La pandemia di COVID-19 del 2020 che in Italia ha avuto le sue manifestazioni epidemiche iniziali il 30 gennaio, quando due turisti provenienti dalla Cina sono risultati positivi per il virus SARS-CoV-2 a Roma, sta creando, inter alia, un impatto sull’economia generale che sta risentendo giorno dopo giorno in maniera sempre maggiore della diffusione e della difficoltà di contenimento del virus.
Ma che impatto sta avendo la diffusione del COVID-19 sui contratti in essere che restano, inevitabilmente, colpiti a causa del rallentarsi dell’economia e dei processi produttivi?
Prendendo ad esempio la Cina, il locale Ministero del Commercio ha attribuito a sei Camere di Commercio cinesi di import ed export la competenza a rilasciare i certificati di “forza maggiore”. Tali certificati, dovrebbero esonerare le imprese da responsabilità in caso di inadempimento o ritardo imputabile alla diffusione dell’epidemia.
Tuttavia, l’efficacia di tali certificati nell’ambito dei contratti commerciali internazionali e, in un’ottica più generale, la riconducibilità della diffusione dello stesso Coronavirus a una causa di forza maggiore idonea a sollevare da responsabilità la parte inadempiente, non sono automatiche. Esse, infatti, dipendono dal contenuto della c.d. clausola di forza maggiore eventualmente inserita nel contratto e, in ogni caso, dal concetto di causa di forza maggiore ai sensi della legge applicabile al rapporto contrattuale.
CHE COSA DISPONE LA LEGGE ITALIANA AL RIGUARDO?
Nell’ambito dell’ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame. Tale termine è citato in alcune norme del codice civile e, comunque, individuato per sommi capi dall’art. 1467 c.c. il quale riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.
COME CI SI DOVREBBE TUTELARE, QUINDI, NEI CONTRATTI ?
In considerazione della mancata disciplina a livello generale, molti contratti contengono una clausola di “forza maggiore” (Vis maior cui resisti non potest), vale a dire una clausola che esenta da responsabilità una parte per il mancato o ritardato adempimento di un obbligo contrattuale laddove tale ritardo o inadempimento sia imputabile ad un evento “straordinario” ed “imprevedibile”. Tali clausole prevedono solitamente che la parte che ne ha subito gli effetti possa beneficiare di un’estensione del termine per adempiere o – in alcuni casi – del diritto di risolvere il contratto liberandosi così dai propri impegni contrattuali senza incorrere in penali o risarcimenti di alcun tipo.
COME DEVO PROCEDERE ?
La prima cosa che è necessario fare, è quello di verificare se il contratto contenga una specifica previsione ad hoc per i casi di forza maggiore che determini una esenzione di responsabilità per il mancato o ritardato adempimento.
A tale proposito, le clausole contrattuali quasi sempre indicano che l’evento esterno debba rendere impossibile (in tutto o in parte) la prestazione.
Pertanto, occorrerà verificare se, nel caso concreto, il coronavirus – o meglio, le restrizioni adottate dalle autorità sanitarie dei vari Paesi – siano tali da compromettere l’adempimento di una parte e da giustificare l’esenzione da responsabilità per causa di forza maggiore, così come definita dal contratto.
In caso positivo, bisognerà dare tempestiva comunicazione all’altra parte significando che gli eventi che si stanno verificando hanno avuto un impatto rilevante sulla possibilità di adempiere di una parte.
È dunque importante che la notifica della causa di forza maggiore sia tempestiva e circostanziata; anche perché, in questo modo, l’altro contraente potrà sospendere la sua prestazione e, in generale, si potranno limitare i danni.
SE IL CONTRATTO CHE HO FIRMATO NON CONTIENE UNA CLAUSOLA DI “FORZA MAGGIORE” COSA DEVO FARE?
Un’alternativa alla possibilità di “attivare” la clausola di forza maggiore – laddove prevista – potrebbe essere quella invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta.
In tal caso, si potrebbe agire anche indipendentemente da una espressa previsione contrattuale. Si parla di eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. In tal caso la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto (art. 1467 c.c.) La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. La norma precisa poi – a rafforzare il concetto ove ce ne fosse ulteriormente bisogno – che non deve essere considerato straordinario e imprevedibile ciò che rientra nella normale alea del contratto.
Ciò che si vuole evitare è che il contratto vincoli anche quando l’alea ha superato il livello di normale tollerabilità, come può accadere ad esempio a seguito di una epidemia, un evento atmosferico eccezionale, di una rivolta che impedisca l’approvvigionamento di determinati beni, ecc.
Qualora, pertanto, la parte volesse invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta e quindi evitare i possibili costi derivanti da un inadempimento totale, potrebbe provare a rinegoziare alcune clausole con la controparte, invocando, appunto, tale ultimo istituto; si potrebbe, ad esempio, posticipare la data in cui la prestazione deve essere eseguita, non incorrendo in alcuna penale vista la straordinarietà dell’evento oggetto di analisi.
ED IN QUESTO CASO – eccessiva onerosità sopravvenuta – COME DEVO PROCEDERE?
In mancanza di una espressa previsione contrattuale, si potrebbe richiedere la SOSPENSIONE per un tempo breve del contratto e dei suoi relativi obblighi, variabile da alcune settimane ad alcuni mesi.
Quanto alle spese nel periodo di sospensione, in mancanza di specifica pattuizione, si ritiene che ciascun contraente sopporti le proprie spese.
Naturalmente, qualora la sospensione si dovesse prolungare indefinitamente, il contratto dovrebbe essere risolto o rinegoziato.
Infatti, come prevede la legge italiana, se l’impossibilità temporanea si protrae, il creditore potrà risolvere il contratto qualora non abbia più interesse alla prestazione dell’altra parte o, comunque, qualora non abbia più un apprezzabile interesse ad una prestazione solo parziale (art. 1256, 2° comma e art. 1464 codice civile).
SE HO INTESO BENE I VOSTRI CONSIGLI, POTREI :
- in caso di esistenza nel contratto di una clausola di Forza Maggiore, si può/deve ricorrere ad essa, notificandone l’attivazione alla controparte, con la conseguente legittima sospensione delle obbligazioni senza che possa essere imputata alcuna forma di responsabilità, richiesta di risarcimento di alcun genere o, comunque, rivendicazione alcuna. In caso di contratti che prevedono lo svolgimento di attività aperte al pubblico in base a contratti di locazione- comodato di immobili etc (cioè che prevedono un accordo in merito ad una unità immobiliare), si può comunicare la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale.
- in caso di mancata presenza all’interno del contratto della clausola di Forza Maggiore, è necessario far ricorso al concetto di eccessiva onerosità sopravvenuta, (sopravvenienza di eventi che esulano dalla normale alea del contratto) sopra illustrato, che permette di richiedere una sospensione temporanea degli effetti del contratto. In tale maniera potrà richiedersi, anzitutto, una sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto, con la precisazione che qualora la situazione si dovesse perpetrare nel tempo oltre una tempistica che possa considerarsi come “ragionevole”, e qualora non si dovesse più riscontrare un apprezzabile interesse alla controprestazione, si potrà proporre una azione volta alla risoluzione del contratto (ex art. 1256 codice civile). Anche in tal caso, in caso di contratti che prevedono lo svolgimento di attività aperte al pubblico in base a contratti di locazione- comodato di immobili etc (cioè che prevedono un accordo in merito ad una unità immobiliare), si può comunicare la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale.