilità (es. nessun risarcimento del danno).
Qualora la forza maggiore si dovesse protrarre per un certo lasso di tempo, è riconosciuta la possibilità di cessare il contratto su iniziativa della parte che non subisce l’evento di forza maggiore oppure da ciascuna delle parti.
Un’alternativa alla possibilità di “attivare” la clausola di forza maggiore – laddove prevista – potrebbe essere quella invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta.
In tal caso, si potrebbe agire anche indipendentemente da una espressa previsione contrattuale.
Si parla di eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. In tal caso la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto (art. 1467 c.c.) La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. La norma precisa poi – a rafforzare il concetto ove ce ne fosse ulteriormente bisogno – che non deve essere considerato straordinario e imprevedibile ciò che rientra nella normale alea del contratto.
Ciò che si vuole evitare è che il contratto vincoli anche quando l’alea ha superato il livello di normale tollerabilità, come può accadere ad esempio a seguito di una epidemia, un evento atmosferico eccezionale, di una rivolta che impedisca l’approvvigionamento di determinati beni, ecc.
Infatti, a voler ragionare, gli effetti prodotti dal virus sulle dinamiche del commercio internazionale non rendono ad oggi, completamente impossibile – almeno stando ai dati attuali – l’esecuzione tempestiva delle prestazioni contrattuali; queste, sono rese sicuramente maggiormente costose per una delle parti. Qualora, pertanto, la parte volesse invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta e quindi evitare i possibili costi derivanti da un inadempimento totale, potrebbe provare a rinegoziare alcune clausole con la controparte, invocando, appunto, tale ultimo istituto; si potrebbe, ad esempio, posticipare la data in cui la prestazione deve essere eseguita, non incorrendo in alcuna penale vista la straordinarietà dell’evento oggetto di analisi.
CINA e COVID-19
Le misure restrittive poste in essere dal Governo della Repubblica Popolare Cinese per limitare la diffusione del Covid-19 stanno incidendo sull’esecuzione dei contratti commerciali tra imprese operanti in Italia e imprese operanti in Cina, ritardandone ovvero impedendone l’adempimento.
Il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese ha attribuito a sei Camere di Commercio cinesi di import ed export la competenza a rilasciare i certificati di “forza maggiore”. Tali certificati, dovrebbero esonerare le imprese da responsabilità in caso di inadempimento o ritardo imputabile alla diffusione dell’epidemia.
Tuttavia, l’efficacia di tali certificati nell’ambito dei contratti commerciali internazionali e, in un’ottica più generale, la riconducibilità della diffusione dello stesso Coronavirus a una causa di forza maggiore idonea a sollevare da responsabilità la parte inadempiente, non sono automatiche. Esse, infatti, dipendono dal contenuto della c.d. clausola di forza maggiore eventualmente inserita nel contratto e, in ogni caso, dal concetto di causa di forza maggiore ai sensi della legge applicabile al rapporto contrattuale. Inoltre, attivando la clausola di forza maggiore, si potrebbe incorrere nei rischi del contenzioso, qualora non sia sostenibile che la diffusione del coronavirus ha reso impossibile l’esecuzione della prestazione
FRANCIA E COVID-19
In Francia, il governo ha recentemente dichiarato che, nell’ambito dell’esecuzione degli appalti pubblici, in caso di non rispetto dei termini di consegna previsti dal contratto, la parte inadempiente non incorrerà in penali o altre sanzioni contrattuali, ritenendo il governo tout court la circostanze del diffondersi del virus Covid-19 quale caso di forza maggiore per l’impresa che sta eseguendo l’appalto e ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di una clausola contrattuale ad hoc.
1.3.2020