La rottura “brutale” delle relazioni commerciali stabili in Francia
L’art. L. 442-6-I-5 del Codice del commercio francese stabilisce che la parte che intenda recedere, anche parzialmente, da una relazione commerciale “stabile” deve rispettare un congruo termine di preavviso, in difetto del quale, la cessazione del rapporto viene considerata “brutale” e, come tale, obbliga la parte recedente a risarcire il danno subito dalla controparte commerciale per non avere avuto il tempo di riorganizzare la propria attività lavorativa.
Una risoluzione è considerata “brutale” quando la parte che mette fine alla relazione commerciale lo fa senza preavviso o con un preavviso insufficiente.
Il preavviso deve essere comunicato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo posta certificata, e non necessita di alcuna motivazione, in quanto, ai fini della sua efficacia, è sufficiente che venga comunicata la volontà di recedere dal contratto.
Esso, inoltre, deve essere congruo, in quanto qualora venga comunicato un termine di preavviso insufficiente, il recesso viene considerato comunque “brutale”.
La Corte di cassazione francese ritiene che il preavviso per la risoluzione unilaterale di un contratto di distribuzione o di servizi di lunga durata deve essere di circa un mese per anno di rapporto d’affari (Corte di cassazione, 6 settembre 2016 n°15-10.324; Corte di cassazione, 11 marzo 2014 n°13-11.097).
Per quanto concerne la durata del preavviso, essa deve tenere conto sia della durata del rapporto commerciale, così come espressamente previsto dal Codice francese, sia di altri criteri individuati dalla giurisprudenza, quali, a titolo esemplificativo, l’eventuale presenza di una clausola di esclusività o, comunque, di dipendenza economica di una delle parti ovvero l’importanza degli investimenti realizzati per l’esecuzione del contratto.
Quanto, invece, all’importo del risarcimento del danno, il Codice francese non prevede una quantificazione determinata. Tuttavia, solitamente, i tribunali francesi compensano la perdita di margine lordo sul fatturato che la vittima del recesso avrebbe potuto aspettarsi di realizzare con il suo partner durante il periodo di preavviso sufficiente se tale preavviso fosse stato eseguito (Corte d’appello di Parigi, 4 novembre 2016, n° 14/15362).





