Francia ed emergenza Covid-19: Esonerazione del conduttore, nel periodo di crisi sanitaria, dalla responsabilità per il mancato pagamento del canone di locazione commerciale.
Il nuovo quadro regolamentare transalpino.
Un’ordinanza francese, entrata in vigore il 2 aprile 2020, inquadra il regime derogatorio alle sanzioni previste per le società che risultino inadempienti del loro obbligo di pagare il canone di locazione degli immobili commerciali occupati nel periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria legato all’epidemia da Covid-19. Tuttavia, il predetto regime derogatorio non riguarda tutte le società e risulta inoltre essere limitato da determinati criteri temporali.
Quali sono le Società interessate dalle misure in questione?
Stante le recenti previsioni normative francesi, potranno richiedere l’applicazione del nuovo regime di agevolazione le persone fisiche o giuridiche private che esercitino una attività economica suscettibile di beneficiare del fondo di solidarietà ad hoc istituito per far fronte alle conseguenze finanziarie dell’epidemia di Covid-19 in Francia (Ordonnance 2020-316 del 25 marzo 2020, art.1).
Il fondo in questione riguarda, essenzialmente, i commercianti, gli artigiani, i liberi professionisti ed altri attori economici, qualunque sia il loro status giuridico (società, imprenditore individuale, associazione…) ed il loro regime fiscale di appartenenza (ivi compresi i mini-imprenditori). Essi dovranno, al fine di beneficiare delle misure previste, provare di possedere:
-il loro domicilio fiscale in Francia;
– un organico inferiore o uguale ai 10 dipendenti;
– un fatturato, nell’ultimo esercizio chiuso, inferiore ad Euro 1.000.000,00;
– un margine imponibile inferiore alla somma di Euro 60.000,00.
L’attività di dette società deve essere iniziata prima del 1° febbraio 2020. Inoltre, la società in questione non deve essere incorsa in una dichiarazione di cessazione dei pagamenti prima del 1 marzo 2020. È previsto altresì che queste società debbano essere state interessate dall’interdizione di apertura al pubblico, o devono aver subito una perdita di fatturato pari almeno al 70% nel mese di marzo 2020 (rispetto a marzo 2019). Questa percentuale dovrebbe essere rivista al ribasso, con un nuovo intervento legislativo o regolamentare suscettibile di includere tutti coloro i quali abbiano registrato un calo di fatturato pari almeno al 50% per il periodo in questione.
Per queste società, l’art. 4 dell’ordinanza 2020-316 neutralizza le conseguenze giuridiche legate all’inadempimento dei loro obblighi di pagamento dei canoni di locazione e dei debiti dovuti in virtù del godimento di immobili commerciali già presi in locazione; ma solo se la data di scadenza del pagamento interviene entro il 12 marzo 2020, e ad ogni modo, prima dell’espirazione del termine di due mesi della data di cessazione dello stato di emergenza sanitario (ossia, allo stato attuale, prima del 24 luglio 2020).
Per questi inadempimenti, le società protette non possono incorrere nel pagamento di penalità finanziarie o di interessi moratori, e nemmeno nell’obbligo di risarcimento dei danni; esse non possono inoltre essere sottomesse al pagamento di astreintes o essere interessate dalla risoluzione contrattuale o dall’applicazione di clausole penali, nonostante qualsivoglia previsione contrattuale in tal senso. Queste disposizioni valgono anche se la società in questione è stata interessata da una procedura concorsuale, visto che l’ordinanza richiamata scarta espressamente l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. L. 622-14 e L 641-12 del Code du Commerce relative al recesso o alla risoluzione dei contratti di locazione tra professionali nell’ambito di detta procedura. Viene ad esempio neutralizzata la facoltà per il proprietario di chiedere, o di far constatare, il recesso dal contratto per via del mancato pagamento dei canoni di locazione e delle spese relative ad un occupazione posteriore all’apertura della procedura.
Inoltre, il proprietario non potrà escutere le garanzie o le cauzioni che ‘’coprono’’ il pagamento dei predetti canoni o delle ricordate spese.Occorre tuttavia insistere sul fatto che il mancato pagamento di un canone avente una scadenza anteriore al 12 marzo, o posteriore al 24 luglio 2020, resta, allo stato, comunque sottomesso all’applicazione delle disposizioni previste dal diritto comune francese, oltreché delle clausole di ogni singolo contratto.
Come effettuare una domanda di accesso ai benefici previsti dal pacchetto regolamentare francese?
La società interessata deve produrre una dichiarazione sull’onore attestante il rispetto delle condizioni analizzate, oltreché l’esattezza delle informazioni dichiarate. Deve inoltre presentare la ricevuta di ritorno del deposito della sua domanda di ammissione al fondo di solidarietà o, nel caso in cui abbia depositato una dichiarazione di cessazione dei pagamenti, una copia del deposito effettuato o del giudizio di apertura di una procedura concorsuale nei suoi confronti.